CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 2 aprile 2014, n. 7612

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8201/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 19/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ in subordine rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento e la riunione del presente ricorso al ricorso n. 4839/2010.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate di Salerno iscriveva a ruolo a carico di (OMISSIS) somme per IRPEF, ILOR e CSSN dovute sui maggiori redditi accertati per gli anni 1996 e 1997; la relativa cartella veniva notificata anche al coniuge (OMISSIS), che aveva presentato dichiarazione congiunta per l’anno 1996.
L’adita CTP di Napoli, sez. distaccata di Salerno, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla (OMISSIS) avverso la detta cartella; in particolare la CTP accoglieva il ricorso limitatamente all’anno 1997, rilevando che la contribuente per tale anno aveva presentato dichiarazione separata per i propri redditi fondiari, e quindi, non poteva rispondere del pagamento delle maggiori imposte accertate a carico dell’ex marito; rigettava il ricorso relativamente all’anno 1996, per il quale aveva invece presentato dichiarazione congiunta, con conseguente applicazione della Legge n. 114 del 1977, articolo 17.
Con sentenza depositata il 19-1-09 la CTR Campania, sez. distaccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dalla contribuente; in particolare la CTR, precisato che l’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) risiedevano da tempo in localita’ diverse e l’ (OMISSIS) aveva anche un nuovo nucleo familiare come risultava dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunziata dal Tribunale di Nola il 4-11-2004), rilevava che l’Agenzia non aveva provato l’avvenuta notifica in capo alla (OMISSIS) dell’avviso di accertamento prodromico dell’impugnata cartella; siffatto avviso risultava infatti notificato nel novembre 2006 alla convivente dell’ (OMISSIS), sicche’ dovevano ritenersi nulli tutti gli atti successivi, e quindi anche la cartella in questione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo; resisteva con controricorso la (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62 – violazione e falsa applicazione della Legge n. 114 del 1997, articolo 17, (rectius: 77), evidenziava che, ai sensi di detto articolo, in caso di dichiarazione congiunta, l’avviso di accertamento doveva essere notificato al solo ex marito (come avvenuto nella specie), sicche’ erroneamente la CTR aveva fondato la sua decisione sull’omessa notifica dell’avviso alla (OMISSIS), coniuge dichiarante; la scelta dei coniugi di presentare congiuntamente la dichiarazione dei redditi, e la conseguente responsabilita’ solidale di entrambi, prevista anch’essa dalla disposizione in parola, non aveva effetto solo sui redditi dichiarati ma si estendeva anche alle obbligazioni derivanti dal successivo accertamento di maggior reddito a carico dell’altro coniuge, senza alcuna violazione del principio di uguaglianza, in quanto l’accertamento concerneva un reddito omesso (o infedelmente dichiarato) nella dichiarazione congiunta, frutto di libera scelta del contribuente, e senza alcun pregiudizio del diritto di difesa della contribuente, che infatti ben poteva far valere i pretesi vizi dell’atto prodromico in sede di impugnazione della notificata cartella di pagamento.
Il motivo, conclusosi con idoneo quesito di diritto, e’ fondato.
La Legge 13 aprile 1977, n. 114, articolo 17, come noto, ha concesso (comma 1) ai “coniugi non legalmente ed effettivamente separati” la “facolta’” di “presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, disponendo altresi’ al comma 3, che “nell’ipotesi prevista dal comma 1, la notifica della cartella dei pagamenti dell’imposta sul reddito… iscritta nei ruoli e’ eseguita nei confronti dei marito”, e, al comma 4, che “gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma dei comma precedente”; infine, al comma 5, che “i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito”.
Cio’ posto va, in primo luogo, confermato che i coniugi dichiaranti, con la volontaria e libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, hanno accettato anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, in particolare, per quanto interessa la fattispecie, quelli connessi sia alla previsione della notifica al solo marito degli “accertamenti in rettifica” sia alle conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali; di conseguenza, per effetto della scelta in questione, l’insorgenza della responsabilita’ solidale della moglie “codichiarante” non richiede che sia notificato anche ad essa l’avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica effettuata al solo marito (Cass. 27005/2007); detta responsabilita’ solidale vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi” (Cass. 9209/2011) ed opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato, atteso che il su citato articolo 17, comma 1, pone chiaramente sullo stesso piano i coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il pagamento delle imposte (Cass. 5202/2003).
Come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale (sentenze/ordinanza n. 316/87; 184/89; 4/98; 36/98; 128/2000; 215 e 216/2004) e da questa stessa Corte (sentenze 2021/2003) il predetto complesso normativo, come su interpretato, non puo’ far insorgere dubbi di costituzionalita’, atteso che, per quanto riguarda l’ipotetica violazione degli articoli 3 e 24 Cost., deve essere sempre riconosciuta alla moglie, pur essendo le cartelle esattoriali e gli accertamenti in rettifica notificati solo al marito, la possibilita’ di impugnare autonomamente l’intimazione di pagamento e/o la successiva cartella, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso la notifica di tali atti, a legale conoscenza della pretesa avanzata dall’amministrazione finanziaria in via solidale; e cio’, eventualmente, anche per contestare nel merito l’obbligazione tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l’impugnativa della cartella o dell’intimazione di pagamento, gravame avverso l’accertamento operato nei confronti del marito; inparticolare Corte Cost. 184/89, nel sostenere siffatta interpretazione adeguatrice, ha specificamente evidenziato che “tutte le norme le quali prevedono responsabilita’ di soggetti dell’ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilita’ di agire in giudizio (nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimita’ costituzionale), devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilita’ al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’articolo 24 della Costituzione come diritto inviolabile”; ne’ dubbi di- costituzionalita’ possono porsi in relazione al principio di capacita’ contributiva, atteso che rientra nella discrezionalita’ del legislatore prevedere ipotesi di solidarieta’ tributaria, purche’ il coobbligato non sia estraneo alla posizione giuridica del debitore principale (Corte Cost. ordinanza 215/2004).
La posizione della moglie, coobbligata in solido, e’ quindi garantita dal poter contestare anche nel merito, di fronte agli organi della giurisdizione tributaria, la obbligazione del coniuge entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale ella venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti.
Siffatta tutela non e’ vanificata dalla eventuale successiva separazione fra coniugi o dallo scioglimento del matrimonio (Cass. 2021/2003) e da un ipotetico atteggiamento non collaborativo del marito (peraltro, nella specie, neanche dedotto), potendo anche la moglie separata impugnare autonomamente l’atto a lei notificato, e far valere, attraverso detta impugnazione, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, previa – se necessario – acquisizione, dietro richiesta all’amministrazione finanziaria, – degli atti a lei non notificati e dei quali non era a conoscenza (v. su citata Corte Cost. ordinanza 215/2004); il che pacificamente non e’ avvenuto nella fattispecie in esame, ove la moglie, impugnando la cartella in questione, si e’ limitata a sostenere l’illegittimita’ della cartella stessa in quanto l’accertamento non le era stato notificato, senza alcuna censura, nel merito, del detto accertamento.
L’impugnata sentenza non ha fatto corretto uso di tali principi e va, quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo relativamente all’anno 1996.
In considerazione della peculiarita’ della vicenda in esame si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenze e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo relativamente all’anno 1996; dichiara compensate le spese di lite dell’intero giudizio.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *