Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 27 giugno 2016, n. 26742

Salve le eccezioni previste dalla legge, come regola generale i provvedimenti di sorveglianza emessi prima dell’entrata in vigore del d.l. 146/2013 (conv. con modificaioni in l. 10/2014), non potevano essere adottati de plano, ma solo, a garanzia del contraddittorio, a seguito di udienza camerale partecipata (a pena di nullità). Se emessi de plano e senza fissare udienza, avrebbero potuto essere impugnati con ricorso diretto per Cassazione. Dopo l’entrata in vigore del d.l. 146/2013, nei procedimenti di sorveglianza relativi alle materie di cui al nuovo art. 678, co. 1 bis c.p.p. si applica invece la procedura semplificata di cui all’art. 667, co. 4 c.p.p. (decisione de plano adottata senza udienza ed eventuale instaurazione differita del contraddittorio a seguito di opposizione dinanzi allo stesso giudice), la quale non prevede possibilità di ricorso immediato in Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 27 giugno 2016, n. 26742

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 5867/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 25/06/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI Monica;
lette le conclusioni del P.G. Dott. ROMANO Giulio, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione.

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 25 giugno 2015 il Magistrato di Sorveglianza di Firenze rigettava l’istanza proposta da (OMISSIS), volta alla remissione del debito di Euro 89.804,82 per spese processuali, relativo alla condanna riportata con sentenza della Corte d’appello di Firenze del 21/10/2005, perche’ in base alle indagini compiute difettava il requisito delle disagiate condizioni economiche.
2. Ricorre per cassazione l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per:
a) violazione di legge in riferimento all’articolo 677 c.p.p. e L. n. 354 del 1975, articolo 71 in ragione dell’incompetenza per territorio del giudice che si era pronunciato che non aveva giurisdizione per essere il luogo di residenza o domicilio del richiedente esterna al circondario dell’ufficio di sorveglianza di Firenze, trovandosi nella provincia di Siena con la conseguente competenza del magistrature di sorveglianza di Siena, come del resto riconosciuto anche nella sentenza della Corte di cassazione del 4/6/2014 che aveva annullato il precedente provvedimento adottato sulla medesima istanza;
b) inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 678, 666 c.p.p. ed alla L. n. 354 del 1975, articolo 71; il magistrato di sorveglianza ha provveduto senza avere instaurato il contraddittorio in violazione delle disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione, applicabili anche al procedimento di sorveglianza. Inoltre, il provvedimento non e’ stato notificato al richiedente ed al suo difensore entro il termine di dieci giorni prescritto dall’articolo 71-bis Ord. Pen., termine che decorre dalla data della deliberazione;
c) inosservanza ed erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 6; manifesta illogicita’ e carenza della motivazione; il giudice di merito ha escluso che esso ricorrente versasse in disagiate condizioni economiche senza avere compiuto accurata indagine avendo valorizzato la disponibilita’ di attivita’ lavorativa, la contitolarita’ di un appartamento e la proprieta’ di un autovettura, beni non stimati nel loro valore; inoltre, non si sono considerati i redditi percepiti in tempi prossimi alla presentazione dell’istanza che da busta paga sono pari a 1.300,00 Euro mensili con i quali deve corrispondere la rata mensile di mutuo, pari ad Euro 992,00, mentre la madre invalida percepisce pensione di Euro 470,00 mensili.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, Dr. Romano Giulio, ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto.
1. In primo luogo non puo’ convenirsi con il Procuratore generale che nella sua requisitoria scritta ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione ai sensi dell’articolo 667 c.p.p., comma 4.
1.1 Non ignora questa Corte che il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, articolo 1, comma 1, lettera c), cosi’ come convertito nella L. 14 gennaio 2013, n. 10, ha introdotto l’articolo 678 c.p.p., comma 1 bis, per il quale il magistrato di sorveglianza, in tema di remissione del debito, procede a norma dell’articolo 667 c.p.p., comma 4, che, com’e’ noto, stabilisce che si provveda senza formalita’ con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Stabilisce, in particolare, l’articolo 678 c.p.p., comma 1 bis, cosi’ come introdotto dal Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 1, comma 1, lettera c): “Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della liberta’ controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell’articolo 667 c.p.p., comma 4. Avverso tale provvedimento del magistrato di sorveglianza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore, dando in tal caso origine a un procedimento che soggiace alla disciplina dell’articolo 666 c.p.p., all’esito del quale e’ possibile proporre ricorso per cassazione”.
