Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4165. La deduzione dalla base imponibile Irap delle quote residue dei crediti inesigibili appostati nei bilanci delle società bancarie e finanziarie precedenti al 2005 è sempre legittima.

La deduzione dalla base imponibile Irap delle quote residue dei crediti inesigibili appostati nei bilanci delle società bancarie e finanziarie precedenti al 2005 è sempre legittima. Intanto la loro deducibilità non incide sulla competenza fiscale, che resta fissata nell’esercizio in cui il fatto si origina e viene rilevato contabilmente. Non può avere efficacia retroattiva la modifica legislativa che con decorrenza dal 2005 impedisce la deducibilità ai fini Irap delle quote di svalutazione.

Ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4165
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20074-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA;

– intimato –

ORDINANZA

sul ricorso 20074-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 115/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata l’11/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la societa’ (OMISSIS) s.p.a., successivamente incorporata da (OMISSIS) s.p.a., esercente attivita’ di credito al consumo, impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’istanza di rimborso della somma di Euro 846.512,00, aumentata degli interessi di legge, in quanto versata in eccedenza a titolo di Irap per gli anni di imposta 2005 e 200.

Allegava la societa’ contribuente che l’imposta avrebbe dovuto essere calcolata deducendo dalla base imponibile le quote delle svalutazioni sui crediti risultanti dai bilanci dei precedenti esercizi, in base al criterio di riparto previsto dell’articolo 106, comma 3 t.u.i.r. nel testo ratione temporis vigente, secondo cui le svalutazioni iscritte a bilancio erano deducibili nell’esercizio corrente fino ad una determinata percentuale del valore del credito iscritto e, per la parte eccedente, in quote costanti nei nove (gia’ sette) esercizi successivi. Ai fini Irap, invero, il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 6, comma 1, – nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 – stabiliva, in correlazione con il medesimo Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 11-bis la deducibilita’ delle svalutazioni dei crediti operate dagli enti creditizi o finanziari entro gli stessi limiti previsti dalla citata disposizione del t.u.i.r.

In tale prospettiva, le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 168 del 2004, articolo 2, comma 2, – secondo cui, a partire dal 2005, dette perdite o svalutazioni non sarebbero state piu’ deducibili ai fini Irap – non avrebbero potuto estendersi retroattivamente anche alle quote attinenti alle svalutazioni operate negli esercizi precedenti a tale anno, ostandovi il disposto della L. n. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 3.

L’Agenzia, per converso, sosteneva che dalla lettura della norma contestata emergeva la chiara intenzione del legislatore di escludere dall’imponibile Irap tanto le svalutazioni di crediti quanta i c.d. “noni pregressi”.

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