Cassazione toga nera

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 10 settembre 2014, n. 37448

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 190/2014 TRIB. LIBERTA’ di SASSARI, del 22/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sassari, con ordinanza in data 22 gennaio 2014, rigettava l’appello proposto dal (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Nuoro in data 4 dicembre 2013, con quale era stata respinta la richiesta di revoca della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed ai luoghi da esse frequentati, misura disposta per il reato di cui all’articolo 612 bis c.p.. Osservava, tra l’altro, il Tribunale: che l’ordinanza genetica e quella emessa nel procedimento di riesame avevano tracciato corretta e motivata sussistenza di gravita indiziaria a carico dell’indagato per il delitto in contestazione, con una puntuale verifica in termini modali e temporali dell’intera vicenda, caratterizzata dalla reiterazione costante delle condotte minacciose, ingiuriose, moleste – attraverso l’invio di sms, lettere e comunicazioni di vario genere, pedinamenti, appostamenti, passaggi sotto casa ed il luogo di lavoro, migliaia di contatti telefonici – che hanno dato origine ad un vero e proprio stillicidio persecutorio, che ha determinato, ovviamente, un disequilibrio psicologico nelle persone offese, costringendole a mutare le loro abitudini di vita e, a fronte di tale quadro, le circostanze “sopravvenute” evidenziate dal ricorrente, costituite dalla avvenuta archiviazione del procedimento per minacce ai danni del (OMISSIS) e dal mancato accertamento giudiziale della effettiva natura calunniosa del manifesto di cui al capo di imputazione, in quanto relative ad alcune soltanto delle condotte contestate all’imputato, non potevano considerarsi idonee a giustificare la richiesta revoca della misura cautelare in atto; che corretta doveva ritenersi la qualificazione giuridica del fatto, atteso che la figura del reato di cui all’articolo 612 bis c.p. e’ stata inserita dal legislatore nei delitti contro la liberta’ morale della persona, a differenza di altri, quale l’articolo 572 c.p. inserito nei delitti contro l’assistenza familiare; che l’esigenza cautelare di tutelare le persone offese permane ancora attuale, attesa la totale mancanza di autocontrollo dell’indagato, il quale nonostante la misura in atto si e’ nuovamente recato nel cantiere del (OMISSIS) come dimostrato nelle fotografie ivi scattate ed allegate al ricorso.
2. Avverso tale provvedimento l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 311 c.p. affidato a due motivi, con i quali lamenta:
-con il primo motivo, la mancanza contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), atteso che l’ordinanza di rigetto: non contiene motivazione circa le abusive attivita’ di cava poste in essere dal (OMISSIS), anche su area soggetta a vincolo ambientale, sicche’ l’azione di pubblica denuncia da lui posta in essere, mal interpretata anche per grave carenza investigativa, non puo’ essere considerata atto persecutorio ed il venir meno dell’addebito comporta l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza; e’ contraddittoria ed illogica, laddove si da’ atto dell’intervenuta archiviazione del procedimento nei confronti dell’ (OMISSIS) per minacce nei confronti di (OMISSIS), ritenendo che tale minaccia non e’ dipesa dalla volonta’ dello stesso, laddove sulla base di tale minacce e’ stata applicata la misura cautelare; non contiene motivazione sul fatto che il manifesto non ha contenuto diffamatorio e difetta, comunque, la querela; e’ contraddittoria ed illogica a fronte della produzione in atti della documentazione fotografica attestante il pedinamento compiuto dal (OMISSIS) verso il ricorrente; non contiene motivazione sul fatto che il divieto di comunicare con forme apparentemente dirette a terzi impedisce al ricorrente di svolgere il proprio pensiero;
-con il secondo motivo, l’erronea applicazione dell’articolo 612 bis c.p. e articolo 282 ter c.p.p. circa il divieto di avvicinamento alle cave del (OMISSIS), atteso che tale reato e la misura applicata non si confanno ai fatti oggetto di giudizio, consistenti nel fatto che quest’ultimo e’ stato sorpreso in attivita’ abusive di cava; inoltre, ai fini dell’applicazione della misura per il reato in questione occorre che i fatti addebitati rivestano la caratteristica dell’attualita’ e nel caso di specie tale requisito difetta con riferimento ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) essendo i contatti cessati da ambo le parti nel 2011.
