Tenuità del fatto esclusa in caso di abusiva duplicazione di Cd contraffatti.

Sentenza 4 ottobre 2017, n. 45581
Data udienza 31 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/01/2015 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SOCCI ANGELO MATTEO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CANEVELLI PAOLO, che ha concluso per: “Annullamento senza rinvio per prescrizione”.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Roma con sentenza del 27 gennaio 2015 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 26 novembre 2009, riqualificato il fatto del capo A) ai sensi della L. n. 633 del 1941, articolo 171, lettera c, assolveva (OMISSIS) dall’imputazione sub B (articolo 171 ter, comma 1, lettera D) e rideterminava la pena in mesi 4 e giorni 15 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, unificati i reati sub A, come riqualificato, e sub C (articolo 470 cod. pen.) con la continuazione; reati accertati in (OMISSIS) il (OMISSIS).
2. (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Motivazione assente e contraddittoria. La riqualificazione dei fatti di cui al capo A (da articolo 474 cod. pen. a L. n. 633 del 1941, articolo 171, comma 1, lettera A) avrebbe richiesto indagini specifiche non effettuate.
Il mancato espletamento di una perizia comporta l’impossibilita’ di ritenere provata la responsabilita’ del ricorrente. Nessuna prova a campione e’ stata effettuata come rileva la Corte di appello.
2. 2. Mancanza e contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla carenza dell’elemento soggettivo e per indeterminatezza del capo di imputazione.
Il ricorrente ha un permesso di soggiorno da due anni e comprende poco l’italiano, e quindi e’ vittima incolpevole di errore sulla complessita’ della normativa di settore.
2. 3. Non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, articolo 131 bis cod. pen..
La Corte di appello ha ritenuto la prevalenza delle generiche sulle aggravanti con i doppi benefici di legge, considerando l’incensuratezza dell’imputato. La Corte di appello nelle sue motivazione lascia chiaramente intendere che il fatto e’ di lieve entita’. e che si sarebbe dovuto fare riferimento al minimo edittale della pena. Quindi nel caso di specie deve ritenersi in concreto applicabile la disciplina sulla non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, con rinvio alla Corte di appello, o senza rinvio.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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