Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 1 agosto 2017, n. 38392

Reato di percosse anche con il solo strattonamento.

 

Sentenza 1 agosto 2017, n. 38392
Data udienza 17 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

inoltre:

PARTE CIVILE;

avverso la sentenza del 14/03/2016 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPUTO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Udito il difensore l’avv. (OMISSIS) di parte civile insiste come da conclusioni depositate con condanna alle spese.

L’avv. (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) chiede il rigetto del ricorso.

Udite le parti, che hanno concluso come da verbale sopra trascritto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 14/03/2016, il Giudice di pace di Frosinone ha assolto (OMISSIS) dal reato di ingiuria in danno di (OMISSIS), perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, e dal reato di percosse in danno dello stesso (OMISSIS), perche’ il fatto non costituisce reato.

2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 581 c.p.. Erroneamente la sentenza impugnata ritiene necessario, ai fini dell’integrazione del reato, la sussistenza di una sofferenza fisica del percosso, laddove, quanto all’elemento soggettivo, e’ sufficiente il dolo generico, ossia la volonta’ di offendere l’integrita’ fisica altrui, indipendentemente dall’intenzione di infliggere un dolore fisico e dall’idoneita’ dell’azione a cagionare una sofferenza fisica.

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione e immotivata selezione del compendio probatorio. Illogicamente la sentenza impugnata esclude il reato di percosse solo perche’ la persona offesa non avrebbe fatto riferimento ad una sofferenza corporea derivata dallo strattonamento, mentre sono state del tutto trascurate le dichiarazioni del testi di accusa che hanno confermato il racconto della persona offesa, ossia di esser stato spinto e strattonato dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.

2. A fondamento della pronuncia di assoluzione dall’imputazione di percosse, la sentenza impugnata ha osservato che l’esame delle varie testimonianze non consente di ravvisare nel caso di specie gli estremi del reato, non apparendo leso il bene dell’incolumita’ personale, non potendosi ravvisare “la sussistenza certa e indiscutibile della sofferenza fisica” nella condotta realizzata attraverso il contatto fisico ammesso dallo stesso imputato e finalizzato, a suo dire, a sollecitare l’attenzione di (OMISSIS), il quale non ha riferito di “aver patito una sofferenza fisica in dipendenza dello strattonamento”; risultata dubbia la sussistenza dell’elemento oggettivo, osserva ancora la sentenza impugnata, non e’ certa la ravvisabilita’ dell’elemento soggettivo, ossia della coscienza e volonta’ dell’agente di tenere una condotta violenta determinante una sensazione fisica dolora per il soggetto passivo.

3. Cio’ premesso, mette conto osservare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il termine percuotere non e’ assunto nell’articolo 581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello piu’ lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica (Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014 – dep. 05/12/2014, Battistessa, Rv. 261451; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 4272 del 14/09/2015 -dep. 02/02/2016, P.G. in proc. De Angelis, Rv. 265629; Sez. 5, n. 27990 del 06/02/2013 – dep. 26/06/2013, Rv. 256317). Posta a tutela dell’incolumita’ individuale (e non della mera intangibilita’ del corpo umano), la fattispecie incriminatrice definisce un ambito applicativo nel quale, come affermato da questa Corte, non rientrano tutte le percussioni dell’altrui corpo, ma solo quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre una altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica (Sez. 1, n. 1088 del 12/03/1971 -dep. 31/05/1971, Alemanno, Rv. 118073); trattandosi di reato di mera condotta, per il suo perfezionamento e’ sufficiente l’idoneita’ della condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, fermo restando il discrimen rispetto al reato di lesione personale, che e’ configurabile quando il soggetto attivo cagioni al soggetto passivo una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente (Sez. 5, n. 714 del 15/10/1998 – dep. 19/01/1999, Rocca, Rv. 212156).

4. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei princi’pi richiamati. Per un verso, essa ritiene necessario – quanto all’elemento oggettivo e, in correlazione ad esso, quanto all’oggetto del dolo – che la condotta violenta abbia determinato una sensazione di dolore, cosi’, in buona sostanza, delineando erroneamente quale reato di evento la fattispecie di percosse, per il cui perfezionamento, come si e’ detto, e’ sufficiente l’idoneita’ della condotta violenta a produrre un’apprezzabile sensazione di dolore.

Per altro verso, la motivazione del Giudice di pace e’ del tutto carente nella valutazione del compendio probatorio, avendo omesso, in particolare, di dar conto delle ragioni per le quali dalla ricostruzione dei fatti offerta dalle varie testimonianze discenda l’insussistenza di un’apprezzabile sensazione dolorifica per la persona offesa (e, a fortiori, di un’idoneita’ della condotta a determinarla): rilievo, questo, che deve essere, in particolare, riferito alla testimonianza di (OMISSIS), che, nella sintesi offertane dalla sentenza impugnata, ha raccontato di essere stato strattonato fino a quando cadeva per terra.

5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’imputazione di percosse, con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Frosinone. Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse, con rinvio al Giudice di pace di Frosinone per nuovo esame.

Spese della Parte Civile al definitivo.

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