Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 29 novembre 2017, n. 28588. L’accertamento induttivo è sempre consentito in presenza di contabilità in nero anche in assenza di irregolarità contabili

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Il motivo e’ fondato.
La CTR ha affermato, nella stringatissima motivazione, che l’accertamento nella specie si basa su elementi privi di gravita’, precisione e concordanza, negando rilievo anche al ritrovamento di documentazione extracontabile.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che “la “contabilita’ in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravita’, precisione e concordanza prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall’articolo 2709 c.c. e segg. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attivita’ svolta. Ne consegue che detta “contabilita’ in nero”, per il suo valore probatorio, legittima di per se’, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo di cui al citato articolo 39, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli” (Sez. 5, n. 20094 del 2014, n. 632341; si vedano anche Sez. 5, n. 24051 del 2011, Sez. 5, ord. n. 14637 del 2011, Sez. 5, n. 25610 del 2006).
Di conseguenza, secondo ulteriore giurisprudenza, “tale documentazione, pur in assenza di irregolarita’ contabili, non puo’ essere ritenuta di per se’ probatoriamente irrilevante dal giudice, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilita’ ufficiale del contribuente”. (Sez. 5, n. 19329 del 2006, Rv. 593174).
Inoltre queste considerazioni operano anche quando la documentazione extracontabile sia reperita presso altro contribuente che ha rapporti economici con il contribuente sottoposto ad accertamento (Sez. 5, n. 20094 del 2014, Rv. 632341).
Anche la mancata attribuibilita’ alla contribuente della documentazione extracontabile, affermata dalla CTR, non esclude quindi, in assoluto, il rilievo probatorio della stessa, come invece sostenuto nella sentenza impugnata.
Col terzo motivo l’ufficio deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che in merito alla contabilita’ extracontabile la CTR ha affermato che non ne risulta accertata l’attribuibilita’ alla contribuente, facendo da cio’ discendere la inattendibilita’ dell’accertamento, senza pero’ specificare i motivi alla base dell’affermazione.
Il motivo e’ fondato.
Dalla sentenza non emergono, infatti, le ragioni per cui la stessa ritiene che l’agenda non fosse attribuibile alla contribuente, e perche’ ritiene che gli elementi posti a base dell’accertamento, tra cui il ritrovamento dell’agenda, non siano presunzioni gravi precise e concordanti. La conclusione della CTR risulta, cosi’, una mera affermazione, senza indicazione dell’iter logico che la ha determinata.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata e la causa rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.

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