Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

ordinanza 22 dicembre 2015, n. 25818

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso r.g.n. 20842/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) propose opposizione avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva revocato l’agevolazione per l’acquisto di prima casa, con aliquota IVA del 4% prevista per le abitazioni non di lusso, sul presupposto che dovesse computarsi nella superficie anche il locale che, malgrado indicato in catasto come “cantina”, possedeva la stessa tipologia di finiture ed impiantistica del resto dell’appartamento.

La C.T.P. rigetto’ il ricorso ma la decisione, appellata dalla contribuente, e’ stata integralmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la dizione “cantina” riportata nella planimetria allegata del catasto fabbrica,non risultava disconosciuta dall’Ufficio mentre la circostanza che il locale avesse lo stesso livello di finiture del resto dell’appartamento era priva di pregio in quanto si trattava di locale sito in un piano completamento interrato, privo di autonomi punti luce e con altezza di mt. 2,55.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad unico motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articolo 6, laddove la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che il locale cantina, malgrado avesse le stesse caratteristiche del resto dell’immobile adibito ad abitazione, non fosse computabile ai fini della determinazione della superficie utile a qualificare l’abitazione di lusso.

2. In materia l’orientamento di questa Corte e’, ormai, consolidato nel senso di ritenere che “in tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’articolo 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 2 agosto 1969, articolo 6, in forza del quale e’ irrilevante il requisito dell'”abitabilita’” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell‘”utilizzabilita’” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilita’, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione”, (cfr.,tra le altre, Cass. n. 25674 del 15/11/2013 la quale ha ritenuto legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perche’ non conforme ai parametri aeroilluminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialita’ abitativa dello stesso; in termini v. anche Cass.n.ri 10807/2012; 22279/2011 e di recente, con riguardo a fattispecie similare all’odierna, Cass.n. 9529/2015 la quale, alla luce dei superiori principi, ha statuito che, al fine di stabilire il carattere di lusso dell’immobile, anche l’ambiente strettamente adibito a cantina, ovvero a soffitta, costituisce comunque elemento da comprendere invece nel calcolo della superficie complessiva, da considerare come facente parte di “casa di lusso”, allorquando in concreto esse siano strutturate in modo tale da essere abitabili, si’ da perderne la tipica caratteristica).

3. Cio’ posto, deve, pero’, essere osservato che la qualificazione di uno spazio non abitabile, p.es. una cantina, spazio di cui l’articolo 6, Decreto Ministeriale cit. non tiene conto ai fini della determinazione della superficie, e’ questione di fatto che non implica un error in indicando e che puo’ essere, pertanto, denunciata esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 4178 del 2007) e, nella specie, con il ricorso non si censura, in alcun modo, tale accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito il quale ha ritenuto che il locale, indicato in catasto quale cantina, non avesse caratteristiche omologhe a quelle del resto dell’abitazione trattandosi di un locale sito in un piano completamento interrato, privo di autonomi punti luce e con altezza di mt. 2,55.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso. La peculiarita’ della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

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