Furto supermercato

Suprema Corte di Cassazione

sezione V
Ordinanza 27 gennaio 2014, n. 3675

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARASCA Gennaro – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G – Consigliere
Dott. LIGNOLA F. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 9913/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA Ferdinando;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
1. Con sentenza del 24 febbraio 2009 del Tribunale di Nola, (OMISSIS) e (OMISSIS) erano condannati alla pena di giustizia per il delitto di furto di alcuni beni sottratti dai banchi del supermercato (OMISSIS), valendosi del mezzo fraudolento, consistito nell’occultamento della merce in una borsa riposta nel carrello.
La Corte d’appello di Napoli riformava parzialmente la decisione, riconoscendo agli imputati l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’, da ritenersi prevalente sull’aggravante contestata, unitamente alle attenuanti generiche e conseguentemente rideterminava la pena.
2. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propongono ricorso entrambi gli imputati, con atto del proprio difensore, avv. (OMISSIS), affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera B, in relazione agli articoli 56, 110, 624 e 625 c.p., in riferimento alla qualificazione del fatto come furto consumato anziche’ tentato.
I ricorrenti rilevano che l’azione si e’ svolta sotto la sorveglianza del personale addetto alla vigilanza, che ha atteso il superamento delle casse da parte degli imputati per recuperare i beni sottratti e richiamano la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 7042 del 20/12/2010 – dep. 23/02/2011, (OMISSIS), Rv. 249835; Sez. 4, n. 38534 del 22/09/2010, Bonora, Rv. 248863) secondo la quale integra solo il tentativo di furto la condotta di prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema “self service” e di allontanamento, con la merce occultata, senza pagare, allorche’ l’avente diritto o la persona da lui incaricata sorvegli l’azione furtiva, si da poterla interrompere in ogni momento, perche’ la cosa non puo’ dirsi uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell’offeso. I ricorrenti danno atto anche della esistenza di un diverso ed opposto orientamento (Sez. 5, n. 7086 del 19/01/2011, Marin, Rv. 249842), ma invocano il precedente arresto, sottolineando che la predisposizione di un corpo di sorveglianza e di un sistema di monitoraggio a distanza all’interno di un grande magazzino ha proprio la funzione di impedire la commissione di furti della merce esposta, per cui laddove l’agente intervenga nel momento in cui il reo ha superato le casse per una propria scelta, a difesa del diritto patrimoniale, non si e’ ancora verificato alcun impossessamento.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente (OMISSIS) deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera E, in relazione agli articoli 163 e 164 c.p., con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, per avere la Corte ritenuto ostative al beneficio due condanne per la contravvenzione di cui all’articolo 116 C.d.S., la quale all’epoca del furto era stata depenalizzata.
Il ricorrente richiama alcuni precedenti di questa Corte, secondo i quali la regola dell’applicazione della legge piu’ favorevole trova applicazione anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole (Sez. 4, n. 23613 del 18/03/2004, Vilhar, Rv. 228786).
3. Il primo motivo di ricorso richiede l’esame della questione di diritto riguardante la qualificazione della condotta di sottrazione di merce all’interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, allorche’ l’autore sia fermato dopo il superamento della barriera delle casse con la merce sottratta.
Sul punto si registra il contrasto giurisprudenziale di seguito indicato.
4. La Quinta Sezione penale, con decisione del 7 febbraio 2013, dep. 14 maggio 2013, n. 20838, Fornella, Rv. 256499, ha qualificato la condotta in termini di furto consumato, osservando che laddove il reo abbia superato la barriera delle casse non rileva la circostanza che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza.
