cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 17 ottobre 2014, n. 22002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8367/2010 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 11/2 009 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 12/02/2 009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2 014 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta al ricorso e chiede l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11/34/09 depositata il 12/2/09, la CTR del Piemonte, in riforma della decisione della CTP di Novara, rigettava il ricorso proposto dai coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS) avverso l’avviso di liquidazione con il quale erano state recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, non avendo i contribuenti provveduto a trasferire, entro il termine di legge, la propria residenza nel comune ove era ubicato l’immobile acquistato coi benefici “prima casa”. I giudici d’appello hanno ritenuto che le precarie condizioni di salute del marito e i documentati lavori di consolidamento dell’edificio limitrofo a quello acquistato dai contribuenti non costituivano un impedimento oggettivo al trasferimento della residenza.
Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i contribuenti, con due motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle entrate non ha depositato controricorso. All’udienza fissata per la discussione del ricorso, entrambe le parti hanno svolto le loro difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, i ricorrenti deducono, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 1218 e 1256 c.c., per avere i giudici d’appello ritenuto esigibile dall’obbligato un comportamento (trasferimento della residenza) senza considerare le cause impeditive inerenti alla sua persona, e cioe’ le gravissime patologie da cui era affetto ed i ricoveri ospedalieri subiti.
2. Col secondo motivo, si denuncia il vizio di motivazione, imputandosi alla CTR di non avere spiegato il perche’ le gravi condizioni di salute non avrebbero rappresentato un obiettivo impedimento al tempestivo trasloco da parte del marito, e perche’ “i ritardi determinati dalla imprevista necessita’ di procedere ad interventi radicali di rinforzo delle fondazioni del fabbricato che hanno consentito ai ricorrenti di entrare nell’immobile solo nel maggio del 2004 non possano esser considerati condizioni di assoluta impossibilita’ di trasferire la residenza nel nuovo alloggio per causa di forza maggiore”.
3. I motivi, che, per la loro connessione, vanno congiuntamente esaminati, sono infondati.
4. Occorre premettere che, ai sensi del comma 2 bis, della nota all’articolo 1 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la fruizione dell’agevolazione fiscale connessa all’acquisto della prima casa postula che l’acquirente abbia la residenza (o presti attivita’ lavorativa) nel comune in cui e’ ubicato l’immobile ovvero – nella previsione di cui alla Legge n. 549 del 1995, articolo 3, comma 131, quale modificato dalla Legge n. 388 del 2000, articolo 33, comma 12 – che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.
5. La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perche’ inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioe’ di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilita’ alla parte obbligata, e dall’inevitabilita’ ed imprevedibilita’ dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui e’ ubicato l’immobile acquistato (cfr. Cass. n. 2552 del 2003, che ha ritenuto irrilevante la ragione – necessita’ di definire i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi separatisi – del mancato reinvestimento nell’acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa”).
6. Nella specie, la CTR non ha applicato un principio diverso da quello appena affermato, ma ha escluso la ricorrenza della causa di forza maggiore, dopo aver preso in esame sia le precarie condizioni generali di salute del (OMISSIS) che le opere di ristrutturazione dell’immobile. In particolare, dopo aver elencato, con la relativa cadenza temporale, i ricoveri ospedalieri del marito, i giudici del merito hanno affermato che le prime non costituivano di per se’ causa oggettivamente impeditiva del trasferimento di residenza “nei termini di legge”, cosi’ ponendo in relazione l’impedimento temporale dato dalle prime in riferimento al margine di tempo di diciotto mesi concesso dalla disposizione agevolativa. In relazione alle opere di consolidamento delle fondazioni, la CTR ha evidenziato che le opere descritte nella prodotta relazione tecnica (di cui i ricorrenti trascrivono piccoli punti) avevano riguardato un edificio adiacente colpito da un incendio e non era dimostrato che avessero coinvolto anche quello di cui era parte l’immobile acquistato fruendo dei benefici. 9. La ritenuta insussistenza della causa di forza maggiore, il cui apprezzamento e’ demandato al giudice del merito, e’ in conclusione motivata in modo congruo e niente affatto contraddittorio.
10. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione dell’assenza di precedenti giurisprudenziali consolidati, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e compensa le spese.

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