Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 24 novembre 2016, n. 50059

E’ stato considerato sufficiente, dalla Cassazione, a far ritenere desumibile la minore età della ragazza, sottopostasi all’interruzione volontaria della gravidanza al di fuori dai casi consentiti, le dichiarazioni dalla stessa fornite per convincere il sanitario a somministrarle il farmaco necessario, quali la sua paura che la madre potesse scoprire la gravidanza e reagire violentemente, fino a cacciarla da casa, giudicandole preoccupazioni tipiche di una minorenne.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 24 novembre 2016, n. 50059

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

(OMISSIS), nata in (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 16/10/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;

udito per il (OMISSIS) il difensore di fiducia, Avv.to (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia in data 19/12/2013, con cui il (OMISSIS) e la (OMISSIS) erano stati ritenuti colpevoli e condannati a pena di giustizia in relazione al delitto di cui all’articolo 110 c.p., alla L. n. 194 del 1978, articolo 19, commi 1, 3, 5, 6, 7 per aver cagionato l’interruzione della gravidanza della minore (OMISSIS), dopo i 90 giorni ed al di fuori dei casi previsti dalla legge, con conseguenti lesioni gravi per la minore, consistite in endiometria settica con rischio di diffusione del fattore infettivo in grado di compromettere le funzioni vitali, e con pericolo di vita; il (OMISSIS).

2. Con ricorso depositato il 17/11/2015 il (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in quanto dalla motivazione della sentenza si comprende come tutte le fasi della vicenda fossero state seguite dalla sola coimputata, compagna del (OMISSIS), la quale aveva consegnato alla minore le pasticche, fornendole indicazioni sul come utilizzarle e, successivamente, su cosa fare a seguito dell’emorragia verificatasi, laddove il ricorrente era solo stato presente al momento in cui la minore ed il di lei ragazzo avevano illustrato la loro situazione; quanto alla ricezione della somma di Euro 50,00 da parte del ricorrente, ci si duole della omessa motivazione, da parte della Corte territoriale, nonostante il motivo di appello sul punto concernente l’irrilevanza della circostanza consistita nell’essere stata la somma di denaro lasciata sul tavolo dell’abitazione degli imputati; non sarebbe stata chiarita, inoltre, la differenza tra la connivenza ed il concorso, alla luce dell’irrilevanza della mera presenza fisica del ricorrente, pur consapevole della illiceita’ della condotta di un terzo, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimita’ che si cita in ricorso, in assenza, da parte del (OMISSIS), che si trovava legittimamente nella propria abitazione, della titolarita’ di qualsivoglia posizione di garanzia ai fini della configurabilita’ di un concorso per omissione.

3. Con ricorso depositato il 07/01/2016 la (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), ricorre per:

3.1. vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione alla L. n. 194 del 1978, articolo 19, comma 5, ed all’esclusione dell’aggravante di cui al comma 6 della detta norma, essendo insufficiente la prova della consapevolezza della ricorrente della minore eta’ della (OMISSIS), atteso che detta circostanza integra una ipotesi autonoma di reato, richiedendo, quindi, un accertamento particolarmente pregnante; nel caso in esame, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ginecologa del consultorio – che aveva affermato di non aver compreso la minore eta’ della ragazza dal suo aspetti fisico -, non apparirebbe superabile il ragionevole dubbio, anche considerato che l’esigenza di ricorrere ad un aborto illegale era stato giustificato con il superamento del termine di 90 giorni;

3.2. violazione di legge, ex articolo 606 c.p.p., lettera b), in riferimento alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono entrambi inammissibili.

1.Quanto al (OMISSIS), va detto che la sentenza di primo grado – la cui descrizione del fatto e’ stata riprodotta dalla sentenza impugnata, alla pag. 3 basa l’affermazione del concorso del ricorrente e del suo contributo causale sulle circostanza che il suo numero di cellulare era memorizzato nella rubrica del cellulare della persona offesa, la quale aveva dichiarato di essere stata ricevuta tanto dal ricorrente che dalla moglie di questi, e che, mentre la donna le aveva consegnato le pillole, indicandole come assumerle, l’uomo aveva ricevuto nelle sue mani la somma di Euro 50,00; inoltre e’ stato messo in risalto, nella sentenza di primo grado, l’intenso traffico telefonico tra il cellulare della persona offesa, quello del lei ragazzo e le utenze mobili di entrambi gli imputati; infine e’ stato dato rilievo alle dichiarazioni confessorie del ricorrente, il quale aveva affermato, in sede di interrogatorio di garanzia, che sia lui e la moglie erano consapevoli della minore eta’ della ragazza.

Risulta, quindi, palesemente contraddetta dalla motivazione del primo giudice, condivisa dalla Corte di merito, la circostanza sostenuta dalla difesa, secondo cui la somma di denaro sarebbe stata lasciata sul tavolo dell’abitazione degli imputati, a dimostrazione dell’estraneita’ ai fatti del (OMISSIS); inoltre, non pare affatto che la difesa si sia confrontata con le ulteriori argomentazioni poste a base dell’affermazione della penale responsabilita’ del ricorrente, con conseguente genericita’ del ricorso.

2. Quanto alla (OMISSIS), oltre alle ammissioni da parte del (OMISSIS) della consapevolezza da parte di entrambi della eta’ minore della ragazza e le altre circostanze in precedenza descritte, va detto che la Corte di merito ha ricordato, altresi’, come la minore eta’ della ragazza fosse desumibile evidentemente da tutto il discorso che ella aveva fatto ad entrambi gli imputati per convincerli a darle il farmaco funzionale all’interruzione di gravidanza, richiamando espressamente la sua paura che la madre potesse scoprire la gravidanza e reagire violentemente, fino a cacciarla da casa, preoccupazioni tipiche di una minorenne, secondo la valutazione della Corte di merito.

Le indicate circostanze, quindi, danno compiutamente conto di una ricostruzione logicamente non censurabile, a fronte della quale la difesa si e’ limitata a riprodurre pedissequamente i motivi di gravame, con conseguente genericita’ del ricorso.

3. Parimenti inammissibile appare la doglianza sulla determinazione della pena, individuata sulla scorta della gravita’ oggettiva della condotta, avendo la Corte di merito evidenziato la minore eta’ della ragazza, le gravi conseguenze alla salute della stessa derivanti dalla condotta degli imputati ed il periodo – oltre tre mesi dall’inizio della gravidanza – in cui era stato procurato l’aborto; detta motivazione – che comunque deve essere coordinata con la concessione, in sede di giudizio di primo grado, ad entrambi i ricorrenti, delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti – appare parimenti incensurabile in sede di legittimita’. Risulta, infatti, pacifico il principio secondo cui deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorche’ siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’articolo 133 c.p. (Sez. 1, sentenza n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014, Waychey ed altri, Rv. 258410; Sez. 6, sentenza n. 9120 del 02/07/1988, Urrata S. ed altri, Rv. 211582).

Dalla inammissibilita’ dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex articolo 616 c.p.p..

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalita’ e gi altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge

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