La decisione ribadisce l’orientamento interpretativo (per limitarsi alle pronunzie massimate piu’ recenti, si richiamano le seguenti: Sez. 5, 19 gennaio 2011, n. 7086, Marin, Rv. 249842; Sez. 5, 13 luglio 2010, n. 37242, Nasi e altro, Rv. 248650; Sez. 5, 8 giugno 2010, n. 27631, Piccolo, Rv. 248388; Sez. 5, 9 maggio 2008, n. 23020, Rissotto, Rv. 240493), secondo il quale (in particolare la sentenza Rissotto) in un supermercato la sorveglianza culmina nel passaggio obbligato della cassa del cliente, che e’ autorizzato a portar con se’ l’oggetto prelevato sino a quel punto. Se percio’ il fatto che, prelevando la merce, il cliente non la lasci in vista sino alla cassa (ad esempio riponendola in una borsa – carrellino) non consente per se’ la configurazione della condotta criminosa, la condotta di sottrazione si attua sicuramente al momento in cui il cliente non mostra alla cassa l’oggetto, per il pagamento del prezzo. E se la supera senza pagarlo, ne consegue istantaneamente il possesso illegittimo, indipendentemente dal monitoraggio svolto sino a quel momento da parte del personale dell’esercizio.
5. Nella stessa linea interpretativa, anche se con diversa individuazione del momento consumativo del reato, vanno segnalate due ulteriori decisioni di questa Sezione, non massimate (Sez. 5, 15 giugno 2012, n. 25555, Magliulo e Sez. 5, 30 marzo 2012, n. 30283, Oprea), che fanno riferimento all’apprensione del bene dai banchi ed all’occultamento di esso (in tasca, in borsa o altrove), in modo da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare: tale condotta – si afferma – integrerebbe gia’, in presenza del relativo elemento psicologico, gli elementi costitutivi del delitto di furto, compreso l’impossessamento, non essendo rilevante il tempo in cui esso si protrae (per pochi secondi o lungamente).
In tale ottica “il superamento delle “linee di cassa” rappresenta e quindi rende manifesta la volonta’ dell’agente di non pagare le cose che…ha prelevato dagli scaffali. Detto superamento, insomma, opera piu’ sul piano della prova, che su quello dell’integrazione degli elementi tipici.”
6. Nella giurisprudenza della Corte va pero’ segnalata la presenza della diversa posizione, fatta propria dal ricorrente, secondo la quale in caso di sorveglianza continua dell’azione criminosa si configura solamente la fattispecie tentata del reato di furto, in quanto la cosa prelevata dagli scaffali ed occultata non potrebbe dirsi comunque uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell’offeso, il quale potrebbe in ogni momento interrompere tale condotta. In questo senso si sono espresse alcune decisioni di questa Sezione, anche recenti (tra le ultime, Sez. 5, 28 gennaio 2010, n. 11592, Finizio, Rv. 246893; Sez. 5, 6 maggio 2010, n. 21937, Lazaar, Rv. 247410; Sez. 5, 20 dicembre 2010 – dep. 23 febbraio 2011, n. 7042, (OMISSIS), Rv. 249835) e due decisioni di altre Sezioni (Sez. 4, 22 settembre 2010, n. 38534, Bonora, Rv. 248863, Sez. 2, 5 febbraio 2013, n. 8445, Niang, non massimata, quest’ultima in tema di rapina impropria), nelle quali si predilige un connotato di “effettivita’” che deve caratterizzare l’impossessamento, quale momento consumativo del delitto di furto, rispetto al semplice momento sottrattivo. In particolare la decisione (OMISSIS) distingue l’ipotesi nella quale l’amotio della res e lo spossessamento siano contemporanei, dall’ipotesi che invece vede il momento della “sottrazione” del bene dalla disponibilita’ del detentore non accompagnarsi allo “spossessammo”, inteso come perdita di “vigenza ed, controllo diretto” sulla cosa: in tal caso la sottrazione non realizzerebbe altro che una fattispecie tentata.
Va infine ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando in senso affermativo il tema della configurabilita’ del tentativo di rapina impropria, nel caso in cui la condotta della sottrazione della cosa non venga completata (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153), hanno incidentalmente ritenuto, con riferimento al furto, che “…finche la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi e’ ancora in grado di recuperarla, cosi’ facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo” affermazione che sembra manifestare una implicita condivisione dell’interpretazione invocata dai ricorrenti.
8. Alla stregua dei riferiti rilievi, rilevato che la tematica esaminata ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, appare necessario rimettere alle Sezioni Unite Penali di questa Corte, a norma dell’articolo 618 c.p.p., la seguente questione:
“Se la condotta di sottrazione di merce all’interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato allorche’ l’autore sia fermato dopo il superamento della barriera delle casse con la merce sottratta”.
P.Q.M.
Rimette i ricorsi alle Sezioni Unite ai sensi dell’articolo 618 c.p.p..

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