Per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, la scissione del cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato determina ove il reato ostativo sia un reato satellite, la necessità di fare riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 10 gennaio 2017, n. 854
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. DE BERNARDINIS Silva – rel. Consigliere
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/02/2015 del TRIBUNALE di MACERATA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la Parte Civile rapp.ta dall’Avv. (OMISSIS), che deposita conclusioni e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6.2.15 il Giudice monocratico del Tribunale di Macerata,in accoglimento dell’appello proposto dalla costituita parte civile – (OMISSIS) – dichiarava (OMISSIS) responsabile agli effetti civili dei fatti contestati ai sensi degli articoli 594 e 612 c.p., condannandolo al risarcimento dei danni in favore della parte civile,liquidati in Euro 1.000,00.
All’imputato si contestava di aver rivolto alla persona offesa parole offensive e minacciose dicendole: “…se non c’erano le bambine ti tiravo fuori e ti tiravo il collo…non ancora mi conosci e non e’ finita qui, vedrai cosa succedera’”.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1-la contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione, nonche’ la violazione di norme processuali, in riferimento agli articoli 187 – 191 – 192 – 603 c.p.p..
– in primo luogo il ricorrente evidenziava che il giudice di pace aveva correttamente pronunziato l’assoluzione,essendo emerse delle incertezze degli elementi riferiti dalla persona offesa(che non aveva saputo indicare la data esatta in cui si era verificato l’episodio;rilevava altresi’ che il giudice di appello aveva stravolto la finalita’ della integrazione istruttoria,in quanto il teste escusso in dibattimento(maresciallo dei cc.) non aveva saputo riferire circa la data in cui la persona offesa lo aveva contattato,rilevando l’incertezza del fatto contestato.
Censurava la decisione,in quanto si era ritenuta la attendibilita’ della versione accusatoria,in base ad elementi di valore meramente indiziario.
In conclusione il ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento della impugnata sentenza.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero, secondo quanto e’ dato desumere dal testo del provvedimento impugnato, il giudice di appello ha pronunziato riforma della sentenza di assoluzione dell’imputato, rilevando il fondamento della accusa agli effetti civili, in virtu’ di una rivalutazione del compendio probatorio gia’ esaminato dal primo giudice, senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per esaminare la persona offesa, costituitasi come parte civile, le cui dichiarazioni erano state considerate insufficienti al fine di accertare la condotta ascritta all’imputato nei suoi elementi costitutivi.
Si evidenzia pertanto la dedotta violazione di legge inerente all’articolo 603 c.p.p., e risulta disatteso l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte,sancito con sentenza delle Sezioni Unite, n. 27620 del 28.4.2016 – RV267489 – ove si stabilisce che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili,la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilita’ di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, e’ obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale,anche d’ufficio.
Alla luce di tale principio va pronunziato l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello
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