Cassazione 10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 12 febbraio 2016, n.6062

Fatto e diritto

Con sentenza pronunciata il 4.7.2014 la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Agrigento, in data 21.6.2012, aveva condannato D.F.A. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici, commesso attraverso la condotta indicata nell’imputazione.

Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Olindo Di Francesco, del Foro di Agrigento, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art. 479, c.p..

Evidenzia la ricorrente, riproponendo le medesime doglianze disattese dalla corte territoriale, che l’omessa indicazione, nel verbale relativo ad una delle prove dell’esame di maturità che si era svolta presso l’istituto tecnico commerciale paritario (omissis) , di un’assenza, temporalmente limitata (dalle ore 10.29 alle ore 12.25), dell’imputata (peraltro debitamente autorizzata), componente della relativa commissione esaminatrice, non consente di ritenere provato che il suddetto allontanamento abbia determinato un non corretto andamento degli esami, frustando le finalità di redazione del verbale.

Ad avviso della ricorrente, infatti, l’omessa indicazione del momentaneo allontanamento di uno dei componenti della commissione esaminatrice non integra un falso per omissione, in quanto non è in grado di negare la finalità dell’atto investita dal valore fidefaciente e cioè che le attività di esame si siano svolte regolarmente, circostanza questa che è l’unica ad assumere valore fidefaciente dell’atto, il cui significato non viene modificato dall’omessa annotazione di un fatto irrilevante ai fini della sua attestazione, posto che la mancata attestazione dell’allontanamento non equivale all’attestazione di ininterrotta presenza nel corso degli esami.

Senza tacere che l’omissione non può essere ascritta alla D.F. , ma solo al presidente della commissione che ha materialmente redatto il verbale, non potendo ritenersi che la sottoscrizione del verbale stesso da parte dell’imputata comporti assunzione di responsabilità per quanto in esso indicato.

Il ricorso non può essere accolto per l’infondatezza dei motivi che lo sorreggono.

Va preliminarmente rilevato, allo scopo di replicare ad una obiezione sollevata dalla difesa nel corso della discussione sulla astratta configurabilità del reato per cui è processo, che la natura di scuola avente regime parificato dell’istituto tecnico nel quale si è svolta la prova d’esame cui si riferisce la condotta ascritta alla ricorrente, non esclude la configurabilità del delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante, essendo l’insegnamento pubblica funzione e le scuole secondarie private equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86, hanno natura pubblica gli atti posti in essere dai docenti in adempimento dei compiti connessi all’attività di insegnamento che in esse si svolge (cfr. Cass., sez. V, 15.12.2005, n. 4017, rv. 233630; Cass., sez. V, 23.2.2006, n. 9793, rv. 234238; Cass., sez. V, 20.11.1996, n. 421, rv. 206630). Peraltro, nel caso in esame, la condotta è stata posta in essere dalla D.F. nella sua qualità di professoressa, componente esterno della commissione per l’esame di Stato, che conclude il ciclo di studi della scuola secondaria superiore, per cui nessun dubbio sussiste sulla qualità di soggetto pubblico dell’imputata e sulla dimensione pubblica dell’attività da essa svolta in quel frangente.

Ciò posto si osserva che, come affermato dall’orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, il verbale di esame di una commissione esaminatrice costituisce atto pubblico di fede privilegiata, poiché forma la prova del rapporto intersoggettivo svolto fra i pubblici ufficiali, quali esaminatori, e lo studente, quale esaminato.

Ed invero le attestazioni contenute in un verbale di seduta di una commissione d’esami riflettono atti di cui il verbale è destinato a provare la verità, per cui la mendace attestazione di taluni di essi, costituendo il necessario presupposto logico-giuridico di provvedimenti adottati, compromette il credito che l’ordinamento giuridico attribuisce agli atti pubblici, in quanto la immutatio veri comporta da parte dei pubblici ufficiali la violazione del dovere giuridico di dichiarare la verità e, poiché il verbale è strumento probatorio di attività compiute dai pubblici ufficiali, la falsità del verbale medesimo offende, non solo l’interesse collettivo alla veridicità degli atti pubblici, determinando il danno sociale che si ricollega alla alterazione della verità, ma anche quella specifica attività probatoria cui l’atto deve adempiere.

Proprio in applicazione di siffatti principi è stata riconosciuta la sussistenza del delitto di cui all’art. 479, c.p., in casi, assimilabili a quello in esame, in cui la condotta illecita è consistita nell’avere attestato falsamente nel verbale di una seduta di una commissione di esami la contestualità della presenza del presidente, dei due commissari e della valutazione degli elaborati ovvero la sottoscrizione apposta al suddetto verbale da docenti che non abbiano assistito alla prova d’esame (cfr. Cass., sez. V, 11.1.1994, n. 5193, rv. 198019; Cass., sez. VI, 26.6.1989, n. 14544, rv. 182375).

Correttamente, dunque, la corte territoriale, nel rigettare la doglianza difensiva sul punto, ha evidenziato come la mancata annotazione nel verbale della commissione d’esame dell’allontanamento della D.F. (circostanza di fatto non contestata), si è risolta nella falsa attestazione della costante ed ininterrotta presenza di quest’ultima allo svolgimento della prova d’esame, vulnerando il valore probatorio dell’atto, destinato ad attestare l’ordinato e regolare espletamento delle operazioni di esame, che presuppongono la contestuale presenza di tutti i componenti della commissione allo svolgimento delle prove (cfr. anche Cass., sez. V; 21.11.2003, n. 4618, rv. 228059, in cui è stata riconosciuta la sussistenza del reato di cui all’art. 479, c.p., in un caso in cui la falsa attestazione è consistita nella sottoscrizione di un verbale nel quale si assumeva, contrariamente al vero, la presenza di tutti i componenti di una commissione di prequalificazione creata da una giunta municipale).

Infine priva di pregio appare l’ulteriore osservazione difensiva secondo cui la sottoscrizione del verbale da parte della stessa imputata non comporta assunzione di responsabilità di quanto indicato nell’atto, poiché attraverso la sottoscrizione la ricorrente ha partecipato alla formazione dell’atto e ne ha fatto proprio il contenuto in esso riportato, attestando scientemente il falso sulla sua presenza continuativa durante la prova di esame, con l’omettere il riferimento al proprio allontanamento. In ciò consiste l’elemento caratterizzante del falso ideologico in atto pubblico per omissione che, come chiarito da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, è ravvisabile nella condotta del pubblico ufficiale il quale, formando un atto del suo ufficio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non ultronea nell’economia dell’atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero (cfr. Cass., sez. V, 21.5.2014, n. 32951, rv. 261651).

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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