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Suprema Corte di Cassazione

sezione V
sentenza 11 settembre 2013, n. 37328

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana – Presidente

Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere

Dott. FUMO Maurizio – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antoni – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 911/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 14/06/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;

Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 14-6-2012, ha confermato quella del tribunale di Taranto, che ha condannato (OMISSIS) a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere, quale accomandatario della Sas (OMISSIS), dichiarata fallita il (OMISSIS), distratto la somma di lire 377.741.000 costituita da prelievi effettuati dai soci nel corso dell’esercizio sociale 1997, poi iscritta alla voce “crediti diversi”, come crediti vantati dalla societa’ nei confronti dei medesimi.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse dell’imputato, l’avv. (OMISSIS), il quale lamenta:

a) l’erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, in quanto, a suo giudizio, il termine prescrizionale decorre dalla data delle condotte che si assumono distrattive, e non dalla sentenza di fallimento;

b) l’erronea applicazione della normativa in materia di contumacia, in quanto all’imputato, che e’ stato indebitamente ritenuto “assente” nel corso del giudizio di primo grado, non e’ stata notificato l’estratto contumaciale della sentenza;

c) l’assenza di prova della responsabilita’. Deduce che a comporre la somma di lire 377.741.000 concorrono due voci: 1) lire 200.000.000 quali “anticipazioni ai soci” e 2) lire 177.741.000 quali “anticipazioni fornitori per lavori da eseguire” e che tali prelevamenti sono stati ritenuti penalmente rilevanti sulla base della semplice presunzione della loro distrazione, in contrasto con la presunzione legale di non colpevolezza. Al contrario, continua il deducente, il perseguimento in concreto dell’oggetto sociale (con la costruzione degli immobili) dimostra che le somme furono effettivamente destinate a scopi sociali e l’imputazione al conto “prelevamento soci” della somma di lire 200 milioni e’ prova della buona fede dell’imputato, che non poteva rendersi conto del pericolo creato dai prelevamenti per “l’andamento della compagine sociale”. Trattasi, quindi, di “errore di carattere esclusivamente contabile” che ha generato un obbligo di restituzione delle somme suddette: anzi, si tratta del legittimo compenso percepito dall’amministratore. Oltretutto, aggiunge, l’epoca dei prelevamenti (anni 1995-1997) esclude in radice il dolo di distrazione, non potendo imputarsi al (OMISSIS) la consapevolezza di depauperare il patrimonio sociale, ne’ la previsione del dissesto, mentre la regolare registrazione dei prelievi e’ prova della sua buona fede;

d) l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale e l’immotivato diniego delle attenuanti generiche, di cui l’imputato sarebbe meritevole in considerazione del fatto che “le somme di denaro oggetto di – presunta – distrazione sono state riportate in tutte le scritture contabili sino alla dichiarazione di fallimento”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.

1. Il primo motivo (ut suora, sub a) e’ manifestamente infondato, poiche’, come si intenda la sentenza di fallimento (condizione di esistenza del reato di bancarotta o condizione obbiettiva di punibilita’), la dichiarazione di fallimento, pronunciata dal tribunale civile, segna il momento di decorrenza del termine prescrizionale dei reati previsti dagli articoli 216 e 223 della legge fallimentare (Cass. Pen., sez. 5, 18/9/2007, n. 39307; Cass. Pen., Sez. 1, 16 novembre 2000, n. 4356, Agostini, in C.E.D. Cass., n. 218250; Sez. 5, 28 maggio 1996, n. 7293, Schillaci, ivi, n. 205987). Da detto orientamento, decisamente risalente nel tempo, questo collegio non ravvisa motivi per discostarsi.

2. Altrettanto dicasi per il secondo motivo (ut supra, sub b). Dalla lettura dei verbali di udienza – consentita a questa Corte in quanto, come nella specie, si tratta di valutare la sussistenza di un error in procedendo – si evince che il (OMISSIS) fu presente alla prima udienza del 7 giugno 2006. Pertanto, non doveva essere dichiarato contumace e non gli doveva essere notificato l’estratto contumaciale. In maniera del tutto assertiva il ricorrente parla di assenza dell’imputato al dibattimento, senza nemmeno specificare se si riferisca alla prima udienza dibattimentale o a quelle successive e senza confrontarsi con la chiara indicazione contenuta nel verbale di udienza.

