Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 11 novembre 2016, n. 23064

L’atto pubblico di riconoscimento del debito, avente fonte in un preesistente rapporto obbligatorio, che contenga un’esplicita manifestazione di volontà di mantenere fermi i precedenti obblighi ma nessuna dichiarazione espressa volta all’estinzione degli stessi, ancorché sia caratterizzato dalla partecipazione di una pluralità di istituti bancari in luogo dell’unico titolare del rapporto pregresso, non può essere qualificato come “novazione”, dovendosi riconoscere natura meramente accessoria alle nuove condizioni concordate tra le parti (quali la dilazione di pagamento, l’indicazione di un nuovo tasso di interesse e di un periodo di ammortamento, la previsione della risoluzione di diritto nonché la concessione di ipoteca volontaria da parte dei fideiussori, la cui iscrizione giustifica la forma dell’atto pubblico prescelta dalle parti). La novazione, infatti, è caratterizzata dall’insorgenza di un nuovo rapporto giuridico in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche: è necessario, dunque, oltre all’animus novandi anche e allo stesso tempo un aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, essendo fondamentale l’introduzione di innovazioni essenziali nella disciplina contrattuale del rapporto

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 11 novembre 2016, n. 23064

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), in qualita’ di procuratrice della (OMISSIS) S.P.A., in virtu’ di procura per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), unitamente all’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), unitamente all’avv. (OMISSIS), dalla quale sono rappresentati e difesi in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso le sentenze della Corte di Appello di Bari n. 1270/05, pubblicata il 23 dicembre 2005, e n. 182/10, pubblicata il 18 febbraio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 marzo 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La (OMISSIS) S.r.l., gia’ intestataria di un conto corrente presso il (OMISSIS), e (OMISSIS) e (OMISSIS), fideiussori della stessa, convennero in giudizio la Banca, per sentir dichiarare nullo o annullare l’atto pubblico per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), con cui, nell’ambito di una operazione di ripianamento dei debiti della societa’ nei confronti di otto istituti di credito, si erano riconosciuti debitori nei confronti del (OMISSIS) della somma complessiva di Lire 497.173.537, oltre accessori, concedendo ipoteca volontaria sui beni dei fideiussori.

Premesso che il debito riconosciuto traeva origine da un’apertura di credito in conto corrente, dedussero l’invalidita’ dell’atto ricognitivo, per effetto della nullita’ delle clausole contrattuali che prevedevano la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale degl’interessi e rinviavano agli usi per la determinazione del tasso d’interesse, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza del credito della Banca e la determinazione del loro credito nei confronti della stessa, con la condanna della convenuta al pagamento della differenza, la dichiarazione d’inefficacia delle garanzie fideiussorie e l’ordine di cancellazione delle ipoteche.

Si costitui’ il (OMISSIS) ed eccepi’ l’infondatezza della domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del debito riconosciuto.

1.1. – Con sentenza del 22 gennaio 2004, il Tribunale di Trani rigetto’ la domanda principale ed accolse quella riconvenzionale, condannando gli attori al pagamento della somma di Euro 180.526,81, al netto degli acconti gia’ corrisposti, oltre interessi al prime rate ABI maggiorato di quattro punti, con capitalizzazione trimestrale.

2. – Sull’impugnazione proposta dai (OMISSIS), essendo stato nel frattempo dichiarato il fallimento della (OMISSIS), si costitui’ il (OMISSIS) S.p.a., in qualita’ di procuratore speciale della (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS)), a sua volta procuratrice dell’ (OMISSIS) S.p.a., cessionaria dei crediti della Banca (OMISSIS), proponendo appello incidentale.

2.1. – Con sentenza non definitiva del 23 dicembre 2005, la Corte d’Appello di Bari ha accolto l’appello principale, dichiarando la nullita’ dell’atto ricognitivo e delle fideiussioni, per invalidita’ delle clausole impugnate del contratto di apertura di credito, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale, dichiarando assorbito l’appello incidentale ed ordinando la cancellazione delle ipoteche.