3. In data 11.4.2014 e’ pervenuta memoria ex articolo 127 c.p.p. con la quale l’ (OMISSIS) ha, in sostanza, confermato i motivi del proposto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Va premesso che il procedimento penale a carico del ricorrente, come si legge nell’ordinanza impugnata, ha preso avvio da una pluralita’ di denunce e querele sporte dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), che lamentavano il compimento da parte dell’ (OMISSIS) nei loro confronti a decorrere dall’anno 2011, di tutta una serie di atti persecutori, consistiti in pedinamenti, appostamenti, minacce, telefonate – nell’ordine di alcune migliaia – invio di lettere e comunicazioni di vario genere, sms, affissioni di manifesti di contenuto diffamatorio, continui passaggi sotto l’abitazione, tali da indurre nelle persone offese uno stato di paura e di ansia e da costringerle a mutare le loro abitudini di vita; analoghi comportamenti – inseguimenti in auto, introduzioni non consentite e reiterate all’interno dell’azienda, scattandovi anche delle fotografie, minacce di morte, affissione all’interno di un locale pubblico di un manifesto dal contenuto calunnioso – erano stati lamentati anche da (OMISSIS) ed avevano avuto inizio, cosi’ come quelli posti in essere ai danni dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), in seguito al sorgere di controversie di natura civile; tali assunti accusatori avevano trovato riscontro non solo nei numerosi scritti prodotti provenienti dall’ (OMISSIS), in sequestro, alcuni dei quali dal contenuto minaccioso, altri volgarmente allusivi alle tendenze e abitudini sessuali dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), ma anche nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dai numerosi testimoni escussi e nell’esito dell’esame dei tabulati telefonici.
2. Tanto precisato si osserva innanzitutto che l’ordinanza impugnata ha in sostanza messo in risalto come i “nuovi” elementi addotti dall’indagato a supporto dell’istanza di revoca della misura non si presentino idonei, ne’ sotto il profilo della gravita indiziaria, ne’ sotto quello delle esigenze cautelari ad una rivisitazione del quadro gia’ delineato con l’ordinanza del riesame dell’11.3.2013. Il controllo di legittimita’ ex articolo 311 c.p.p. sulla motivazione delle ordinanze emesse ai sensi degli articoli 309 e 310 c.p.p. e’ diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi, ma tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Alla luce di tali parametri, non si ravvisano nell’ordinanza impugnata i vizi lamentati dal ricorrente. All’uopo va innanzitutto evidenziato che alcune delle censure proposte con il presente ricorso dall’ (OMISSIS) sono inammissibili sotto il profilo della violazione della regola dell'”autosufficienza” del ricorso, senz’altro riferibile anche ai ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 311 c.p.p., secondo la quale il ricorrente, che lamenti l’omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, deve provvedere, nei limiti in cui il relativo contenuto sia ritenuto idoneo a “scardinare” l’impianto motivazionale della decisione contestata, alla trascrizione nel ricorso dell’integrale contenuto degli atti medesimi ovvero all’allegazione di tali atti al ricorso ovvero, ancora, alla loro assolutamente puntuale e completa, indicazione in modo da non determinare la necessita’ di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma; cio’ in quanto il giudice di legittimita’ non deve essere costretto alla “ricerca” di quegli atti che confermerebbero la tesi del ricorrente, essendo piuttosto onere di chi impugna e dispone dell’intero incarto processuale mettere la Corte di legittimita’ in grado di valutare la fondatezza della doglianza (Sez. 6, n. 48451 del 11/12/2012 e Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010). Nel caso di specie l’ (OMISSIS) richiama appunto atti, quale ad esempio l’archiviazione nei suoi confronti del procedimento per minacce, che non risultano allegati al ricorso e che pertanto non possono essere vagliati in questa sede.
