Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 25 maggio 2016, n. 10794

L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non può essere qualificata come un atto dell’espropriazione forzata, dovendo, piuttosto, essere considerata come un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 25 maggio 2016, n. 10794

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24830/2010 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., quale agente della riscossione per le Province di Firenze, Massa Carrara, Lucca, nonche’ per le Province di Arezzo, Pisa, Pistoia, e Prato, a seguito di fusione per incorporazione di (OMISSIS) S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. Prof. (OMISSIS) e dell’Avv. Prof. (OMISSIS), che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 34/5/2010, depositata il 27/04/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 marzo 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;
udito per la ricorrente l’Avv. (OMISSIS), per delega dell’Avv. (OMISSIS);
udito per il controricorrente l’Avv. (OMISSIS);
udito il RM., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 151/06/2008 la C.T.P. di Pisa, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, ordinava la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, da (OMISSIS) S.p.A. nei confronti di Gianni Pesce per il mancato pagamento di cartelle esattoriali, ritenendo fondata l’eccezione opposta dal contribuente di impignorabilita’ dei beni in quanto conferiti in fondo patrimoniale, ai sensi dell’articolo 170 cod. civ..
Interponeva gravame l’agente della riscossione sostenendo l’estraneita’ dell’iscrizione ipotecaria ad una procedura esecutiva e la sua natura di provvedimento cautelare.
Con sentenza depositata in data 27/4/2010, la C.T.R. Toscana rigettava l’appello rilevando che “alla luce della normativa in essere, i beni compresi in un fondo patrimoniale non possono essere oggetto di pignoramenti o altri gravami”.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) S.p.a., societa’ incorporante (OMISSIS) S.p.a., sulla base di un motivo, cui resiste il contribuente, depositando controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) S.p.a. deduce violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Rileva che l’articolo 170 cod. civ. fa esclusivo riferimento alle procedure esecutive e non anche all’attivazione di misure cautelari, quale assume essere l’iscrizione di ipoteca de qua, da ritenersi solo propedeutica a una eventuale, non ancora certa, fase esecutiva.
Sotto altro profilo sostiene che il concetto di “bisogni della famiglia” – cui la norma codicistica richiede siano correlati i debiti perche’ possa procedersi a esecuzione sui beni del fondo – e’ da intendersi estensivamente alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza e che, in particolare, il limite di impignorabilita’ da essa dettato non puo’ essere opposto ai crediti di natura tributaria.
Sotto altro profilo ancora rileva che la norma richiamata, secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza, pone a carico del debitore l’onere di provare che il creditore era a conoscenza della estraneita’ del debito ai bisogni della famiglia: prova nel caso di specie non offerta dal (OMISSIS).
4. La censura e’ fondata e merita accoglimento con riferimento al primo dei profili dedotti, di rilievo assorbente.
Non ignora il Collegio che questa Corte, anche di recente (Sez. 3, n. 1652 del 29/01/2016; Sez. 5, n. 3600 del 24/02/2016; Sez. 6-5, Ord. n. 23876 del 23/11/2015), ha affermato l’applicabilita’ dell’articolo 170 cod. civ. anche all’iscrizione ipotecaria Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ex articolo 77 e lo ha fatto richiamando il precedente di Sez. 3, n. 5385 del 05/03/2013, il quale a sua volta richiama Sez. 5, n. 7880 del 18/05/2012.
Entrambi i precedenti da ultimo citati pero’ – e tralaticiamente anche quelli piu’ recenti – argomentano sulla base della premessa che l’ipoteca ex articolo 77 Decreto del Presidente della Repubblica cit. abbia natura di atto funzionale all’esecuzione forzata (premessa essenziale al ragionamento, posto che l’articolo 170 cod. civ., si riferisce espressamente, quale attivita’ il cui compimento vieta sui beni del fondo e sui frutti di essi, alla “esecuzione”). Sez. 5, n. 2880 del 2012, in particolare, evoca al riguardo “il tradizionale criterio secondo cui nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti i possibili effetti dell’esecutivita’ del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutivita’ del titolo medesimo”, con cio’ dunque chiaramente postulando, sia pure alla stregua di tale lato criterio definitorio, la possibilita’ di definire l’iscrizione de qua quale “atto di esecuzione”.
Tale premessa non puo’ piu’, pero’, essere tenuta ferma alla luce della ricostruzione dell’istituto operata, come noto, dalle Sezioni Unite di questa S.C. con sentenza n. 19667 del 18/09/2014.
Come noto, infatti, tale pronuncia – richiamata e confermata in motivazione piu’ di recente anche da Sez. U, ord. n. 15354 del 22/07/2015 – ha escluso che l’iscrizione ipotecaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, possa essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”.
Tale affermazione di principio, dalla quale non si vede ragione per discostarsi, non puo’ non riverberarsi nella materia qui trattata, nella quale, venuta meno la premessa ricostruttiva fondata come detto sulla qualificazione dell’iscrizione ipotecaria Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ex articolo 77 come “atto dell’esecuzione”, viene meno anche l’applicabilita’ dell’articolo 170 cod. civ., non sembrando superabile il dato testuale sopra gia’ evidenziato, tanto piu’ ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilita’ patrimoniale ex articolo 2740 cod. civ., la stessa e’ da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, restando assorbiti gli altri profili di censura.
Non prospettandosi la necessita’ di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal (OMISSIS).
Le ragioni della decisione, fondate su un mutamento del quadro giurisprudenziale di riferimento sopravvenuto alla proposizione del ricorso giustificano l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto da (OMISSIS). Compensa per intero le spese processuali.

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