Cava di calcare

SUPREMA Corte di Cassazione

SEZIONE III
Sentenza 27 gennaio 2014, n. 3655

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 157/2012 TRIB. LIBERTA’ di CHIETI, del 15/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Chieti, con ordinanza del 15.1.2013, ha accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lanciano avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, in data 17.12.2012, aveva disposto il dissequestro, con prescrizioni, di un’area in localita’ (OMISSIS) interessata da una cava di calcare gestita dalla (OMISSIS) s.r.l., della quale e’ legale rappresentante (OMISSIS), ravvisandosi il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 per la effettuazioni di attivita’ di escavazione in assenza della prescritta autorizzazione. Il Tribunale ordinava, pertanto, il sequestro preventivo dell’area suddetta.
Avverso l’ordinanza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’articolo 322-bis cod. proc. pen., rilevando che il Tribunale non avrebbe limitato la propria cognizione ai motivi dedotti con l’impugnazione del Pubblico Ministero, che concernevano il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, individuato in un periodo – inderogabile – di cinque anni e l’illiceita’ delle attivita’ svolte oltre detto termine, rinviando al giudizio di merito ogni ulteriore questione anche attinente alla sussistenza dell’elemento psicologico, ma avrebbe esteso la propria cognizione all’intera vicenda processuale, disponendo la misura reale per ragioni estranee ai temi del giudizio delineati dall’atto di impugnazione.
3. Con un secondo motivo di ricorso rileva che il Tribunale avrebbe reiterato l’erronea interpretazione data in precedenza alla legge regionale in ordine alla validita’ dell’autorizzazione paesaggistica ed oggetto di censura da parte di questa Corte, investita con ricorso avverso la precedente pronuncia in resa in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo.
Osserva, a tale proposito, che i giudici dell’appello si sarebbero limitati ad un mero richiamo alla precedente decisione senza alcun esame della richiamata disciplina regionale.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge con riferimento alla ritenuta violazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 per l’esecuzione di interventi in difformita’ dall’autorizzazione, avendo il Tribunale posto a fondamento della propria decisione circostanze che sarebbero contraddette dalle risultanze fattuali, direttamente mutuate dalla consulenza del Pubblico Ministero, senza considerare gli elaborati ed i documenti allegati alla istanza di dissequestro ed alla memoria difensiva per la camera di consiglio, il cui esame avrebbe portato a differenti conclusioni, che illustra nel dettaglio. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ infondato.
Occorre preliminarmente dare atto del fatto che, nell’odierna udienza, e’ in trattazione altro procedimento (n. 45126/2013 R.G.) concernente l’ordinanza con la quale, in data 25.6.2013, il Tribunale del riesame di Chieti ha disposto il dissequestro dell’area decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza n. 11851/13 di questa Corte previo annullamento di una precedente ordinanza dello stesso Tribunale con la quale, in data 21.6.2012, era stato rigettato il ricorso presentato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano.
Del complesso sviluppo della vicenda cautelare verra’ conseguentemente dato atto in seguito, limitatamente a cio’ che rileva ai fini della presente decisione.
5. Cio’ premesso, deve rilevarsi, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente con riferimento al primo motivo di ricorso, che i giudici del gravame non hanno travalicato i limiti del devolutum loro imposti dall’articolo 322-bis cod. proc. pen..
Va osservato, a tale proposito, come sia del tutto pacifico che l’appello disciplinato dalla disposizione menzionata e’ caratterizzato dall’effetto devolutivo.
L’articolo 322-bis cod. proc. pen. richiama, infatti, nel comma 2, le disposizioni dell’articolo 310 cod. proc. pen., consentendone l’applicabilita’ in quanto compatibili.
Tale articolo, che riguarda l’appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, rinvia, a sua volta, nel comma 2 all’articolo 309 cod. proc. pen., disponendo che devono essere osservate le disposizioni in esso contenute in alcuni commi specificamente indicati, tra i quali, tuttavia, non figura il comma 9, che e’ quello che consente al Tribunale di pronunciarsi sulla riforma del provvedimento (in senso favorevole all’imputato) per motivi diversi da quelli enunciati o confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso (lo ricorda Sez. 6 n. 15855, 2 aprile 2004).
