Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5122. Il riequilibrio contrattuale a seguito di provvedimento giudiziale è disposto dalla data della domanda e non è retroattivo.

Il riequilibrio contrattuale a seguito di provvedimento giudiziale è disposto dalla data della domanda e non è retroattivo.

Ordinanza 5 marzo 2018, n. 5122
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8376/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l.;
e contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 144/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibili le contrapposte impugnazioni di nullita’ proposte dalle parti avverso il lodo pronunciato dal collegio arbitrale, nel giudizio promosso da (OMISSIS) srl contro (OMISSIS) srl, per la riduzione (ex articolo 1623 c.c.) dei canoni variabili, cosi’ com’erano previsti dal contratto di affitto di azienda (riguardante un impianto di distribuzione di carburanti (Cd. Qin e i connessi servizi, anche di ristorazione (cd. non oil)), sottoscritto inter partes il 16 marzo 2009: in dipendenza della sopravvenuta richiesta da parte dell’ente proprietario della strada (l'(OMISSIS)), a cui accedevano gli impianti costituenti l’azienda affittata oggetto della sua autorizzazione, era stato richiesto il pagamento delle royalties, gia’ ricadenti nell’accordo con l’affittante NCA, ma in un primo tempo non pretese e solo, successivamente, il 15 novembre 2010, richieste in pagamento all’affittuaria (OMISSIS).
2. Secondo la Corte territoriale, per quello che ancora interessa in questa sede, gli arbitri non avevano errato: a) ne’ nel quantificare la riduzione dei canoni variabili dovuti da (OMISSIS), in ragione del riequilibrio tra le parti del contratto di affitto di azienda, poiche’ il dispositivo della pronuncia arbitrale non sarebbe stata affatto indeterminato, cosi’ come dedotto da NCA; b) ne’ nell’incorrere in una pretesa, ma inesistente, omessa pronuncia sulla questione pregiudiziale relativa alla validita’ del provvedimento autoritativo dell'(OMISSIS), che aveva imposto il pagamento delle royalties nella misura richiesta con una nota del 2010, in misura anche maggiore rispetto a quella concordata con l’affittante nel corso del 2006 (con la convenzione tra l’Azienda nazionale e la NCA); c) ne’, infine, nel fissare la decorrenza del riequilibrio contrattuale dalla data della domanda giudiziale proposta da (OMISSIS), piuttosto che dal momento della applicabilita’ dell’obbligo di pagamento di quelle royalties all'(OMISSIS), come da richiesta dell’affittuaria.
3. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso principale per cassazione la societa’ NCA, con due mezzi, illustrati anche con memoria, contro cui ha resistito (OMISSIS) con controricorso.
4. A sua volta quest’ultima ha proposto ricorso incidentale per cassazione, affidato ad un unico mezzo, illustrato anche con memoria, contro cui ha resistito, con controricorso, NCA.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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