Ai fini del delitto di minaccia, l’idoneità intimidatoria di una frase pronunziata (“vieni fuori che facciamo a pugni”) – pur in astratto in grado di integrare la condotta tipizzata dall’art. 612 c.p. – deve essere valutata con riferimento al concreto contesto di riferimento
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
SENTENZA 16 giugno 2016, n. 25080
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Belluno ha condannato alla sola pena pecuniaria B.C. per i reati di minaccia e ingiuria commessi ai danni di V.M. nel corso di una lite condominiale.
Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato deducendo errata applicazione della legge penale in merito alla sussistenza del reato di minaccia e violazione di legge per il difetto assoluto di motivazione sul punto, rilevando come la frase attribuitagli non contiene alcuna minaccia di un male ingiusto, mentre alcuna valutazione sulla sua effettiva idoneità intimidatoria sarebbe stata compiuta in sentenza, che non avrebbe tra l’altro tenuto conto della sua età avanzata e della reazione della persona offesa, la quale dimostra l’assoluta innocuità della condotta. Analoghi vizi denuncia il ricorrente in merito all’imputazione di ingiuria, lamentando l’ingiustificata ed illogica esclusione dell’esimente della reciprocità delle offese.
Considerato in diritto
Preliminarmente deve rilevarsi come, successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, il delitto di ingiuria contestato all’imputato è stato abrogato ad opera del d. lgs. n. 7/2016, talchè la stessa deve essere annullata senza rinvio con riguardo al suddetto reato, rimanendo assorbito il secondo motivo di ricorso.
Ciò detto, deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, atteso che l’idoneità intimidatoria della frase pronunziata (‘vieni fuori che facciamo a pugni’) – pur in astratto in grado di integrare la condotta tipizzata dall’art. 612 c.p. – deve essere valutata con riferimento al concreto contesto di riferimento. Valutazione che la sentenza ha totalmente omesso e che invece rivela la sua assoluta inoffensività anche solo evidenziando come l’imputato all’epoca dei fatti aveva 84 anni e la persona offesa oltre venti di meno. Anche in riferimento a tale imputazione la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto all’addebito di ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, quanto all’addebito di minaccia perché il fatto non sussiste
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