Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 13 novembre 2012 n. 19705[1]
Avuto modo anche di specificare la S.C. che nei procedimenti disciplinari contro gli avvocati non è possibile procedere all’applicazione di norme relative al processo civile, in tema di modifica della competenza per ragioni di connessione, ed a maggior ragione di norme del processo penale, in assenza di un qualunque rinvio operato dalle norme specifiche che trattano della competenza nel procedimento disciplinare contro un avocato.
Ciò comporta che anche in sede di giudizio disciplinare, allorché l’illecito è commesso con l’uso della stampa, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di perfezionamento dell’illecito e cioè a quello della prima diffusione, che coincide generalmente con il luogo della stampa (poiché lì si è perfezionato l’illecito).
Che poi una copia dello stampato possa pervenire in altro luogo del territorio nazionale, ciò non modifica la competenza disciplinare per territorio, già radicatasi in relazione al luogo di consumazione dell’illecito.
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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