Ne discende che la modifica legislativa richiamata consente di proporre opposizione davanti allo stesso magistrato di sorveglianza che ha provveduto ai sensi dell’articolo 667 c.p.p., comma 4, facendo ricorso a una procedura maggiormente garantita quando uno dei soggetti interessati ne faccia richiesta, mediante opposizione al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, decisa la quale e’ possibile ricorrere in cassazione. Non e’, quindi, consentito il ricorso immediato per cassazione del provvedimento con cui e’ stata negata la remissione del debito, atteso che contro tale tipologia di atti e’ previsto il rimedio dell’opposizione, il cui preventivo esperimento e’ indispensabile per ottenere un provvedimento eventualmente ricorribile in sede di legittimita’ (cfr. Sez. 1, n. 12572 del 06/03/2015, Molinetti, Rv. 262887).
Nel caso di specie pero’ deve tenersi conto del fatto che il provvedimento impugnato e’ stato pronunciato prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 146 del 2013 e quindi in un momento in cui era ancora applicabile la disciplina antecedente, che rende ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione.
2. Quanto al merito dell’impugnazione, va premesso che l’eccezione d’incompetenza per territorio sollevata col primo motivo e’ fondata, dal momento che e’ intervenuta decisione da parte di un ufficio nel cui circondario non e’ situato il luogo di residenza del condannato che ha proposto la domanda, compreso piuttosto nella zona territoriale di competenza dell’ufficio di sorveglianza di Siena. Al riguardo, sebbene l’intervento decisorio del magistrato di sorveglianza di Firenze sia stato determinato dal decreto emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 24/4/2015, col quale, all’esito dell’annullamento della precedente ordinanza da parte della Corte di cassazione, si era disposta la sostituzione del magistrato titolare dell’ufficio di sorveglianza di Siena, Dr.ssa Venturini, col Dr. Bianco, gia’ indicato nei provvedimenti tabellari dell’ufficio quale sostituto in caso di impedimento o di astensione, il predetto Dr. Bianco ha provveduto con ordinanza recante l’intestazione “ufficio di sorveglianza di Firenze” nell’ambito di un procedimento iscritto a ruolo nel registro generale di quell’ufficio e non, come avrebbe dovuto, quale applicato all’omologo ufficio di Siena, in luogo del suo titolare, Dr.ssa Venturini. In altri termini, non si tratta soltanto di un errore materiale, commesso nell’intestazione dell’ordinanza, quanto della pronuncia da parte di un giudice territorialmente incompetente. Gia’ di per se’ tale rilievo, che contravviene le precise indicazioni impartite con la sentenza rescindente di questa Corte, le quali avevano dato mandato al magistrato di sorveglianza di Siena di provvedere quale giudice di rinvio ex articolo 627 c.p.p., rende nullo il provvedimento impugnato.
3. Oltre a tale violazione delle norme processuali, va rilevato che l’ordinanza impugnata presenta altri vizi del procedimento, dal momento che la domanda del (OMISSIS) e’ stata respinta per infondatezza, – non gia’ dichiarata inammissibile -, senza la previa instaurazione del contraddittorio con la difesa con la conseguente nullita’ assoluta di carattere generale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 179 e 178 c.p.p., comma 1, lettera a) e c). Invero, l’articolo 69 bis Ord. Pen., integralmente sostituito dalla L. n. 277 del 2002, articolo 1, comma 2, dispone in via generale che la trattazione dei procedimenti di competenza del Magistrato di sorveglianza in tutti i casi previsti dall’articolo 69, comma 8, debba avvenire con ordinanza adottata in camera di consiglio previa instaurazione del contraddittorio, mentre l’adozione di un provvedimento de plano da parte del Magistrato di sorveglianza e’ consentito soltanto in tema di liberazione anticipata. Inoltre, deve ricordarsi che l’articolo 678 c.p.p., comma 1,
mediante il rinvio all’articolo 666 c.p.p., delinea quale generale modello procedimentale, per le materie rientranti rispettivamente nella competenza del Tribunale e del Magistrato di sorveglianza, quello dell’udienza camerale partecipata, modello applicabile in tutti i casi in cui il legislatore, nel prescrivere che il procedimento si svolga “in camera di consiglio” – senza regolamentarne particolari diversita’ di struttura -, ometta di fare espresso riferimento alle forme dell’articolo 127 c.p.p..
In altri termini, quando nella disposizione di specie si preveda che la decisione del giudice debba essere emessa “in camera di consiglio” (secondo l’incipit dell’articolo 127 c.p.p., comma 1) e non sia diversamente stabilito, trovano applicazione per relationem la procedura e le forme di base stabilite dall’articolo 127 c.p.p.. In tal senso si e’ gia’ espressa questa Corte (sez. 1, n. 13417 del 03/03/2011 Gagliardi, rv. 249862) con orientamento che si condivide e che risulta gia’ affermato anche nella precedente pronuncia di annullamento. Di conseguenza, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza, prima di provvedere sulla istanza di remissione del debito avanzata dal (OMISSIS), avrebbe dovuto procedere alla fissazione dell’udienza camerale partecipata e l’omessa osservanza di tale incombente ha determinato una nullita’ generale di carattere assoluto, avendo irrimediabilmente pregiudicato i diritti di difesa ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c).
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Siena che, ai sensi dell’articolo 627 c.p.p., comma 3, si uniformera’ ai principi in precedenza illustrati.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Siena.

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