In caso di collegamento negoziale tra mutuo ipotecario e conferimento alla società dell’immobile su cui grava l’ipoteca (e senza successiva cessione delle quote societarie) tale per cui la complessiva operazione economica risulti oggettivamente qualificabile come compravendita ve interpretato alla luce dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva, nel senso che tale imposta debba essere commisurata alla complessiva operazione economica oggettivamente realizzata dal punto di vista civilistico dal contribuente, non essendo un ostacolo il fatto che l’imposta di registro sia formalmente un’imposta d’atto.
Sentenza 28 febbraio 2018, n. 4589
Data udienza 9 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22842/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SAS;
– intimati –
avverso la sentenza n. 52/2010 della COMM. TRIBUTARIA 2 GRADO di BOLZANO, depositata il 30/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
L’Ufficio delle Entrate di Bolzano, in data 20 maggio 2007, notificava a (OMISSIS), quale socio accomandante conferente e alla societa’ conferitaria (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) (societa’ da lui formata insieme ad altri due soci: (OMISSIS) socio accomandatario e (OMISSIS) altra socia accomandante) un avviso di rettifica e liquidazione relativo all’imposta di registro in merito al conferimento da parte del (OMISSIS) di un immobile alla suddetta societa’. In tale avviso l’Ufficio disconosceva che il valore di un mutuo di 600mila Euro garantito da ipoteca sull’immobile, acceso dal (OMISSIS) ma che la predetta societa’ si era accollato due mesi dopo, potesse essere sottratto a fini fiscali dal valore del conferimento, come invece aveva chiesto il contribuente. In effetti il (OMISSIS), in prossimita’ della costituzione della societa’ con conferimento del bene immobile, aveva stipulato un contratto di finanziamento con costituzione di garanzia ipotecaria facendo gravare su quello stesso immobile, del valore effettivo di 601mila Euro, un’ipoteca di 600mila Euro, dimodoche’ il valore netto del conferimento risultava essere di mille Euro. In questa maniera pero’, secondo l’Ufficio delle Entrate, il contribuente si prefiggeva di ottenere il risultato economico di vendere l’immobile alla societa’ e non di conferirlo, allo scopo di pagare un’imposta di registro come se si fosse effettuato di un conferimento di 1000 Euro anziche’ una compravendita di 601mila Euro. Tale complessiva operazione, sempre secondo l’Ufficio delle Entrate, configurava una violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 20, in quanto una pluralita’ di negozi diretti a produrre un unico effetto giuridico finale vanno considerati, ai fini dell’imposta di registro, come un fenomeno unitario.
Avverso il suddetto atto impositivo, proponevano ricorso sia (OMISSIS) che la societa’, sostenendo che, ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’ipoteca andava detratto da quello del bene conferito.
La Commissione Tributaria di Bolzano di primo grado, con sentenza 142/02/07, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di rettifica e liquidazione, affermando che, proprio alla luce del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 20, dall’Ufficio delle entrate, l’interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro deve essere testuale e senza riferimento ad altre vicende estranee all’atto e applicando dunque del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 50, che sancisce la tassabilita’ dei beni immobili al netto delle passivita’ (nel caso di specie l’ipoteca per 600mila Euro). Non si potrebbe parlare dunque di elusione fiscale ma di lecito risparmio di imposta da parte dei contribuenti, vale a dire dell’uso legittimo dello strumento giuridico messo a loro disposizione dal legislatore che risulti meno oneroso.
Contro la decisione del giudice di primo grado proponeva appello l’Agenzia delle entrate, sostenendo l’erroneita’ della decisione che aveva interpretato l’atto unicamente in base al suo contenuto, senza avere riguardo ad altri negozi e ritenendo che, in base alla circolare n. 131 del 30 luglio 1994, espressione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 20, nel caso in cui in prossimita’ del trasferimento gli immobili vengano gravati da una passivita’ accollata allo scopo di ridurre il valore di conferimento e la relativa tassazione, si sia in presenza di una vendita.
La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza n. 52/2/10, respingeva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando e confermando per intero la sentenza di primo grado e sottolineando l’assenza di una generale norma antielusiva nel campo delle imposte indirette: nel caso di specie vi sarebbe stato soltanto un contratto di finanziamento con costituzione di garanzia ipotecaria seguito a poco distanza da un atto di costituzione di una s.a.s. nella quale veniva conferito il bene immobile poco prima gravato da ipoteca e percio’ al valore netto risultante dalla deduzione della passivita’, senza che vi sia stata una successiva cessione di quote.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso, ritualmente notificato, affidato ad un unico complesso motivo; il contribuente non si costituiva.
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