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1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando omessa motivazione e violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 42, atteso che, premessa la natura principale e non suppletiva dell’imposta, ed essendo il pubblico ufficiale rogante coobbligato al pagamento dell’imposta, l’Ufficio era tenuto, entro trenta giorni dalla registrazione dell’atto, a notificare al notaio un avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta, invece, nel tentativo di recuperare la tassazione non richiesta nei termini, provvedeva a notificare alle parti, fuori termine, un avviso di liquidazione di imposta suppletiva (e non piu’ principale) in violazione del disposto di cui al Testo Unico n. 131 del 1986, articolo 42.
2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando omessa, insufficiente, erronea e/o contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione della legge, tenuto conto che nel caso in esame sussisterebbero i presupposti per accedere al sistema impositivo agevolativo in applicazione del combinato disposto di cui all’articolo 1, parte prima della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, comma 8 bis, in quanto l’applicazione della disciplina agevolativa e’ la natura e l’oggetto dell’affare economico concluso e non il requisito soggettivo degli operatori.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa, insufficiente erronea/o contraddittorieta’ della motivazione, nonche’ error in procedendo ed error iudicando, avendo la CTR omesso di motivare circa la natura imprenditoriale dell’acquirente, atteso che la societa’ (OMISSIS) S.r.l. ha diritto alla agevolazione di cui all’articolo 1, comma 5, della Tariffa Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in ragione della sua attivita’ principale costituita dalla compravendita di immobili.
4. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa, erronea e/o contraddittoria motivazione, per violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 40, in quanto l’atto sottoposto a registrazione e’ soggetto ad IVA, anche se esente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, comma 1, punto 8 bis con la conseguenza che deve essere assoggettato ad imposta di registro agevolata nella misura dell’1%, come disposto dall’articolo 1, parte prima della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, avendo la societa’ acquirente rispettato tutte le condizioni dichiarate nell’atto di compravendita ed in particolare quella di rivendere l’immobile entro i tre anni successivi all’acquisto.
5. Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 57, nonche’ error in procedendo ed error in iudicando, in quanto la CTR avrebbe dovuto provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio rogante, responsabile di imposta, quale obbligato solidale. Inoltre, si lamenta che i giudici di merito hanno omesso di considerare che la parte venditrice non ha alcuna responsabilita’ nella vicenda in esame, mentre il soggetto acquirente, nel richiedere le agevolazioni non spettanti ha posto in essere un comportamento colposo tale da non poterlo esimere da responsabilita’ per l’imposta di registro da lui dovuta come obbligato principale.
6. Con il sesto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa, insufficiente, erronea e/o contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 244 del 2007), error in procedendo. Le parti ricorrenti lamentano che l’immobile trasferito ricade all’interno del Piano Particolareggiato del Comune di Gaeta e, in quanto diretto all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, va assoggettato all’imposta dell’1%, ma tale disciplina, se pure invocata, non e’ stata presa in considerazione dai giudici del merito, ne’ si e’ tenuto conto del successivo atto di rettifica con cui le parti contraenti hanno invocato l’applicabilita’ della disciplina richiamata.
7. Il primo ed il quinto motivo di ricorso, per connessione logica, vanno trattati congiuntamente.
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