Le distanze tra le costruzioni ex artt. 873 e ss, c.c.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 11 dicembre 2015, n. 25032

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2569/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente che ha depositato n. 3 avvisi di ricevimento notifica del controricorso ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ricorso ex articolo 1172 c.c., (OMISSIS) convenne in giudizio, innanzi al Pretore di Tagliacozzo, il fratello (OMISSIS), chiedendo che allo stesso venisse ordinata la sospensione dei lavori con i quali stava edificando un fabbricato in violazione delle norme sulle distanze legali.

Dopo l’ordinanza di sospensione dei lavori, l’attrice promosse il giudizio di merito, chiedendo la condanna del convenuto all’arretramento della costruzione fino alla distanza legale e al risarcimento del danno.

Nella resistenza di (OMISSIS) e – a seguito del suo decesso – dei suoi eredi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale di Avezzano rigetto’ la domanda, sull’assunto che l’attrice non avesse provato il suo diritto di proprieta’ sul fondo posto a confine con quello ove il convenuto aveva realizzato la costruzione.

2. – Sul gravame proposto da (OMISSIS), la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 23.5.2010, in riforma della pronuncia di primo grado, condanno’ i convenuti ad arretrare il loro fabbricato fino alla distanza legale dal confine col fondo dell’attrice, confermando il rigetto della domanda di risarcimento dei danni. Ritenne la Corte territoriale che non potesse dubitarsi che l’attrice fosse proprietaria esclusiva del fondo posto a confine con quello del convenuto, in forza della divisione intervenuta tra le parti – a mezzo di scrittura privata – dell’originario unico fondo ereditato dal comune dante causa; e che la costruzione realizzata dal convenuto sul confine non rispettasse la distanza legale.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 873 c.c., e articolo 10 del Piano regolatore generale e del Regolamento edilizio del Comune di Tagliacozzo, che prevede la possibilita’ di costruire in aderenza sul confine. Secondo i ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe errato a non tener conto del principio della prevenzione temporale, sotteso alla norma di cui all’articolo 873 c.p.c., per il quale il preveniente ha facolta’ di costruire sul confine.

La censura e’ fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, il criterio della prevenzione, previsto dagli articoli 873 e 875 c.c., e’ derogato dal regolamento comunale edilizio allorche’ questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine; salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore ha la scelta tra l’edificare a distanza regolamentare e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poiche’ detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l’onere della creazione della zona di distacco. (Sez. 2, Sentenza n. 23693 del 06/11/2014, Rv. 633061); cio’ perche’, quando gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine ma prevedano la possibilita’ di costruire “in aderenza” od “in appoggio”, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli articoli 873 e ss. cod. civ., con la conseguenza che e’ consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste dall’articolo 875 c.c., e articolo 877 c.c., comma 2), ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico. (Sez. 2, Sentenza n. 8465 del 09/04/2010, Rv. 612355; analogamente, Sez. 2, Sentenza n. 13286 del 05/10/2000, Rv. 540788; Sez. 2, Sentenza n. 11899 del 07/08/2002, Rv. 556776).

Nella specie, la Corte di Appello di L’Aquila da atto – a p. 2 della sentenza impugnata – che lo strumento urbanistico comunale vigente all’epoca della costruzione consentiva la possibilita’ di costruire in aderenza ad un altro fabbricato, ma ha omesso di applicare il principio della prevenzione, ritenendo cosi’ che la costruzione edificata dal convenuto sul confine fosse a distanza non legale, nonostante che mancasse al di la’ del confine alcuna costruzione e che il convenuto, pertanto, fosse da qualificarsi preveniente.

2. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, che si conformera’ al seguente principio di diritto:

“Quando gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine ma prevedano anche la possibilita’ di costruire in aderenza od in appoggio, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dall’articolo 873 c.c. e ss., con la conseguenza si applica il criterio della prevenzione, in forza del quale che e’ consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo cosi’ il vicino – che intenda a sua volta edificare – nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste dagli articoli 875 e 877, secondo comma, cod. civ.), ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico”.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

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