Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 25 luglio 2016, n. 31957

Rapporto tra fattispecie di truffa e fattispecie delittuosa di indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento di cui all’art. 12 legge n. 197/1991

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 25 luglio 2016, n. 31957

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. GALLO Domenico – Consigliere
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4450/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/12/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Baldi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) che ha concluso per l”accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/12/2014 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 14/12/2009 dal Tribunale di Busto Arsizio che aveva condannato (OMISSIS), con la recidiva, alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione in ordine al delitto di cui al Decreto Legge n. 143 del 1991, articolo 12, limitatamente all”acquisto effettuato presso l”esercizio ” (OMISSIS)”, ritenute assorbite le condotte contestate ai capi B (articolo 494 c.p. e articolo 61 c.p., n. 2) e C (articolo 640 c.p.).
2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il difensore, nell”interesse dell”imputato, chiedendone l”annullamento. Al riguardo, deduce: 1) Violazione di legge con riguardo al rigetto dell”eccezione di incompetenza territoriale sollevata tempestivamente dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado e riproposta nei motivi di appello. In particolare, la competenza per territorio doveva ritenersi radicata nell”autorita” giudiziaria di Roma. Invero, all”imputato era contestato, ai sensi del Decreto Legge n. 143 del 1991, articolo 12, non solo l”utilizzo indebito della carta di credito ma, quale antecedente, di aver illecitamente ottenuto il mezzo di pagamento (emesso in favore del sedicente notaio (OMISSIS)), condotta all”evidenza ricadente in quelle punite nella seconda parte della disposizione incriminatrice, da ritenersi commessa in Roma, luogo ove erano stati indotti in errore i funzionari American Express che avevano proceduto ad emettere e poi a spedire all”imputato la carta di credito. Essendo quest”ultima condotta di pari gravita” rispetto a quella contenuta nella prima parte della disposizione in questione (verificatasi successivamente al momento dell”uso della carta), la competenza per territorio apparteneva al giudice del luogo ove il reato era stato commesso per primo e, dunque, al Tribunale di Roma; 2) Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all”affermazione della penale responsabilita” dell”imputato. In particolare, si censura la decisione nella parte in cui la Corte territoriale, a fronte del venir meno di uno degli elementi probatori sui quali il giudice di primo grado aveva fondato l”affermazione di colpevolezza (l”asserita corrispondenza del modello di autovettura in favore della quale erano state cambiate le gomme, poi pagate con la carta illecita), aveva finito per ravvisare l”elemento fondante la condanna nella sola individuazione fotografica effettuata dal teste/gommista, svolta a distanza di tempo e in assenza di qualsiasi ulteriore elemento esterno che potesse collegare l”imputato alla prestazione resa dal teste. Inoltre, del tutto mancante e/o insufficiente e” la motivazione della Corte d”appello riguardo la ritenuta responsabilita” dell”imputato in ordine alla sostituzione di persona operata all”atto della richiesta di emissione della carta di credito, desunta esclusivamente da una ritenuta similitudine di grafia riscontrabile tra quanto si rinverrebbe sul modulo di richiesta inviato all”American Express e la sottoscrizione dell”imputato in documenti da egli certamente vergati in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e” infondato.
1. Infondata e” innanzitutto la deduzione relativa all”eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma. Nella specie, sostiene il ricorrente, tra i fatti delittuosi ascritti all”imputato e, in particolare nell”ambito della piu” grave fattispecie criminosa di cui al Decreto Legge n. 143 del 1991, articolo 12, era compreso anche quello di avere illecitamente ottenuto l”emissione dello strumento di pagamento, ovvero quella condotta di “contraffazione”, menzionata nella seconda parte della norma incriminatrice, prodromica alla realizzazione delle ulteriori violazioni (e punita negli stessi termini edittali), la quale era da considerarsi consumata in Roma, posto che ivi era ubicato l”Ufficio dell”American Express che, dopo avere ricevuto direttamente dall”imputato il modulo contenente la richiesta di emissione a nome del sedicente notaio (OMISSIS), aveva provveduto ad emettere la carta di credito poi utilizzata per le indebite operazioni di pagamento. Tale prospettazione non puo” essere condivisa. Innanzitutto, sul rilievo, evidenziato dalla stessa Corte d”appello, che la carta di credito cosi” illecitamente ottenuta, in realta”, non e” mai stata contraffatta o materialmente alterata e, dunque, al di la” della successiva condotta di utilizzo, pacificamente realizzatasi non in Roma, non puo” ritenersi integrata alcuna delle ulteriori condotte previste dalla disposizione normativa di cui al Decreto Legge n. 143 del 1991, articolo 12 che, essendo di pari gravita”, radicherebbero, per “precedenza”, la competenza in Roma (“alla stessa pena soggiace chi, al fine di profitto per se” o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento… che abiliti al prelievo di denaro contante o all”acquisto di beni o alla prestazione di servizi..”). Inoltre, va altresi” osservato come l”azione fraudolenta dell”imputato volta ad indurre in errore l”American Express ai fini dell”emissione della carta di credito, non costituisce un segmento della condotta sussumibile