A fondamento della decisione, la Corte ha escluso l’efficacia novativa dell’atto stipulato il (OMISSIS), ravvisandovi una transazione semplice che prevedeva una dilazione nel pagamento di debiti aventi la loro fonte nei precedenti rapporti, a fronte della concessione d’ipoteca volontaria sugl’immobili dei fideiussori: premesso infatti che l’atto richiamava la situazione debitoria della societa’ e dei garanti, i quali ne avevano riconosciuto la veridicita’ e la conformita’ alle scritture contabili e si erano obbligati a restituire le somme dovute, oltre interessi con capitalizzazione trimestrale, ha ritenuto che la previsione di una dilazione di pagamento, di un nuovo tasso d’interessi, di un periodo di preammortamento, della risoluzione di diritto in caso d’inadempimento e della decadenza dal beneficio del termine, cosi’ come l’iscrizione d’ipoteca volontaria e la rinuncia ad eccepire l’invalidita’ delle fideiussioni, costituissero pattuizioni meramente aggiuntive, espressive di una volonta’ transattiva ma non incidenti in modo essenziale sulle preesistenti obbligazioni. Rilevato che l’atto non conteneva alcuna manifestazione della volonta’ di estinguere tali obbligazioni, ma quella di mantenerle ferme, unitamente alle clausole riguardanti gl’interessi, ne ha escluso la natura confessoria, osservando comunque che la relativa efficacia avrebbe riguardato esclusivamente l’esistenza dei rapporti obbligatori e delle relative clausole, e non anche i relativi effetti, rimessi alla valutazione del giudice.

Tanto premesso, e rilevato che il riconoscimento del debito e le obbligazioni aggiuntive traevano origine da un contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto il (OMISSIS), il quale prevedeva la capitalizzazione trimestrale degl’interessi, la commissione di massimo scoperto ed il rinvio agli usi per la determinazione del tasso d’interesse, la Corte ha ritenuto che, nonostante l’erroneo richiamo della citazione all’articolo 1469-bis c.c., inapplicabile ratione temporis all’atto impugnato, gli attori avessero inteso ricollegarne l’invalidita’ all’illiceita’ delle predette clausole, delle quali avevano ripetutamente dedotto la nullita’ per violazione degli articoli 1283 e 1284 c.c., ed ha pertanto escluso la genericita’ della domanda. Precisato che, ai sensi dell’articolo 1972 c.c., comma 1, la transazione e’ nulla se abbia avuto ad oggetto patti illeciti, ha affermato la nullita’ della clausola di capitalizzazione trimestrale degl’interessi, in quanto riflettente non gia’ un uso normativo, ma un uso negoziale, e quindi contrastante con l’articolo 1283 cit.: ha ritenuto infatti inconferente, ai fini della configurabilita’ di un uso normativo, il richiamo ad atti, raccolte e circolari del settore bancario, osservando che gli stessi non erano idonei a conferire alla stipulazione della predetta clausola il valore di consuetudine giuridica, trattandosi di una pattuizione prevista esclusivamente a vantaggio della banca, contenuta in moduli e formulari unilateralmente predisposti dalla stessa e sottoposta alla specifica approvazione del cliente. Ha escluso la possibilita’ di desumere la validita’ della clausola dagli articoli 1823, 1825 e 1831 c.c., non richiamati dall’articolo 1857 c.c. e non applicabili analogicamente, avuto riguardo alle differenze sostanziali intercorrenti tra il rapporto di conto corrente ordinario e quello bancario, nel quale il correntista puo’ esigere in qualsiasi momento il saldo attivo e le operazioni di prelievo e versamento costituiscono esecuzione di un unico contratto, con la conseguenza che non e’ possibile configurare un credito preesistente, liquido ed esigibile, della banca, a fronte del quale il pagamento del cliente vada imputato agl’interessi. Ha ritenuto altresi’ nulle le clausole che prevedevano la commissione di massimo scoperto ed il rinvio agli usi per la determinazione del tasso d’interessi, reputandole insufficienti ai fini dell’osservanza del requisito della forma scritta prescritto dall’articolo 1284 c.c. per la pattuizione d’interessi ultralegali, in quanto, a causa della loro genericita’, non consentivano di stabilire a quale tra le diverse tipologie d’interessi le parti avessero inteso riferirsi.

