Il nuovo testo dell’articolo 625 bis c.p.p. prevede due istituti distinti: uno, il ricorso per la correzione di errore materiale, costituisce un mezzo di emenda del testo grafico; l’altro (il ricorso per correzione di errori di fatto) costituisce una vera e propria impugnazione, dovendosi qualificare come errore di fatto che legittima il ricorso avverso sentenze di legittimita’, soltanto quello avente ad oggetto l’erronea supposizione dell’esistenza (o dell’inesistenza) di un fatto decisivo ai fini del decidere;
in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non e’ configurabile un errore di fatto, bensi’ di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’articolo 625-bis c.p.p., che non e’, per l’appunto, quello imputabile a valutazioni .
Non possono, quindi, essere dedotti con il ricorso straordinario in questione l’eventuale errore di giudizio o di diritto, o il vizio di motivazione, come anche l’inesatta portata di norme di legge, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, con il quale si deducono errori di lettura, comprensione o valutazione di atti processuali riconducibili al giudizio di merito e non a quello di legittimita’ e che avrebbero dovuto essere tempestivamente denunciati attraverso gli specifici mezzi di impugnazione, proponibili avverso le relative decisioni
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 25 luglio 2016, n. 32162
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfred – rel. Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 47036/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 23/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.ssa Filippi Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Uditi i difensori Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Prima sezione penale della Corte di Cassazione annullava senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante della crudelta’, la sentenza con cui la corte di assise di appello di Salerno aveva confermato la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in data 11.11.2011, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato (OMISSIS) alle pene ritenute di giustizia per l’omicidio consumato in danno della minorenne (OMISSIS), rigettando nel resto il ricorso.
2. Avverso la decisione della Suprema Corte ha proposto tempestivo ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’articolo 625 bis, c.p.p., il (OMISSIS), a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. (OMISSIS) ed avv. (OMISSIS).
2.1. Nell’atto di impugnazione, dopo una premessa di ordine generale sulle condizioni in presenza delle quali e’ possibile affermare che la Corte di Cassazione sia incorsa in un errore materiale o di fatto, i difensori osservano, con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale rigettata dalla corte territoriale, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, 1) la richiesta di rinnovazione della perizia genetico-forense, svolta in sede di incidente probatorio, era finalizzata a far emergere il clamoroso errore in cui era incorsa la corte territoriale, condiviso dal giudice di legittimita’, nell’affermare, sulla scorta della suddetta perizia, che sulla mano sinistra del (OMISSIS) era stata rinvenuta una ferita da difesa, che si era prodotta durante le concitate e drammatiche fasi dell’aggressione, laddove la ferita era stata rilevata, alla luce delle dichiarazioni del (OMISSIS) in sede di incidente probatorio, sulla mano della (OMISSIS) e non gia’ del (OMISSIS), circostanza che ove acclarata confermerebbe l’attendibilita’ della versione difensiva del ricorrente con riguardo specifico alla sua caduta sulle scale mobili di Potenza; 2) la richiesta di rinnovazione della perizia medico-legale, finalizzata a verificare l’assunto secondo cui la vittima avrebbe subito prima di essere uccisa un tentativo di violenza sessuale, non risulta aspecifica, ma fondata su di un puntuale richiamo delle confutazioni alla consulenza (OMISSIS), utilizzata a fondamento della decisione dei giudici di merito, contenute nella consulenza del prof. (OMISSIS); 3) la richiesta di rinnovazione della perizia genetico-forense, svolta in sede di incidente probatorio, era finalizzata anche a verificare la correttezza scientifica della lettura degli elettroferogrammi ed a far emergere l’errore metodologico in cui sarebbero incorsi i periti, alla luce dei risultati cui e’ pervenuto il consulente di parte, prof. (OMISSIS).