nell”ambito della disposizione a piu” fattispecie di cui al Decreto Legge n. 143 del 1991, articolo 12, ma integra la diversa ed autonoma ipotesi della truffa ai danni della Societa” emittente della carta di credito, che il Pubblico ministero aveva correttamente rubricato in un differente capo di imputazione e che il giudice di primo grado ha invece erroneamente ritenuto una sorta di “duplicazione” del reato di indebito utilizzo di carta di credito contestato al capo a) della rubrica e, pertanto, da assorbire in quest”ultimo. Questa Corte, infatti, ha affermato che le norme di cui all”articolo 640 cod. pen. (truffa) e L. 5 luglio 1991, n. 197, articolo 12 (indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento) non costituiscono un”ipotesi di concorso apparente, ne” di reato complesso, bensi” di concorso formale o materiale di reati, a seconda del concreto atteggiarsi della condotta dell”agente. Cio” perche” diverso e” il bene giuridico tutelato da ciascuna di esse. La prima, infatti, tutela il patrimonio del privato; la seconda, invece, realizza solo in via mediata siffatta tutela, mentre suo scopo primario e” la tutela dell”interesse pubblico, al fine di evitare che il sistema finanziario sia utilizzato a scopo di riciclaggio e di salvaguardare ad un tempo la fede pubblica (Sez. 5, sent. n. 610 del 28/2/1995, Rv. 201058). Peraltro, non solo la condotta truffaldina puo” presentare, come nel caso di specie, un quid pluris dotato di autonomia fattuale e temporale (si pensi anche all”ipotesi di chi indebitamente utilizza una tessera Viacard che ogni volta viene illecitamente rimagnetizzata; Sez. 1, sent. 26300 del 23/4/2004, Rv. 228128), ma avere momenti e luoghi di consumazione differenti, richiedendosi per la truffa che il soggetto agente abbia conseguito l”ingiusto profitto con altrui danno, mentre per il delitto di cui al Decreto Legge n. 143 del 1991, articolo 12 si prescinde sia dall”uno che dall”altro, non essendo necessario ai fini della consumazione del reato che la transazione giunga a buon fine (Sez. 2, sent. n. 7019 del 17/10/2013, Rv. 259004). Con la conseguenza che la competenza risulta, ai sensi dell”articolo 16 c.p.p., comma 1, ben radicata nel Tribunale di Busto Arsizio, territorio ove, secondo il capo di imputazione, si e” consumato il diverso e piu” grave reato di utilizzo della carta di credito ottenuta dall”imputato inducendo in errore la Societa” emittente (analogamente a quello di truffa posto che in Legnano, presso la (OMISSIS); e” avvenuta la transazione illecita e sempre in quel di Legnano era acceso il conto corrente del notaio (OMISSIS) che ha subito l”indebito prelievo).
2. Manifestamente infondati sono gli altri due motivi di ricorso, relativi all”esistenza di adeguati elementi probatori a sostegno dell”affermazione della penale responsabilita” dell”imputato e riferiti sia all”indebito utilizzo della carta di credito sia all”avvenuta sostituzione di persona.
2.1. Quanto al riconoscimento fotografico dell”imputato, occorre premettere che l”individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – e” una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del piu” generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalita” formali del riconoscimento, bensi” dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 2, sent. n. 50954 del 3/12/2013, Rv. 257985). Cio” premesso, nel caso in esame, la Corte d”appello ha desunto l”univocita” e la valenza probatoria dell”atto proprio dalla certezza dell”operato riconoscimento fotografico effettuato dal teste in dibattimento, in assenza di elementi di segno negativo tali da inficiarne l”attendibilita”. Si e” osservato, infatti, come il teste avesse gia” riconosciuto l”imputato in maniera certa a breve distanza dai fatti nel corso delle indagini preliminari, che avesse fornito anche una descrizione del “cliente” – il quale si presento” in due occasioni in officina per lasciare prima e prelevare, poi, l”autovettura bisognosa del cambio gomme – del tutto compatibile con le caratteristiche fisico-somatiche del ricorrente e che nessun elemento di possibile contrasto ai fini della certezza del riconoscimento era emerso dal dibattimento; ne” tantomeno, a tale fine, poteva darsi rilievo alla circostanza che a corredo dell”utilizzo indebito della carta di credito venne rilasciata la fattura ad una societa” (la (OMISSIS) s.r.l.) diversa dall”imputato, fiscale rivelato del tutto fallace.
2.2. Con riferimento alla sentenza della Corte territoriale evidenti illogicita”, risultando, argomentativo sulla base del quale si e” pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilita” dell”imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si e” fatto riferimento alla riconducibilita” all”imputato della grafia presente sul modulo inoltrato all”American Express per richiedere il rilascio della carta di credito, sostituendo la propria persona con quella di (OMISSIS) e cio” in forza dell”operata comparazione con altre scritture presenti negli atti processuali certamente riconducibili all”imputato. La Corte d”appello risulta, quindi, avere fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso in materia da questa Corte, secondo cui la prova di autenticita” o falsita” di un documento puo” essere desunta da elementi diversi dalla perizia grafica, allorche” l”esame diretto della grafia addebitata all”imputato, raffrontata con scritture diverse certamente riferibili al medesimo, convincano il giudice, in base ai principi del libero convincimento e della liberta” di prova, che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato (Sez. 2, sent. n. 42679 del 14/10/2010, Rv. 249143).
3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi dell”articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

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