Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 24 giugno 2016, n. 13115

L’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione ai procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 24 giugno 2016, n. 13115

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9856-2010 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimato –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 12 rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 183/2009 della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA, depositata il 19/02/2009;
udita La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che insiste per l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) s.p.a. ricorre con quattro motivi contro (OMISSIS) s.r.l. per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria (n. 183/01/09, depositata il 19.2.2009), che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato il provvedimento di iscrizione ipotecaria (notificato in data 17.12.2005 alla (OMISSIS) s.r.l.), derivante da omesso pagamento di due cartelle esattoriali di pagamento, l’una (la cartella n. (OMISSIS)), relativa ad Irpeg e Irap per l’anno 1998; l’altra (la cartella n. (OMISSIS)), per omesso versamento di ritenute alla fonte per l’anno 1994.
La CTR ha in particolare ritenuto nulla l’iscrizione ipotecaria, sia per la mancata prova della notifica delle cartelle; sia per non avere il concessionaria provveduto a notificare preventivamente l’avviso di intimazione, con le modalita’ previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, ritenuto necessario, dato il notevole lasso di tempo intercorso tra la notifica della comunicazione di iscrizione di ipoteca e la tentata notifica delle cartelle presupposte.
(OMISSIS) s.r.l. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
L’Agenzia delle Entrate si e’ costituita ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va esaminato prioritariamente, per ragioni logiche, il quarto motivo del ricorso col quale (OMISSIS) s.p.a., denunziando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), censura la sentenza che ha dichiarato la nullita’ delle iscrizioni ipotecarie per non esser stata la relativa eccezione – asseritamente sollevata dalla contribuente gia’ in primo grado soltanto in sede di memoria illustrativa – riproposta in grado d’appello, ed in ogni caso per non avere la CTR tenuto conto dei consolidati approdi giurisprudenziali circa la natura non esecutiva del provvedimento di iscrizione di ipoteca.
Propone il seguente quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., obbligatorio ratione temporis, in relazione alla suindicata data di deposito della sentenza impugnata: “Affermi la Suprema Corte che (OMISSIS), prima di procedere all’iscrizione ipotecaria nei confronti della (OMISSIS) srl, non era tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50”.
2. Anche a voler trascurare la verifica dell’idoneita’ del suindicato quesito e l’ammissibilita’ del motivo col quale si denunciano due vizi diversi, senza peraltro riportare nelle parti rilevanti gli atti da cui emergerebbe la fondatezza delle argomentazioni dedotte, il motivo e’ comunque infondato e va respinto.
2.1. Rimarcando che le doglianze fanno esclusivo riferimento all’impugnazione della cartella n. (OMISSIS), va alla fattispecie applicato il principio consolidato secondo cui in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziario prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procedera’ alla suddetto iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che puo’ essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’articolo 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal Decreto Legge 14 maggio 2011, n. 70, come con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che “Omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullita’ dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa lo natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimita’. (SS.UU. n. 19667 del 18/09/2014; can n. 23875 del 23/11/2015).
Nella fattispecie la sentenza della CTR, che ha dichiarato la nullita’ dell’iscrizione per mancanza di pregressa intimazione e dunque, in sostanza, per omessa preventiva attivazione del contraddittorio, deve ritenersi conforme a diritto, pur fondata su una disposizione inapplicabile, quale il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2, salva solo la necessita di correggere sul punto, nei termini chiariti, la relativa motivazione.
3. Il rigetto del superiore motivo determina l’assorbimento degli altri. E precisamente: a) del primo motivo di ricorso, col quale (OMISSIS) s.p.a. denunzia violazione di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 e articolo 145 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deducendo che la CTR avrebbe erroneamente affermato la nullita’ della notifica della cartella; b) del secondo motivo, col quale (OMISSIS) deduce la nullita’ della sentenza per error in procedendo, giacche’ la CTR avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilita’ dell’impugnazione della cartella per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21; c) e del terzo motivo, recante denunzia di violazione di legge, avendo la CTR omesso di rilevare la tardivita’ dell’impugnazione della ridetta cartelle siccome dalla contribuente proposta oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato con riferimento al quarto motivo; assorbiti gli altri. Nulla sulle spese, non avendo l’intimata (OMISSIS) s.r.l. svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il quarto motivo di ricorso. Assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso.

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