La Corte ha dichiarato pertanto invalide anche le obbligazioni di garanzia, negli stessi termini dell’obbligazione principale, ritenendo tuttavia inammissibili, in quanto generiche ed inconferenti, le censure proposte da (OMISSIS) in ordine alla tardivita’ del disconoscimento da lui effettuato della sottoscrizione apposta alla garanzia, gia’ riconosciuta in sede di sottoscrizione dell’atto pubblico. Ha escluso che l’impugnazione del credito da parte dei garanti fosse preclusa dalla mancata contestazione degli estratti conto periodici, osservando che l’approvazione degli stessi non impediva di opporre l’invalidita’ dei rapporti obbligatori posti a fondamento degli addebiti e degli accrediti, nonche’ eventuali errori o omissioni, trattandosi di documenti aventi efficacia meramente contabile e rappresentativa di operazioni di dare e avere. Ha ritenuto infine che la nullita’ dell’atto ricognitivo si estendesse anche alla concessione delle ipoteche volontarie.

2.2. – Con sentenza definitiva del 18 febbraio 2010, la Corte d’Appello ha poi determinato in Euro 171.215,42 il saldo debitore del conto corrente alla data del (OMISSIS), condannando i (OMISSIS) al pagamento.

Premesso che la relativa domanda non poteva considerarsi nuova, in quanto il pagamento del saldo debitore era stato chiesto fin dalla costituzione in giudizio della Banca, e rilevato che gli appellati non avevano sollevato alcuna contestazione in ordine alla precisazione della stessa, la Corte ha aderito alle conclusioni del c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dichiarando tuttavia non dovuta la capitalizzazione annuale degl’interessi, non solo per effetto delle precise indicazioni contenute nella sentenza non definitiva, ma anche per l’inammissibilita’ di una sostituzione legale o dell’inserzione automatica di clausole che prevedessero una diversa periodicita’, in luogo di quella trimestrale prevista dalla clausola dichiarata nulla.

3. – Avverso le predette sentenze ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria, il (OMISSIS), in nome e per conto della Banca (OMISSIS), resasi cessionaria dei crediti della (OMISSIS) S.p.a. con atto del (OMISSIS). I (OMISSIS) hanno resistito con controricorso. Il curatore del fallimento non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Logicamente prioritario, rispetto all’esame degli altri motivi d’impugnazione, e’ quello del terzo motivo, con cui il (OMISSIS) lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1418, 1419 e 1421 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c., sostenendo che, nel dichiarare la nullita’ della transazione, la Corte di merito ha fatto ricorso ad argomentazioni giuridiche completamente diverse da quelle svolte dagli attori, non avendo considerato che questi ultimi avevano ricollegato l’invalidita’ della transazione ad un errore di diritto ed all’inosservanza della disciplina dettata a tutela dei consumatori, ed avendo ritenuto di poter procedere autonomamente alla qualificazione della domanda.

1.1. – Il motivo e’ infondato.

La natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente consente di procedere all’esame diretto degli atti, dal quale si evince che la domanda proposta in primo grado era volta ad ottenere la dichiarazione di nullita’ o l’annullamento dello atto transattivo stipulato tra le parti, in conseguenza dell’inclusione nello stesso di interessi ultralegali ed anatocistici, ritenuti non dovuti dagli attori, in quanto computati sul saldo passivo del conto corrente intestato alla societa’ attrice in virtu’ di clausole illecite e comunque tali da determinare un significativo squilibrio nel si-nallagma contrattuale. Il riferimento all’illegittimita’ di tali pattuizioni, quale motivo d’invalidita’ della transazione, accompagnato dal richiamo all’articolo 1419 c.c., conferma che, indipendentemente dalla correttezza giuridica della tesi prospettata, la causa petendi dell’azione di nullita’ o di annullamento era costituita proprio dalla contrarieta’ delle predette clausole a norme imperative e dai riflessi indiretti della stessa sulla validita’ dell’atto ricognitivo: non puo’ quindi ritenersi affetta da ultrapetizione la sentenza impugnata, nella parte in cui ha addotto il predetto vizio a giustificazione della decisione adottata, reputando irrilevanti l’erronea qualificazione della causa d’invalidita’ lamentata come errore di diritto e l’impropria invocazione dell’articolo 1469-bis c.c., non applicabile al contratto in questione in quanto entrato in vigore successivamente alla sua stipulazione. Nello esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non e’ infatti condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate in corso di causa, nonche’ del provvedimento in concreto richiesto, anche in relazione alle finalita’ che la parte intende perseguire (cfr. Cass., Sez. 6, 7 gennaio 2016, n. 118; Cass., Sez. 3, 19 ottobre 2015, n. 21087; Cass., Sez. 1, 14 novembre 2011, n. 23794). La piu’ recente giurisprudenza di legittimita’ e’ d’altronde pervenuta al superamento dell’orientamento, in passato prevalente, che, facendo leva sul necessario coordinamento dell’articolo 1419 c.c. con il principio dispositivo che informa la disciplina del processo civile, circoscriveva la rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ del contratto alla sola ipotesi in cui ne fosse chiesto l’adempimento, escludendone invece l’operativita’ nel caso in cui, avendo la domanda ad oggetto la dichiarazione d’invalidita’ o una pronuncia di risoluzione, la nullita’ si configurasse come elemento costitutivo della pretesa azionata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 27 aprile 2011, n. 9395; 8 gennaio 2007, n. 89; Cass., Sez. 3, 28 novembre 2008, n. 28424). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno posto in risalto il ruolo che l’ordinamento assegna alla nullita’ contrattuale, quale sanzione del disvalore dell’assetto negoziale, nonche’ l’inerenza della relativa azione ad un diritto autodeterminato, riconoscendo pertanto che il giudice di merito investito della relativa domanda o di quella di risoluzione ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio ogni causa di nullita’, anche diversa da quella fatta valere dall’attore, in base ai fatti allegati e provati dalle parti o comunque emergenti dagli atti, a meno che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad un’individuata ragione piu’ liquida (cfr. Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, mi. 26242 e 26243; 4 settembre 2012, n. 14828).

2. – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1367 c.c., nonche’ l’omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell’escludere l’efficacia novativa della transazione, la sentenza non definitiva ha omesso di procedere alla verifica della comune intenzione delle parti, essendosi limitata ad affermare l’accessorieta’ delle obbligazioni assunte dai debitori, rispetto a quelle derivanti dal contratto di conto corrente, senza tener conto del tenore letterale dell’atto e della veste formale allo stesso conferita. Ai fini della esclusione dello animus novandi, la Corte di merito si e’ limitata a ad evidenziare la mancanza di esplicite dichiarazioni delle parti, accennando al contenuto di alcune clausole soltanto per porne in risalto la portata meramente integrativa, senza procedere ad un’interpretazione complessiva delle stesse. Essa non ha tenuto conto della partecipazione all’atto di una pluralita’ d’istituti bancari, in luogo dell’unico titolare del rapporto pregresso, della diversa natura delle obbligazioni transatte, confluite in un unico accordo, e del mutamento del titolo dell’obbligazione, scegliendo un’interpretazione che non attribuisce alcun effetto all’adozione della forma dell’atto pubblico notarile.

2.1. – Il motivo e’ in parte infondato, in parte inammissibile.

