Testo integrale
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 giugno 2013 n. 26007[1]
Laddove il giudizio penale si sia concluso con una pronuncia di condanna in primo grado e vi sia anche condanna in favore della parte civile, il giudice dell’appello – nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado – è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 578 c.p.p. sull’azione civile.
In questo caso, allora, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, perché il giudice di appello è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile
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