Gli acquisti di immobili operati da una società presso soggetti proprietari persone fisiche non titolari di partita Iva non godono dell’imposta di registro in misura proporzionale dell’un per cento perché tale beneficio fiscale è accordato solo ai trasferimenti immobiliari esenti da Iva. Diversamente dal regime di esclusione Iva, sussiste sempre il presupposto impositivo ai fini Iva nel caso di esenzione, ma per scelta espressa del legislatore non è applicabile l’imposta.
Sentenza 8 novembre 2017, n. 26448
Data udienza 13 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6221/2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in calce;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASERTA UFFICIO TERRITORIALE DI AVERSA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 271/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 13/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA BASANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso;
udito per le ricorrenti l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava a (OMISSIS) ed (OMISSIS) un avviso di liquidazione di imposta suppletiva, con cui venivano revocati i benefici fiscali invocati dalla societa’ acquirente, (OMISSIS) S.r.l., di cui al Decreto Legge n. 323 del 1996 e Decreto Legge n. 669 del 1996, relativi all’acquisto di un intero fabbricato sito in (OMISSIS), atteso che la compravendita non era stata posta in essere da soggetti passivi IVA. Avverso tale provvedimento (OMISSIS) ed (OMISSIS) proponevano ricorso innanzi alla CTP di Caserta, che veniva rigettato. La sentenza veniva appellata innanzi alla CTR della Campania, che respingeva il gravame. Le contribuenti propongono ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo sei motivi. L’Agenzia delle Entrate, non essendosi costituita nei termini di legge, ha depositato atto di costituzione al solo fine di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione della causa.
La ricorrente (OMISSIS) ha depositato comparsa di costituzione di nuovo procuratore e memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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