3. Cio’ premesso in via generale, va detto che il primo motivo di ricorso e’ infondato. Ed invero, per quanto concerne la mancata valutazione circa le abusive attivita’ di cava poste in essere dal (OMISSIS), anche su area soggetta a vincolo ambientale, correttamente l’ordinanza impugnata ha evidenziato che l’eventuale illegittimita’ dell’operato delle persone offese non puo’ senz’altro giustificare l’adozione di comportamenti esasperatamente assillanti ed invasivi dell’ altrui vita privata e dell’altrui tranquillita’, quali quelli posti in essere dall’ (OMISSIS). Del pari correttamente l’ordinanza impugnata da atto dell’irrilevanza – nell’economia della molteplicita’ di condotte poste in essere dall’imputato nei confronti delle persone offese con caratteristiche di assillante insistenza ed ossessiva ripetitivita’ – dell’asserita archiviazione del procedimento per minacce nel confronti del (OMISSIS), peraltro non per insussistenza del fatto storico, ma per il fatto che il male ingiusto minacciato non fosse dipendente dalla volonta’ dell’ (OMISSIS). All’uopo il Tribunale ha in sostanza condivisibilmente evidenziato che il comportamento “persecutorio” va valutato anche nella sua articolazione complessiva, sicche’ comportamenti che in se’ potrebbero non essere punibili si presentano, comunque, rilevanti al fine di integrare il reato di cui all’articolo 612 c.p..
Per quanto concerne, poi, la mancata considerazione nell’ordinanza impugnata dei comportamenti del (OMISSIS) nei confronti del ricorrente, il Tribunale ha evidenziato che gli elementi offerti in valutazione dall’ (OMISSIS) non si presentano idonei a suffragare l’assunto del medesimo, trattandosi di fotografie che ritraggono dei veicoli in lontananza non meglio identificati, valutazione questa che non risulta seriamente confutata dal ricorrente, che si e’ limitato a fornire la propria personale interpretazione dei rilievi fotografici.
La mancata presentazione della querela per il manifesto “diffamatorio” non si presenta rilevante, in considerazione di quanto gia’ evidenziato circa la significativita’ di certi episodi, al fine della configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., sebbene in se’ non rilevanti penalmente.
Inoltre, la lamentata limitazione della manifestazione del pensiero, derivante dall’ applicazione della misura cautelare di cui all’articolo 283 ter c.p.p., comma 3, correttamente e’ stato ritenuto nel provvedimento impugnato trovare giustificazione nell’esigenza di tutelare le persone offese.
4. Infondato si presenta altresi’ il secondo motivo di ricorso in merito alla sottesa inconfigurabilita’ del delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., quando vittima del reato non sia una persona legata all’agente da “vincoli affettivi”, atteso il reato in questione non limita e circoscrive la natura e le qualita’ della parte lesa, nel senso supposto dal ricorrente.
Per quanto concerne, poi, la persistenza delle esigenze cautelari il Tribunale senza incorrere nei vizi denunciati ha indicato uno specifico elemento attestante la totale mancanza di autocontrollo dell’indagato, consistente nel fatto che l’ (OMISSIS) pur in presenza della misura, si e’ nuovamente recato nel cantiere del (OMISSIS) come attestato dalle fotografie ivi scattate. Tale preciso elemento sconfessa, dunque, quanto affermato dall’indagato, circa la cessazione del pericolo di reiterazione del reato e la elisione di qualsiasi contatto con le p.o. ed e’ pienamente idoneo a dimostrare l’attualita’ del pericolo.
5. Il ricorso, pertanto, va rigettato e l’indagato va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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