Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 28 giugno 2016, n. 26810

L’extracomunitario, che sia trovato nel territorio dello Stato sprovvisto di qualsivoglia documento identificativo e del permesso di soggiorno, per non incorrere nell’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 di ingresso illegale, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di un titolo di ingresso o soggiorno, legittimante la sua condizione nello Stato

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 28 giugno 2016, n. 26810

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V.S. – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 7.5.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Di Nardo Marilia, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Termini Imerese, in data 25.9.2013, aveva condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui all’articolo 496 c.p. e Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 10 bis, essendo stato quest’ultimo pacificamente sorpreso senza permesso di soggiorno nel territorio del comune di Casteldaccia da appartenenti alle forze di polizia, ai quali aveva reso false dichiarazioni, affermando di chiamarsi (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), del Foro di Palermo, lamentando: 1) mancata assunzione di prove decisive idonee a dimostrare sia l’elemento oggettivo sia quello soggettivo dei reati in contestazione, in quanto, da un lato, non essendo stata indicata con precisione la data di ingresso dell’imputato in territorio italiano, non risulta dimostrato che egli si sia introdotto o trattenuto in territorio italiano in difetto dei presupposti di legge, posto che la L. 28 maggio 2007, n. 68, articolo 1 consente agli stranieri di entrare in territorio italiano e di rimanervi per determinate ragioni per un periodo di tre mesi e che non e’ stato svolto alcun controllo sulla eventuale pendenza di pratiche relative alla regolarizzazione della sua posizione; dall’altro lo stesso imputato ha prodotto documentazione dalla quale si evince che le sue generalita’ sono (OMISSIS), nato (OMISSIS), come dichiarato dallo stesso, all’atto del controllo, ai CC. di Casteldaccia, che, per errore, trascrissero nel relativo verbale il nome come (OMISSIS) o (OMISSIS); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all’entita’ della pena, ritenuta eccessiva rispetto alla gravita’ del fatto.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
4. Con particolare riferimento ai motivi di ricorso sub n. 1), va rilevato che con essi il ricorrente espone censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicita’ tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 5, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508).
Ed invero non puo’ non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimita’, anche dopo la novella dell’articolo 606 c.p.p., ad opera della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralita’ di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralita’ di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148).
Sicche’ il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimita’, esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente, come nel caso in esame, una diversa e piu’ adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., sez. 2, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893). D’altro canto le censure formulate appaiono anche manifestamente infondate.
Come e’ noto, infatti, la contravvenzione prevista dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 10 bis non punisce la mera condizione di straniero irregolare, ma incrimina due specifici comportamenti, lesivi dell’interesse statale al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo un determinato assetto normativo e cioe’, il “fare ingresso nel territorio dello Stato” (condotta attiva istantanea) ed il “trattenersi” nel territorio medesimo (condotta omissiva permanente) in violazione del predetto (cfr. Cass., sez. 1, 23/09/2013, n. 44453, rv. 257893).
Orbene, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di’ legittimita’, ai fini della configurabilita’ del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato e’ sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l’ingresso o il soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione, con la conseguenza che lo extracomunitario, che, come il (OMISSIS), sia trovato nel territorio dello Stato sprovvisto di qualsivoglia documento identificativo e del permesso di soggiorno, per non incorrere nell’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 10-bis di ingresso illegale, ha l’onere (che, nel caso in esame, l’imputato non ha adempiuto) di dimostrare l’esistenza di un titolo di ingresso o soggiorno, legittimante la sua condizione nello Stato (cfr. Cass., sez. 1, 17.5.2013, n. 31998, rv. 256503; Cass., sez. 1, 1.12.2010, n. 57, rv. 249472).
La corte territoriale si e’ puntualmente attenuta a tali principi, correttamente evidenziando, inoltre, come la prova della permanenza da tempo dell’imputato in territorio italiano fosse provata, tra l’altro, dall’esistenza a suo carico di precedenti penali per reati commessi in Italia e dall’avere egli fissata la propria residenza nel comune di Palermo.
Quanto al reato di cui all’articolo 495 c.p., sempre con motivazione approfondita ed immune da vizi, il giudice di secondo grado ha osservato come, a prescindere dalla dubbia autenticita’ dei documenti prodotti solo in fotocopie informali nel giudizio di appello dall’imputato (gravato da precedenti penali proprio per la creazione di falsi documenti d’identita’), vi sia comunque una “difformita’ tra il nominativo risultante da tali atti ( (OMISSIS)) e quello dichiarato al momento del controllo da parte dei Carabinieri di Casteldaccia ( (OMISSIS))”, peraltro “da parte di un soggetto che non dava alcuna spiegazione della sua presenza in quell’abitato nonostante fosse conoscitore della lingua italiana” e che, come emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale, in passato “aveva fornito in occasioni diverse identita’ difformi”.
Ed al riguardo giova ribadire il condivisibile orientamento del Supremo Collegio, secondo cui il delitto ex articolo 495 c.p., risulta integrato anche nel caso di molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, rese, da un soggetto in merito alle proprie generalita’, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalita’ del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (cfr. Cass., sez. 5, 27/05/2010, n. 34894, rv. 248885).
5. Quanto ai motivi di ricorso sub n. 2, essi consistono in rilievi sulla entita’ del trattamento sanzionatorio non scrutinabili in questa sede di legittimita’, avendo la corte territoriale fatto buon governo dei principi in tema di circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento puo’ essere negato, alla luce dei parametri indicati dall’articolo 133 c.p., come ha ritenuto il giudice di secondo grado, anche solo per la sussistenza a carico dell’imputato di precedenti penali (in questo caso, peraltro, plurimi e specifici: cfr, ex plurimis Cass., sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilita’ dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilita’ (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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