3. Nel merito (ut supra, sub e) il ricorso e’ parimenti infondato, in quanto all’affermazione della responsabilita’ i giudici di primo e secondo grado sono pervenuti sulla base degli accertamenti del curatore fallimentare e del consulente tecnico del Pubblico Ministero, i quali, senza essere in alcun modo smentiti, hanno accertato che nell’anno 1997 il (OMISSIS) prelevo’ dalla cassa sociale, senza alcuna giustificazione, la somma di lire 200 milioni (100 milioni personalmente ed altri 100 milioni attraverso la moglie), mentre per gli anni 1995-96 annoto’ in contabilita’ uscite per 177 milioni, quali anticipi di denaro contante effettuati a favore dei fornitori, senza che di essi sia stata prodotta alcuna documentazione (ne’ con riguardo alla merce’ acquistata, ne’ con riguardo al nominativo dei fornitori).

Da tanto e’ stato ragionevolmente desunto che il (OMISSIS), in un periodo in cui la societa’ era gia’ in crisi, distrasse somme rilevanti dall’attivo sociale, impoverendo la societa’ che rappresentava e compromettendo la garanzia rappresentata, per i creditori, dal patrimonio sociale.

Trattasi di fatti dall’indubbia valenza distrattiva, non contrastata dalle generiche, contraddittorie o inconferenti deduzioni difensive, giacche’ non e’ dato comprendere, ne’ e’ stato spiegato, perche’ quegli indebiti prelievi siano segno della “buona fede” del ricorrente, ne’ donde derivi la prova della loro destinazione a fini sociali (il fatto che la societa’ abbia continuato ad operare – costruendo immobili – non dimostra che lo abbia fatto con le somme distratte), ne’ perche’ il (OMISSIS) avesse un diritto sulle somme in questione (in considerazione dell’attivita’ di amministratore svolta), trattandosi di somme che non e’ possibile imputare, in ragione della loro entita’, a un “legittimo compenso” (peraltro non deliberato dai soci e che l’amministratore si e’ auto attribuito in assenza di utili da distribuire). Questa Corte ha infatti affermato, in plurime occasioni, che l’amministratore, il quale si ripaghi di un proprio credito verso la societa’ risponde del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (e non di bancarotta preferenziale), non potendo scindersi la sua qualita’ di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla societa’ dall’obbligo di fedelta’ e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi (Cass. Pen., sez. 5, 30/5/2012, n. 25292; N. 14380 del 1999 Rv. 215186, N. 22022 del 2003 Rv. 224535, N. 2273 del 2005 Rv. 231289, N. 2647 del 2007 Rv. 236293, N. 19557 del 2007 Rv. 236645, N. 27343 del 2007 Rv. 237580, N. 17616 del 2008 Rv. 240069). Peraltro, anche allorquando ha mostrato di privilegiare la differente opinione, piu’ favorevole all’imputato, che ravvisa un’ipotesi di bancarotta preferenziale (quindi, pur sempre una bancarotta) nella condotta dell’amministratore che abbia effettuato prelevamenti di retribuzione, ha tenuto ferma le condizioni 1) che si trattasse di prelevamenti autorizzati dall’organo assembleare, 2) che non risultassero altre percezione di compenso e 3) che fosse incontestata la congruita’ del prelievo (Cass. Pen., 10/11/2004, n. 48280): tutte condizioni assenti nella specie.

Quanto all’elemento soggettivo del reato – che si traduce nella consapevolezza di impoverire il patrimonio sociale creando pericolo per le aspettative dei creditori – ben ragionevolmente e’ stato desunto dalla distrazione di somme rilevanti (poco meno di 400 milioni di lire), avvenuta quando la societa’ non produceva utili e manifestava gia’ segni di sofferenza, in un’epoca per nulla “lontana” dal fallimento (dichiarato solo tre anni dopo).

4. Anche l’ultimo motivo (ut supra, sub d) e’ manifestamente infondato, essendo rivolto a censurare scelte riservate alla potesta’ discrezionale del giudice del merito, su cui e’ stata resa adeguata motivazione. Oltre ad applicare la pena nel minimo edittale, il giudice d’appello ha escluso la possibilita’ di concessione delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell’imputato – gia’ gravato da altra condanna – e della gravita’ della condotta, protrattasi per piu’ anni e che ha gravemente pregiudicato i diritti dei creditori. Trattasi di motivazione ampia e logica, resa con specifico riferimento ai parametri (quelli di cui all’articolo 133 c.p.) che, per legge, devono guidare il giudice nell’esercizio della potesta’ punitiva attribuitagli dalla legge.

Il ricorso e’ pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

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