Si e’ tuttavia precisato che, in ogni caso, il giudice dell’appello ha comunque l’obbligo di analizzare quella parte della decisione gravata la quale, pur se non attinta dai motivi di appello, sia legata da solida connessione con i punti oggetto di censura cosi’ da rendere logicamente impossibile una loro valutazione isolata, specificando, altresi’, come l’effetto devolutivo non possa essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico (Sez. 6 n. 35786, 18 settembre 2012; Sez. 6 n. 10846, 14 marzo 2007; Sez. 3 n. 3482, 14 novembre 1996).
6. Cio’ posto, deve osservarsi che, nella fattispecie, il Tribunale ha fatto buon uso delle norme sostanziali e processuali applicate e dei principi giurisprudenziali sopra indicati, che questo Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi.
Invero, i giudici dell’appello, dopo aver richiamato in parte la giurisprudenza in precedenza ricordata e lo sviluppo dell’intera vicenda processuale, hanno analizzato i contenuti dell’autorizzazione paesaggistica della cui efficacia temporale si discuteva, poiche’ riguardava una specifica deduzione dell’appellante, rilevando che le risultanze processuali evidenziavano l’esecuzione di interventi eseguiti in difformita’ della stessa.
Avuto riguardo a tale circostanza, hanno motivatamente specificato non soltanto le ragioni che giustificavano la sussistenza del fumus del reato, ma hanno anche verificato la sussistenza del periculum in mora, disponendo conseguentemente il sequestro dell’area.
7. Per cio’ che concerne il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, come emerge dalla semplice lettura del provvedimento impugnato e come espressamente affermato dai giudici dell’appello (pagine 4 e 5), il Tribunale si e’ limitato a riassumere i termini della complessa vicenda processuale, dando atto dell’intero iter procedimentale e, ultimata tale disamina, ha semplicemente rilevato il fatto che la questione della necessita’ o meno del rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica era stata gia’ sottoposta all’attenzione del giudice del riesame il quale, con ordinanza impugnata per cassazione, aveva disatteso la tesi difensiva.
Nel far cio’, il Tribunale ha ricordato i termini della questione, dando inoltre atto della competenza esclusiva della Regione al rinnovo del titolo abilitativo e dell’innegabile rilievo, sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che assume la determinazione con la quale la Regione stessa (in data 8.10.2012) aveva ritenuto non necessario il rinnovo dell’autorizzazione in caso di inizio dell’intervento entro cinque anni dal rilascio del precedente titolo abilitativo.
Si tratta, dunque, non di un mero richiamo alla precedente decisione (che si colloca, come si e’ detto, nella descrizione dello sviluppo complessivo della vicenda) ma di una, seppur sintetica, valutazione dell’incidenza comunque assunta dalla comunicazione dell’Ente regionale quale fatto sopravvenuto alla decisione del riesame e considerato dal G.I.P. ai fini della revoca del sequestro.
In altre parole, il Tribunale ha riassunto la vicenda e, considerata la pendenza della questione sulla corretta interpretazione della normativa regionale e le successive evenienze, ha preso in esame l’ulteriore aspetto della conformita’ degli interventi al titolo abilitativo, implicitamente sostenendo che, indipendentemente dalla questione della sua efficacia temporale, gli interventi eseguiti risultavano non conformi a quanto autorizzato.
8. Appare peraltro opportuno evidenziare che, dopo la pronuncia dell’impugnata ordinanza e la presentazione del ricorso, e’ stata depositata la sentenza, menzionata dal ricorrente, con la quale questa Sezione ha annullato con rinvio il provvedimento del riesame, fornendo l’interpretazione delle disposizioni regionali richiamate.
Nella suddetta decisione (Sez. 3 n. 11851, 13 marzo 2013) viene infatti dato atto dei contenuti dell’autorizzazione, ove e’ precisato che la durata di dieci anni dell’autorizzazione e’ soggetta al rinnovo del parere dei Beni Ambientali dopo cinque anni e del contenuto dell’articolo 2, comma 5-bis (introdotto dalla Legge Regionale n. 5 del 2006) della Legge Regionale n. 2 del 2003, il quale stabilisce che, qualora i lavori autorizzati siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera valida per tutta la loro durata, fatta comunque salva la procedura di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 150 e 151.
Viene poi presa in esame la disciplina transitoria di cui all’articolo 3 della Legge Regionale medesima, laddove e’ stabilito che essa e’ applicabile anche alle procedure non concluse entro la data dell’entrata in vigore, ritenendone non ammissibile una interpretazione restrittiva, tale da escludere che detto termine, riferendosi a procedure e non anche a rapporti in corso, possa riferirsi ai casi in cui l’atto autorizzativo sia stato gia’ rilasciato e cio’ in ragione dell’evidente disparita’ di trattamento che verrebbe a crearsi con chi ha conseguito il provvedimento autorizzatorio dopo l’entrata in vigore della legge e chi, invece, pur nelle stesse condizioni, dovrebbe chiedere il rinnovo.