Nell’interpretazione del contratto stipulato tra le parti, la sentenza impugnata si e’ infatti attenuta puntualmente al principio, piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilita’ tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtu’ della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volonta’ in tal senso, il suo accertamento richiede una verifica in ordine all’intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3, 14 luglio 2011, n. 15444; Cass., Sez. 3, 23 febbraio 2006, n. 4008; Cass., Sez. 2, 19 maggio 2003, n. 7830). In quest’ottica, la Corte distrettuale ha posto opportunamente in rilievo l’espressa ricognizione della situazione debitoria degli attori, collocata nella premessa dell’atto e dichiarata parte integrante e sostanziale dello stesso, nonche’ la conferma, da parte della debitrice principale e dei fideiussori, della sua corrispondenza alle scritture contabili, e l’assunzione dell’obbligo di restituire le somme dovute a ciascuno degl’istituti di credito, con gl’interessi, ravvisandovi un’esplicita manifestazione della volonta’ di mantenere fermi i precedenti rapporti obbligatori; rilevato che a tale riconoscimento non faceva riscontro alcuna dichiarazione indirizzata all’estinzione delle obbligazioni, ha attribuito una portata meramente accessoria alle nuove condizioni concordate tra le parti, quali la dilazione del pagamento, con l’indicazione di un nuovo tasso d’interesse e di un periodo di preammortamento, la previsione della risoluzione di diritto e della decadenza dal beneficio del termine, nonche’ la concessione d’ipoteca da parte dei fideiussori, concludendo quindi per la natura meramente conservativa della transazione.

Tale accertamento non risulta in alcun modo scalfito dalle contrarie argomentazioni dei ricorrenti, i quali, nel ribadire l’avvenuta stipulazione dell’accordo con atto pubblico, insistono su un aspetto puramente formale della vicenda contrattuale, di per se’ insufficiente ad evidenziare l’intento delle parti di costituire un nuovo rapporto, avuto riguardo alla strumentalita’ della predetta forma all’iscrizione della ipoteca contestualmente concessa dai fideiussori. Nel lamentare l’omessa valutazione del tenore complessivo dell’atto, i ricorrenti non si fanno poi carico neppure di trascriverne il contenuto nel ricorso, ma si limitano a riportare la premessa dello accordo, gia’ presa in esame dalla sentenza impugnata, in tal modo rendendo impossibile qualsiasi riscontro in ordine alla portata delle clausole asseritamente non considerate. L’assenza di indicazioni in ordine alla disciplina dettata dall’accordo transattivo impedisce infine di valutare anche l’incidenza delle modificazioni soggettive ed oggettive dallo stesso introdotte nei rapporti preesistenti, non essendo stato precisato, in particolare, se alla sostituzione del (OMISSIS) alla pluralita’ d’istituti creditori abbia fatto riscontro la liberazione della societa’ attrice nei confronti di questi ultimi e quale fosse la natura delle obbligazioni contratte con gli stessi. Per cogliere l’importanza di tali precisazioni, e’ appena sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ in tema di novazione, secondo cui, in quanto caratterizzata dall’insorgenza di un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, la predetta vicenda richiede, oltre all’animus novandi, consistente nell’inequivoca volonta’ delle parti di estinguere l’originaria obbligazione e di sostituirla con una nuova, un aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto: tale requisito, necessario anche per il riconoscimento dell’efficacia novativa della transazione, postula l’introduzione d’innovazioni essenziali nella disciplina del rapporto, ai fini della quale non possono considerarsi sufficienti la mera modificazione dei soggetti o una variazione quantitativa della prestazione, ne’ il differimento della scadenza prevista per il suo adempimento o le altre modificazioni accessorie cui fa riferimento l’articolo 1231 c.c. (cfr. Cass., Sez. 3, 9 marzo 2010, n. 5665; 16 giugno 2005, n. 12962; Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2008, n. 1218).

3. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1367, 1418, 1419, 1965 e 1972 c.c., nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza non definitiva per aver ricollegato la nullita’ dell’atto di transazione alla nullita’ di singole clausole dell’originario contratto di conto corrente, limitandosi ad affermarne l’illiceita’, senza accertare la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti e senza dimostrare l’essenzialita’ delle medesime clausole. Premesso che la nullita’ delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di rinvio agli usi per la determinazione del relativo tasso non comporta la nullita’ dell’intero contratto, non avendo la prima efficacia invalidante, e trovando applicazione nel secondo caso il criterio legale di sostituzione previsto dall’articolo 1284 c.c., afferma che la Corte territoriale non solo ha omesso di verificare se, nonostante l’invalidita’ delle predette clausole, il contratto fosse ancora idoneo a realizzare i fini perseguiti dalle parti, ma e’ incorso anche in contraddizione, in quanto, dopo aver definito accessorie ed integrative le pattuizioni relative agl’interessi, le ha considerate determinanti ai fini della validita’ del contratto. Sostiene infine che, pur avendo ritenuto nullo il contratto di conto corrente, la sentenza impugnata non ne ha tratto le dovute conseguenze, essendosi limitata a dichiarare la nullita’ delle singole clausole ed avendo disposto la prosecuzione dell’istruttoria per l’accertamento del saldo debitore del conto corrente, senza peraltro prevedere la conservazione delle garanzie reali e del nuovo tasso d’interesse previsti dall’atto di transazione.

3.1. – Il motivo e’ fondato.

Ai fini della declaratoria d’invalidita’ della transazione, la sentenza impugnata si e’ infatti limitata a dare atto del carattere non novativo dell’accordo transattivo, ritenuto inidoneo ad estinguere il rapporto di conto corrente precedentemente intercorso tra il (OMISSIS) e la societa’ attrice ed a sostituirlo con un nuovo rapporto, richiamando l’orientamento giurisprudenziale che afferma l’illiceita’ delle clausole del contratto di conto corrente che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e facciano rinvio agli usi per la determinazione del relativo tasso, e desumendone automaticamente la nullita’ della transazione, in quanto relativa ad un contratto illecito. Tale percorso argomentativo non appare conforme alla disciplina dettata dall’articolo 1972 c.c., la quale distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullita’ in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullita’ (comma 2). Poiche’, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., comma 2, l’illiceita’ del contratto consegue soltanto all’illiceita’ della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullita’ della transazione presuppone un’indagine, da compiersi in relazione all’intero contenuto del contratto sottostante, volta a stabilire se l’assetto d’interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullita’ abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo, e la correlata conservazione del precedente assetto negoziale (cfr. Cass., Sez. 1, 31 maggio 2012, n. 8776). L’invalidita’ di singole clausole contrattuali, a meno che non risultino idonee ad evidenziare l’illiceita’ della causa o del motivo comune, e’ invece destinata a tradursi nella nullita’ dello intero contratto soltanto ove se ne accerti l’essenzialita’ rispetto all’assetto d’interessi programmato dalle parti, e comporta non gia’ la nullita’, ma l’annullabilita’ della transazione (cfr. Cass., Sez. 1, 8 febbraio 2016, n. 2413). Alla stregua di tale disciplina, la dichiarazione di nullita’ dell’accordo transattivo stipulato tra le parti non avrebbe potuto essere ricollegata automaticamente all’affermata invalidita’ delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degl’interessi e la commissione di massimo scoperto e rinviavano agli usi per la determinazione del relativo tasso, richiedendo invece uno specifico accertamento in ordine all’idoneita’ di tali clausole a rivelare l’illiceita’ della causa del contratto di conto corrente, nonche’, in caso di esclusione di tale idoneita’, un’ulteriore verifica in ordine alla loro essenzialita’, il cui riscontro non avrebbe peraltro potuto condurre alla dichiarazione di nullita’, ma all’annullamento della transazione, subordinatamente all’accertamento dell’ignoranza del vizio da parte degli attori.

4. – La sentenza non definitiva va pertanto cassata, nei limiti segnati dall’accoglimento del secondo motivo, restando caducata, ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., comma 2, anche la sentenza definitiva, con cui la Corte distrettuale ha proceduto alla rideterminazione del saldo debitore del conto corrente, previa disapplicazione delle clausole contrattuali dichiarate nulle, ed ha condannato gli attori al pagamento del relativo importo.

La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’Appello di Bari, che provvedera’, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese processuali

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