SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 23 maggio 2012, n. 8137

Svolgimento del processo

A. Con sentenza del 6 novembre 2009 la CTR – Calabria rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti P. A., confermando l’annullamento della cartella di pagamento notificata da Equitalia a seguito di controllo formale della dichiarazione fiscale nel 2002 per l’anno d’imposta 2001 (IRPEF, IRAP, IVA).

B. Motiva la decisione ritenendo che, essendo mancato il previo invito bonario previsto dal L. n. 212 del 2000, art. 6, la cartella era viziata da nullità per espresso disposto dell’ultima parte del comma 5.

Rileva, inoltre, che “la. pretesa fiscale non è scaturita dalla semplice liquidazione della dichiarazione del contribuente, ma dalla correzione della dichiarazione del contribuente”.

C. Il 3 dicembre 2010, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente e la concessionaria non spiegano attività difensiva.

Motivi della decisione

D. Con il primo mezzo, la ricorrente fondatamente denuncia:

a) violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, atteso che la comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione è necessaria solo se dal controllo automatico emerga un risultato diverso da quello dichiarato, il che non avviene quando il Fisco si limiti alla riscossione d’imposte dichiarate ma non versate;

b) violazione del D.P.R. n. 600 del 73, art. 36 bis, comma 3, atteso che tale disposizione non prevede alcuna conseguenza in caso di omissione della comunicazione di irregolarità.

E. Va data, infatti, continuità a Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010, secondo cui:

“L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi”.

F. Inoltre, Sez. 5, Sentenza n. 26361 del 29/12/2010, chiarisce:

“…è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, sia perchè la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento”.

G. Infine, Sez.5, Sentenza n. 26671 del 18/12/2009, precisa:

“…la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.

H. Accolto il primo mezzo, va accolto anche il correlato secondo mezzo.

La ricorrente fondatamente denuncia vizio motivazionale, non avendo il giudice d’appello manifestamente errato nell’affermare che “la pretesa fiscale non è scaturita dalla semplice liquidazione della dichiarazione del contribuente, ma dalla correzione della dichiarazione del contribuente”. Invero, tale apodittica asserzione non coglie il decisivo “thema probandunt”, avendo tralasciato di soffermarsi sul contenuto specifico e non equivoco della cartella impugnata che (secondo quanto emerge dalla parte anche trascritta in ricorso per autosufficienza dello stesso) contiene riferimenti solo a “omesso o carente versamento”, “interessi”, “sanzione pecuniaria”.

Si tratta di riferimenti sulla cui effettività il giudice d’appello non ha affatto portato la sua attenzione, così incorrendo nel manifesto errore motivazionale denunciato dalla ricorrente.

I. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, attesa la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente.

J. Questa Corte ritiene di poter decidere immediatamente nel merito, ai sensi del novellato art. 384 c.p.c. “La Corte, quando accoglie il ricorso… decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriore accertamenti di fatto”, dovendosi raccogliere la sollecitazione – di dottrina e giurisprudenza (v. 781/1997 e 6951/2010) – proveniente dal precetto costituzionale della “ragionevole durata” del processo.

Si deve, infatti, ritenere che la Corte possa decidere nel merito anche quando accolga il ricorso per vizio di motivazione, se oggetto di tale vizio – da solo o, come nella specie, correlato a violazione di legge – sia l’attribuzione di significato a una non equivoca manifestazione documentale, ritualmente acquisita al processo e regolarmente portata al suo esame.

In tale ipotesi generale e nella fattispecie specifica, fermo il principio del controllo su correttezza giuridica e coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (SU 13045/1997), l’accertamento diretto del fatto è consentito solo in quanto l’interpretazione, per la chiarezza del testo, non lasci adito a dubbi ovvero, secondo felice formula dottrinaria, “se la ricostruzione della situazione di fatto rilevante si riveli come uno sbocco pronto e univoco”.

K. Il recente consolidarsi dalla giurisprudenza sul motivo di diritto fa stimar equa la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre quella di legittimità seguono la soccombenza del contribuente, nulla va disposto su Equitalia non costituitasi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, che condanna alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

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