Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 28 febbraio 2018, n. 9072. In tema di responsabilita’ degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuita’ del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato

In tema di responsabilita’ degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuita’ del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilita’ amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilita’ che non puo’ prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’articolo 131 bis c.p. non esclude la responsabilita’ dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuita’ del fatto, emessa nei confronti della persona fisica

Sentenza 28 febbraio 2018, n. 9072
Data udienza 17 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) SAS;
avverso la sentenza del 07/03/2017 del TRIBUNALE di GROSSETO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI: “Annullamento con rinvio”.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Grosseto con sentenza del 7 marzo 2017 dichiarava non punibile, ex articolo 131 bis cod. pen., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato loro ascritto (articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera A; commesso il (OMISSIS)) e dichiarava l’assenza di responsabilita’ della societa’ (OMISSIS) s.a.s. per l’illecito amministrativo contestato (Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5, comma 1, lettera A e lettera B, e articolo 25 undecies, lettera B, n. 1, in dipendenza dal reato suddetto) perche’ lo stesso non sussiste.
2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge, Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 8 e 66.
L’applicazione dell’articolo 131 bis c.p. e’ irrilevante per l’applicazione delle sanzioni all’ente; invero, la particolare tenuita’ del fatto comporta la sussistenza del reato e la sua riconducibilita’ agli imputati.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato, e la sentenza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio.
Il problema posto dal ricorso della Procura Generale, presso la Corte di appello di Firenze, riguarda una questione di puro diritto, ovvero la responsabilita’ dell’ente, per il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, nelle ipotesi di applicazione della particolare tenuita’ del fatto nei confronti dell’imputato.
La materia non trova un’esplicita regolamentazione normativa. Per il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8, “1. La responsabilita’ dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non e’ stato identificato o non e’ imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando e’ concessa amnistia per un reato in relazione al quale e’ previstala sua responsabilita’ e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L’ente puo’ rinunciare all’amnistia”.
La norma non prevede l’applicazione dell’articolo 131 bis c.p. poiche’ la relativa disciplina e’ intervenuta dopo (Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28) senza nessun intervento di aggiornamento al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8.
Le soluzioni al problema sono due.
3. 1. Una prima ricostruzione normativa, basata sulla lettera del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8 cit., consiste nel ritenere l’esclusione della responsabilita’ dell’ente, a titolo di illecito amministrativo derivante da reato, poiche’ il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8, non ricomprende espressamente le cause di non punibilita’ (come quella dell’articolo 131 bis c.p.) tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la responsabilita’ dell’ente (E’ questa la soluzione offerta dalla decisione impugnata).
3. 2. Altra soluzione, invece, consiste nel ritenere irragionevole una responsabilita’ dell’ente nelle ipotesi di estinzione del reato (espressamente Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8, comma 1, lettera b) e non anche nelle ipotesi di reato accertato ma non punibile.
Infatti, questa Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche nelle ipotesi di prescrizione del reato, l’accertamento della responsabilita’ dell’ente deve effettuarsi, sia pure con accertamento della sussistenza del reato: “In tema di responsabilita’ degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8, comma 1, lettera b), deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilita’ amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, pero’, non puo’ prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato” (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013 – dep. 17/05/2013, Barla e altri, Rv. 25536901).
La sentenza di applicazione della causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis c.p. pur producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio (non punibilita’) non coinvolge il reato. La decisione infatti esprime un’affermazione di responsabilita’, pur senza una condanna, e pertanto non puo’ assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica e sia giuridica (in dottrina si e’ utilizzata l’espressione cripto condanna). Del resto la sentenza che applica la particolare tenuita’ deve iscriversi nel casellario giudiziale e ha effetto di giudicato (quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita’ penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) nel giudizio civile o amministrativo di danno – articolo 651 bis c.p..
4. Quello che, invece, non e’ possibile affermare, e’ una diretta incidenza (giudicato) della sentenza di applicazione dell’articolo 131 bis c.p. nel giudizio relativo alla responsabilita’ della persona giuridica. Infatti l’articolo 651 bis c.p.p. limita l’effetto della decisione al giudizio civile o amministrativo di danno. L’interprete non puo’ estendere l’effetto di giudicato se non previsto espressamente dalla legge. Si violerebbe il diritto di difesa della persona giuridica in modo irrimediabile.
5. Conseguentemente puo’ affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilita’ degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuita’ del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilita’ amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilita’ che non puo’ prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’articolo 131 bis c.p. non esclude la responsabilita’ dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuita’ del fatto, emessa nei confronti della persona fisica”.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Grosseto

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