Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 1 luglio 2015, n. 13488
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere
Dott. VIGILIO Biagio – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18119-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 46/2009 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 21/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Forli’ avverso il silenzio-rigetto opposto dall’Agenzia delle Entrate ad istanze di rimborso di somme (pari complessivamente ad euro 3.331,40) pagate a titolo di IRAP per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.
L’adita CTP ha parzialmente accolto il ricorso; in particolare la CTP, precisato che – nell’ipotesi (quale quella di specie) di lavoro autonomo – l’esistenza di un’attivita’ autonomamente organizzata (presupposto dell’IRAP) doveva essere valutata caso per caso, ha evidenziato che nella fattispecie in esame l’inesistenza o esiguita’ dell’investimento e dell’organizzazione dei fattori produttivi (nello specifico: assenza di lavoro dipendente o di collaborazione di terzi, esiguita’ dei beni strumentali di proprieta’, non utilizzo di capitali di prestito) doveva far ritenere l’attivita’ professionale svolta dal ricorrente come carente del detto presupposto impositivo; la CTP, inoltre, ha ridotto il credito vantato in quanto, per euro 381,14, era maturata la decadenza ex articolo 38 dpr 602/1973, mentre euro 1.296,00 erano stati gia’ utilizzati in operazioni compensative.
Con sentenza depositata il 21-5-2009 la CTR Emilia Romagna, ha rigettato l’appello dell’Agenzia; in particolare la CTR ha evidenziato: che nell’esercizio svolto non vi era organizzazione di impresa; che i ricavi derivavano dall’incasso di crediti di procedure fallimentari; che l’impiego di mezzi e capitali era del tutto ininfluente e trascurabile; che non risultavano dipendenti o investimenti in beni strumentali di considerevole importo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia affidato ad un solo motivo; il contribuente non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’Agenzia, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo (esistenza degli elementi personali e materiali realizzanti il requisito dell’autonoma organizzazione richiesta dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 2 in materia di presupposto d’imposta ai fini IRAP), ha sostenuto che la CTR non aveva fatto alcun riferimento a dati concreti acquisiti in giudizio e non aveva indicato le ragioni per le quali la sussistenza di beni strumentali di euro 10,000,00 nonche’ di uno studio professionale di mq 50 e di una partecipazione nello studio associato (OMISSIS) e (OMISSIS) non avevano alcuna rilevanza ai fini del giudizio sull’applicazione dell’imposta in questione.
Il motivo e’ infondato.
Come ripetutamele stabilito da questa Corte, invero, in tema di IRAP “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Cass. sez. unite 12111/2009; conf., tra le tante, Cass. 21122 e 21123/2010; Cass. 26157/2011).
La CTR, nella gravata sentenza, ha ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, con sufficiente motivazione, con la quale, in linea con il detto principio, dopo avere confermato la ricostruzione dei primi Giudici, ha specificato che i ricavi derivavano dall’incasso di crediti di procedure fallimentari e che l’impiego di mezzi e capitali era del tutto ininfluente e trascurabile, non risultando peraltro dipendenti o investimenti in beni strumentali di considerevole importo; in tal modo la CTR ha chiarito in modo congruo il percorso logico-giuridico sul quale ha fondato la sua decisione, specie considerando che gli stessi elementi evidenziati dall’Ufficio nell’odierno ricorso (e che non sarebbero stati valutati in modo congruo dalla CTR), e cioe’ la presenza di beni strumentali di valore superiore ad euro 10.000,00 e di uno studio professionale di 50 mq., non possono ritenersi di per se’ indicativi, alla stregua dei su esposti criteri, della sussistenza dell’autonoma organizzazione, mentre la partecipazione all’attivita’ dello studio associato -incidendo questa, ai fini IRAP, a carico di soggetto diverso (vale a dire la medesima associazione tra professionisti) – si appalesa del tutto irrilevante ai fini della presente controversia.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo il contribuente svolto attivita’ difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Leave a Reply