Viene inoltre considerato che, con riferimento alla fattispecie esaminata, alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 5 del 2006 e, pertanto, quando venne introdotto il comma 5 bis alla Legge Regionale n. 2 del 2003, articolo 2, la procedura per il rinnovo del parere doveva ritenersi aperta e non esaurita.
Accertata quindi l’applicabilita’, in astratto, della normativa regionale richiamata, si e’ rimesso al giudice del riesame l’accertamento in fatto sulla sussistenza delle condizioni previste nella normativa medesima e, cioe’, sull’effettivo inizio dei lavori nel quinquennio.
Avuto riguardo alle conclusioni cui e’ giunta questa Sezione nella richiamata pronuncia e considerato l’ambito, precedentemente delineato, entro il quale si e’ svolto il giudizio d’appello, puo’ farsi a meno di prendere ulteriormente in considerazione le deduzioni formulate in ricorso sui contenuti della normativa regionale.
9. Venendo al terzo motivo di ricorso, occorre preliminarmente osservare che la valutazione del fumus del reato ipotizzato operata dal Tribunale appare corretta.
Va premesso e nuovamente affermato che il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 sanziona la condotta di chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita’ di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma in esame non distingue tra parziale o totale difformita’, come avviene invece per la disciplina urbanistica, cosicche’ e’ idonea a configurare il reato in esame ogni difformita’ significativa dall’intervento autorizzato e tale da vanificare gli scopi di tutela e controllo che il legislatore ha assicurato agli organi competenti attraverso la preventiva verifica della consistenza delle opere da eseguire (cfr. Sez. 3 n. 19077, 7 maggio 2009, non massimata sul punto; Sez. 3 n. 10478, 12 marzo 2007, non massimata).
10. Il Tribunale ha, nel provvedimento impugnato, opportunamente richiamato la constante giurisprudenza di questa Corte sulla natura formale di pericolo del reato contemplato dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 riportando testualmente parte del contenuto di una della numerose decisioni in tema (Sez. 3 n. 28227, 18 luglio 2011) ed ha considerato il periculum in mora, determinato dalla prosecuzione delle attivita’ estrattive in difformita’ dal titolo abilitativo, avendo in punto di fatto rilevato i giudici dell’appello che il passaggio da una fase all’altra dell’attivita’ era avvenuta senza il prescritto collaudo del recupero ambientale da parte dell’ufficio cave, che la ditta non aveva fornito periodicamente i dati statistici relativi all’attivita’ estrattiva e non si era attenuta alle modalita’ di sistemazione ambientale durante l’escavazione, non aveva inoltre eseguito le operazioni di ripristino ambientale previste all’interno delle singole fasi.
Riguardo a tali aspetti, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il Tribunale ha preso in considerazione, nel formulare le sue valutazioni, anche i contenuti delle deduzioni difensive, tanto che viene fatta espressa menzione dell’eccezione concernente i motivi della mancata effettuazione delle opere di ripristino (pag. 6 del provvedimento impugnato) e della nota prot. 257866 del 16.11.2012 dell’Ufficio attivita’ estrattive della Regione prodotta dalla difesa (pag. 7 del provvedimento impugnato), espletando le ragioni per le quali dette deduzioni dovevano ritenersi disattese.
Cosi’ facendo, i giudici hanno proceduto alla disamina di dati fattuali emergenti dalle investigazioni effettuate in sede di indagini preliminari e dalla documentazione acquisita che non possono essere oggetto di censura in questa sede di legittimita’, essendo preclusa a questa Corte la possibilita’ di procedere all’accertamento di eventuali errori di fatto.
11 Va altresi’ ricordato che i provvedimenti aventi ad oggetto misure cautelari reali possono essere oggetto di ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 325 c.p.p., comma 1 soltanto per violazione di legge.
Nella fattispecie, il ricorrente, pur denunciando la violazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 incentra in realta’ il motivo di ricorso sul vizio di motivazione (cfr. le considerazioni a pag. 20), con argomenti in fatto finalizzati a supportare una inammissibile valutazione personale ed alternativa delle emergenze processuali.
12. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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