Cassazione toga nera

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza  11 marzo 2014, n. 11806

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19 dicembre 2012 il G.u.p. del Tribunale di Venezia assolveva, a seguito di giudizio abbreviato, J.B. dall’accusa di omicidio preterintenzionale aggravato ai danni di P.J., ritenendo lo stesso non punibile ai sensi dell’art. 55 c.p. per aver ecceduto colposamente nella legittima difesa.
2. Avverso la sentenza ricorre ex art. 569 c.p.p. il Procuratore Generale della Corte d’appello di Venezia deducendo l’errata applicazione della legge penale, rilevando come l’art. 55 c.p., contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, non configura un’esimente indiscriminata per l’eccesso non doloso di legittima difesa, ma soltanto per l’eccesso non colposo, dovendosi altrimenti applicare le comuni disposizione in materia di responsabilità per colpa.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla sentenza impugnata risulta che l’imputato aveva colpito la vittima con alcuni pugni alla testa causandone la morte e che aveva agito in tal modo al fine di sottrarsi al tentativo di strozzamento posto in essere dal P. ai suoi danni nel corso di una colluttazione insorta tra i due cittadini cechi per futili motivi. Lo J. veniva quindi tratto a giudizio per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato ai sensi degli artt. 577 n. 4 e 585 c.p., accusa da cui il G.u.p. veneziano lo ha assolto ritenendo che egli avesse agito in stato di legittima difesa dovuto alla necessità di arginare l’azione violenta del connazionale, sebbene ponendo in essere una reazione eccessiva rispetto all’entità dei pericolo effettivamente concretizzatosi. Eccesso che il giudice del merito ha escluso essere stato consapevole e volontario, imputandolo piuttosto ad un erronea valutazione della situazione di fatto in cui il J. aveva agito. Conseguentemente lo stesso giudice ha ritenuto non punibile l’imputato ritenendo la fattispecie inquadrabile nella previsione di cui all’art. 55 c.p.
2. Se sulla base della ricostruzione dei fatti e delle prove svolta in sentenza e non contestata dal ricorrente, la qualificazione giuridica dell’episodio appare corretta, non altrettanto lo sono le conseguenze che il G.u.p. di Venezia ne ha tratto. Ed infatti una volta reputato che l’imputato, pur in presenza di tutti gli altri presupposti per la configurabilità della scriminante della legittima difesa, abbia colposamente ecceduto nella reazione difensiva – risultata sproporzionata rispetto alla natura ed entità dell’aggressione subita – non poteva assolverlo perchè “non punibile”, ma avrebbe dovuto riqualificare il fatto, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., come omicidio colposo ex art. 589 c. p.
2.1 L’art. 55 c.p. infatti – contrariamente a quanto dimostra di credere il giudice veneziano – non configura alcuna fattispecie scriminante o altrimenti esimente, ma si limita a ribadire nella materia delle cause di giustificazione (tanto da essere stata definita in dottrina “norma superflua”) la disciplina generale dell’errore e della colpa dettata dagli artt. 43 e 47 c.p. Pertanto l’esclusione che l’eccesso sia stato doloso – che avrebbe comportato la stessa inconfigurabilità della scriminante della legittima difesa – o incolpevole – che avrebbe invece giustificato l’assoluzione dell’imputato, ancorchè per difetto di antigiuridicità del fatto – e la sua correlativa qualificazione come “colposo”, comportava necessariamente l’applicazione delle «disposizioni concernenti i delitti colposi», come stabilito dalla stessa norma evocata in sentenza, atteso che l’omicidio è fatto preveduto dalla legge come delitto colposo.
2.2 La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio. Essendo quello del PG un ricorso immediato, il rinvio deve essere disposto ex art. 569 c.p.p. alla Corte d’appello Venezia, la quale si confermerà al principio di diritto fissato da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia per il relativo giudizio.

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