Ulteriori errori percettivi sono denunciati dal ricorrente in relazione alla svalutazione operata dalla corte territoriale delle dichiarazioni dei testi che hanno affermato di avere notato la (OMISSIS) ancora viva nella tarda mattinata del (OMISSIS), quindi dopo l’ora di commissione dell’omicidio, in quanto tali dichiarazioni, come evidenziato dai difensori nel ricorso principale, non potevano considerarsi contraddittorie ovvero oggetto di ritrattazione, ne’ risultano contraddette da quanto riferito dalla teste (OMISSIS), in relazione alla quale il giudice di legittimita’, pur ribadendone l’attendibilita’, ha omesso di considerare che quest’ultima e’ stata condannata dalla corte di appello di potenza il 5.2.2003 limitatamente alla falsa testimonianza commessa a carico del (OMISSIS), con riferimento all’incontro avuto con (OMISSIS), e che la stessa era caduta in numerose contraddizioni ed inverosimiglianze del narrato nel giudizio per falsa testimonianza a carico di (OMISSIS).
Infine i difensori lamentano la mancata considerazione delle doglianze relative al contenuto dell’informativa della polizia di Potenza, che aveva sottolineato la contraddittorieta’ e le inverosimiglianze delle giustificazioni del (OMISSIS) circa i suo movimenti nella mattina del (OMISSIS); al corteggiamento da parte del (OMISSIS) della (OMISSIS), riferito dalla (OMISSIS); al tentativo di quest’ultimo di procurarsi un alibi, come riferito da (OMISSIS) e dai suoi stessi amici, doglianze formulate nella prospettiva di una ipotesi alternativa di responsabilita’ inerente al suddetto (OMISSIS).
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta insussistenza delle condizioni che legittimano l’impugnazione straordinaria contemplata dall’articolo 625 bis, c.p.p..
Al riguardo si osserva, che come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimita’, il nuovo testo dell’articolo 625 bis c.p.p. prevede due istituti distinti: uno, il ricorso per la correzione di errore materiale, costituisce un mezzo di emenda del testo grafico; l’altro (il ricorso per correzione di errori di fatto) costituisce una vera e propria impugnazione, dovendosi qualificare come errore di fatto che legittima il ricorso avverso sentenze di legittimita’, soltanto quello avente ad oggetto l’erronea supposizione dell’esistenza (o dell’inesistenza) di un fatto decisivo ai fini del decidere (cfr. Cass., sez. un., 27/03/2002, n. 16104). Come affermato, infine, dalla Suprema Corte nella sua espressione piu’ autorevole, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non e’ configurabile un errore di fatto, bensi’ di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’articolo 625-bis c.p.p., che non e’, per l’appunto, quello imputabile a valutazioni (cfr. Cass., sez. U. 26.3.2015, n. 18651, rv. 263686; Cass., sez. 5, 28.11.2013, n. 7469, rv. 259531).
Non possono, quindi, essere dedotti con il ricorso straordinario in questione l’eventuale errore di giudizio o di diritto, o il vizio di motivazione, come anche l’inesatta portata di norme di legge, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, con il quale si deducono errori di lettura, comprensione o valutazione di atti processuali riconducibili al giudizio di merito e non a quello di legittimita’ e che avrebbero dovuto essere tempestivamente denunciati attraverso gli specifici mezzi di impugnazione, proponibili avverso le relative decisioni (cfr. Cass., sez. 6, 02/04/2012, n. 25121, rv. 253105; Cass., sez. 6, 26/03/2010, n. 24457; Cass. sez. 4, 23/06/2005, n. 37680)
Orbene i pretesi “errori” denunciati dal (OMISSIS) non solo attengono a profili non rilevanti ai fini della decisione assunta nei suoi confronti, ma, soprattutto, non sono riconducibili a nessuna delle categorie previste dall’articolo 625 bis c.p.p., apparendo evidente, piuttosto che, attraverso il ricorso, l’imputato sollecita una nuova valutazione del giudizio di appello, di cui evidenzia ipotizzate carenze, che andavano dedotte con l’originario ricorso per cassazione.
In tal modo il ricorrente deduce un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, che si traduce nella prospettazione di un preteso errore non di fatto, bensi’ di giudizio (cfr. Cass., sez. 6, 11.7.2014, n. 37243, rv. 260817), completamente estraneo alle finalita’ dell’istituto previsto dall’articolo 625 bis c.p.p..
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in 2000,00 Euro, tenuto conto dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilita’ dell’impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
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