Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 16 novembre 2016, n. 48289

Non commette il reato di stalking la moglie che incrociando il marito al supermercato lo guarda “fisso appoggiata la carrello”.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 16 novembre 2016, n. 48289

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

parte offesa nel procedimento contro:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso il decreto del 28/12/2015 del GIP TRIBUNALE di PARMA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Parma ha, col decreto impugnato, disposto de plano, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento N. 3387/15 R.G.N.R. instaurato contro (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 612/bis c.p.. (OMISSIS) era stata querelata perche’ – incontrato l’ex marito all’interno di un centro commerciale – lo aveva “guardato fisso”, appoggiata ad un carrello.

Il Giudice ha disatteso l’opposizione del denunciante – che aveva chiesto l’escussione del proprio coniuge e del proprio figlio – ritenendo superflua l’investigazione suppletiva, in quanto il fatto non era idoneo ad integrare nemmeno la minaccia.

2. Ricorre il denunciante ( (OMISSIS)) per violazione del contraddittorio, essendo stata disposta de plano l’archiviazione del procedimento senza procedere all’integrazione probatoria richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

1. Deve premettersi che, allorche’ sia presentata opposizione della parte privata alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, il giudice puo’ provvedere de plano all’archiviazione allorche’ l’opposizione sia inammissibile e sia infondata la notizia di reato (articolo 410 c.p.p., comma 2). Ai sensi del cit. articolo 410 c.p.p., comma 1, l’opposizione e’ inammissibile quando non indica “l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”. Condizioni per l’archiviazione de plano sono, pertanto, l’inammissibilita’ dell’opposizione e l’infondatezza della notizia di reato.

La giurisprudenza ha precisato che l’investigazione e’ suppletiva, e quindi idonea a rendere ammissibile l’opposizione, quando si pone rispetto ai risultati conseguiti dalle investigazioni del pubblico ministero in rapporto di strumentalita’ dialettica secondo i profili della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l’inerenza alla notizia di reato, e per rilevanza l’idoneita’ della investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell’attivita’ compiuta dal pubblico ministero (Conf. Sez. 6, c.c. 2 dicembre 1996, Ferretti). A cio’ deve aggiungersi che i “mezzi di prova”, che devono accompagnare la richiesta di prosecuzione delle indagini, devono possedere i requisiti della concretezza e della specificita’: devono essere, cioe’, sufficientemente determinati, tali da orientare il Pubblico Ministero verso uno strumento di prova accessibile e specifico. E’ stato conseguentemente ritenuto che il decreto di archiviazione e’ ricorribile per Cassazione per violazione del principio del contraddittorio, ove il giudice non si limiti all’esame della pertinenza e rilevanza delle investigazioni proposte, ma effettui una valutazione prognostica circa la fondatezza delle indagini suppletive richieste, giacche’ in questa evenienza e’ necessario procedere con il rito camerale, nel contraddittorio delle parti (si vedano Sezioni Unite, 14 febbraio 1996, n. 2. Piu’ recentemente, Cassazione penale, sez. 4, 19/04/2011, n. 24563). L’articolo 410 c.p.p., infatti, configura un sistema equilibrato in forza del quale, attraverso il meccanismo dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, si vuole rendere effettivo il principio di obbligatorieta’ dell’azione penale in caso di inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, ma, nel contempo, si vuole anche evitare istanze di prosecuzione delle indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi in tali ipotesi al giudice lo strumento per disporre de plano l’archiviazione (cfr. Corte Cost., 11 aprile 1997 n. 95).

2. Alla luce di tali principi non puo’ sostenersi che il decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Parma abbia esorbitato dai limiti anzidetti, in quanto l’opponente aveva chiesto di accertare qualcosa che il Pubblico Ministero e il Giudice non mettevano in discussione: il fatto che all’interno del centro commerciale di (OMISSIS) fosse avvenuto l’incontro di cui (OMISSIS) si doleva. Correttamente, pertanto, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto superflua l’investigazione suppletiva richiesta.

Il realta’, la ratio decidendi del provvedimento e’ altrove. Essa sta nel fatto che l’episodio, cosi’ come descritto dal querelante, non integra alcuna fattispecie delittuosa, nemmeno la semplice minaccia. Escluso, quindi, che il G.I.P. sia andato oltre un giudizio di pura rilevanza della prova (quella richiesta dall’opponente e ritenuta inidonea a mutare il quadro gia’ delineato), nessuna censura merita il provvedimento impugnato che ha ritenuto, sulla base delle indagini svolte, infondata la notizia di reato. Al riguardo, questa Corte ritiene, aderendo ad un preciso orientamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis: Sez. 5, Sentenza n. 110524/2007 Pres. Pizzuti, rel. Rotella – rv. 236520; Cass. Pen., 12/3/2008, n. 13458), che in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il G.i.p. abbia dichiarato “de plano” l’inammissibilita’ dell’opposizione della persona offesa, motivandola, come nella specie, sotto entrambi i profili richiesti dall’articolo 410 c.p.p., il giudice di legittimita’ non puo’ sindacare la valutazione di merito di infondatezza della notizia di reato quale svolta dal giudice delle indagini preliminari. Infatti, il provvedimento di archiviazione, ordinanza o decreto, e’ per sua natura inoppugnabile (articolo 409 c.p.p., comma 6), quale che sia il procedimento a conclusione del quale viene emesso, neppure dalla parte offesa che ha esercitato la facolta’ di proporre opposizione alla richiesta del P.M., salvo, in quest’ultimo caso, il ricorso in Cassazione per violazione del contraddittorio (articolo 409 c.p.p., comma 6; C. Cost. 11.07.91 n. 353; Cass. 436/03 rv. 223329; 76/03 rv. 223657; 5144/98 rv. 210060; 1159/92 rv. 191455). Cio’ comporta che in alcun modo possono essere oggetto di censura le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione e neppure le considerazioni in base alle quali il P.M. abbia richiesto la archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’azione penale (v. Cass. 28/09/1999, Mezzaroma).

Consegue a tanto che il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificata

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