In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili su beni immobili ex articolo 77 del Dpr 602/1973 deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato in 30 giorni.
Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 11 novembre 2016, n. 23037
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18232-2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 54/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 31/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 54/14/12, pronunciata il 17/1/2012 e depositata il 31/1/2012, che ha accolto l’appello dell’Agente di Riscossione – (OMISSIS) s.p.a. avverso la decisione di quella provinciale, favorevole al contribuente, avente ad oggetto l’iscrizione di ipoteca per alcune cartelle di pagamento.
Osservava, per quanto d’interesse, il giudice di secondo grado: che la notifica postale delle cartelle esattoriali eseguita direttamente dall’Agente di Riscossione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e’ conforme al Decreto Legislativo n. 602 del 1973, articolo 26; che neppure sussisteva la dedotta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2, in quanto non applicabile alla iscrizione ipotecaria, la quale non costituisce atto dell’espropriazione forzata; che non poteva essere esaminata, in quanto tardivamente proposta, la questione concernente la circostanza che per alcune cartelle esattoriali era intervenuto il pagamento del dovuto, che per altre v’era stato il condono e che per altre ancora v’era stata, in sede di giudizio di impugnazione, una decisione favorevole al contribuente; che neppure sussisteva la violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, in ogni caso non produttiva di nullita’ dell’atto.
Resiste (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce, sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittoria e illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo della causa, giacche’ nella sentenza impugnata il giudice di appello, dopo aver dato atto che per alcune cartelle esattoriali era intervenuto il pagamento, per altre, il condono e, per altre ancora, una decisione giudiziale favorevole al contribuente, aveva ritenuto di non poter esaminare le relative questioni in quanto tardivamente proposte. Evidenzia che gia’ in prime cure era stato dedotto che le cartelle ritualmente notificate erano state impugnate, che per alcune cartelle era stata presentata domanda di condono e pagato il relativo importo, che per altre ancora era stata contestata la sussistenza della notificazione, e che nel gravame proposto dall’Agente della Riscossione nulla era stato dedotto al riguardo.
Con il secondo motivo deduce, sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del giudicato interno, in relazione al capo della sentenza di primo grado concernente il pagamento ed il condono delle cartelle nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ l’annullamento giudiziale della cartella n. (OMISSIS), atteso che l’atto di appello era stato proposto dall’Agente della Riscossione in riferimento a statuizioni diverse.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2, per non avere il giudice di appello considerato che, quand’anche fossero stati effettivamente notificati gli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria, quest’ultima sarebbe pur sempre intervenuta oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali, che si colloca tra il (OMISSIS), sicche’ l’espropriazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica di un avviso di pagamento, come appunto richiesto dalla indicata disposizione.
Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 15, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 68, in relazione alla L. n. 212 del 2000, articoli 6 e 7, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 21, giacche’ il contribuente con il ricorso originario aveva sostenuto di essere stato privato della possibilita’ di tutelare la propria posizione, in quanto il Concessionario non aveva proceduto ritualmente alla notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alla iscrizione ipotecaria e dell’intimazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2, ne’ tantomeno alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, giacche’ la CTR ha disatteso la deduzione del contribuente secondo cui delle 23 cartelle esattoriali poste a fondamento della iscrizione di ipoteca il medesimo aveva ricevuto la notifica solo di quelle in relazione alle quali aveva chiesto il condono o agito giudizialmente per l’annullamento. Evidenzia che (OMISSIS), rimasta contumace in primo grado, soltanto con l’appello aveva sostenuto di aver correttamente notificato le cartelle, alcune ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., “come si evince dagli estratti di ruolo e ancora piu’ dalle relate che vengono depositate nel fascicolo dell’appellante”. Evidenzia, inoltre, che siffatte notificazioni sono state eseguite direttamente tramite posta raccomandata, ai sensi della L. n. 890 del 1982, e non gia’ ai sensi del codice di rito, donde la non pertinenza del richiamo all’articolo 143 c.p.c., con violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, e conseguente inesistenza delle stesse.
Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, in relazione alla L. n. 241 del 1990, articoli 3 e 21 octies, per avere il Concessionario chiaramente violato l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi tra i quali rientra l’impugnata iscrizione ipotecaria.
In applicazione del principio processuale della “ragione piu’ liquida” (Cass. n. 9936/2014; n. 12002/2014) devono essere esaminati prioritariamente il terzo ed il quarto motivo di ricorso, tra loro strettamente connessi, che sono fondati nei termini appresso precisati.
Sulla questione con essi sollevata dal contribuente va osservato che sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto: a) l’iscrizione ipotecaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicche’ puo’ essere effettuata anche senza la necessita’ di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al medesimo Decreto del Presidente della Repubblica articolo 50, comma 2, la quale e’ prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento; b) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili su beni immobili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procedera’ alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che puo’ essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., articolo 77, comma 2 – bis, come introdotto dal Decreto Legge n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2011), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullita’ dell’iscrizione ipotecarla per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimita’.
Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite, con ordinanza n. 15354 del 2015 in tema di fermo amministrativo di beni mobili registrati.
Facendo riferimento al principio di diritto sub a), il Decreto del Presidente della Repubblica cit. articolo 50, comma 2, non si applica alle iscrizioni ipotecarie in oggetto, con conseguente correttezza sul punto della sentenza impugnata, che pure ha sottolineato come, trattandosi di misure cautelari, esse non fossero qualificabili provvedimenti espropriativi.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l’originario ricorso risolvendosi, in buona sostanza, nella denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, contiene una denuncia fondata alla stregua del principio riportato sub b).
Giova ricordare che le Sezioni Unite hanno implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente che abbia comunque dedotto la nullita’ della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, tant’e’ che neppure assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. n. 18349/2016; n. 17612/2016; n. 13407/2016; n. 13115/2016; n. 7605/2016; 6072/2015; n. 8447/2015; n. 9926/2015; n. 11505/2015; n. 15509/2015).
Ebbene, nel caso di specie, il (OMISSIS) anche se deduce la violazione di una disposizione inapplicabile, qual’e’ appunto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2, lamenta in buona sostanza di non essere stato posto in condizione di far valere preventivamente le proprie difese all’assoggettamento del patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria, e cio’ consente di qualificare giuridicamente i fatti e di utilizzare la normativa che ad essi specificamente si attaglia.
Il Collegio intende cosi’ dare continuita’ all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, nessun argomento contrario essendo stato offerto dalla contro ricorrente.
Non prospettandosi la necessita’ di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ex articolo 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente. Trovando la decisione fondamento in una giurisprudenza di questa Corte formatasi solo di recente e comunque successivamente alla sentenza impugnata, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio
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