Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 febbraio 2018, n. 9120. La definitività del provvedimento di confisca assume rilevanza solo per i beni colpiti dalla misura solo dopo l’entrata in vigore della legge 228/2012

La definitività del provvedimento di confisca assume rilevanza solo per i beni colpiti dalla misura solo dopo l’entrata in vigore della legge 228/2012

Sentenza 28 febbraio 2018, n. 9120
Data udienza 29 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A.;
avverso il decreto del 27/03/2017 del TRIBUNALE di TARANTO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIDANZIA ANDREA;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, Dr.ssa DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 marzo 2017 il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, nell’ambito della procedura di prevenzione a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS), ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al credito L. n. 228 del 2012, ex articolo 1, comma 199 depositata in data 11.5.2016 dall’ (OMISSIS) s.p.a., assistito da garanzia ipotecaria, in quanto proposta oltre il termine decadenziale di cui alla L. n. 228 del 2012, articolo 1, commi da 199 a 205.
2. Con ricorso sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS) affidandolo ad un unico articolato motivo.
E’ stata dedotta violazione di legge in relazione alla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 194 e da comma 199 a 205.
Assume l’istituto di credito ricorrente che i creditori ipotecari che intendono far valere i propri diritti di credito sul ricavato dei beni confiscati devono presentare domanda di ammissione del credito entro il termine, previsto a pena di decadenza, di 180 giorni dall’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, ovvero, nel caso in cui i beni siano stati confiscati in data successiva, dal momento in cui il provvedimento di confisca e’ divenuto definitivo.
Nel caso di specie, essendo il provvedimento di confisca del bene immobile, gia’ gravato da ipoteca iscritta dal (OMISSIS), divenuto definitivo in data 17 novembre 2015, l’istanza di ammissione del credito e’ stata depositata tempestivamente.
Infatti, la suddetta disciplina si applica, secondo il disposto della L. n. 228 del 2012, comma 194, ai “beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione..”, dovendo intendersi per “esito” la definitivita’ del provvedimento di confisca, e non il semplice decreto del Tribunale non definitivo soggetto ad impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non e’ fondato.
Va osservato che, a norma della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 199, “entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 58, comma 2, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca”.
Tale norma si applica ai beni confiscati in epoca precedente all’entrata in vigore della predetta legge dato che, a norma dello stesso articolo 1, comma 205, “per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva”.
Non vi e’ dubbio che il tenore testuale delle norme sopra esaminate non consenta l’interpretazione invocata dalla banca ricorrente, secondo cui il termine per proporre la domanda di ammissione del credito decorrerebbe dalla data di definitivita’ del provvedimento ablativo anche per i beni confiscati in epoca precedente all’entrata in vigore della legge. La definitivita’ del provvedimento di confisca assume, infatti, rilevanza esclusivamente per i beni colpiti dalla misura ablativa in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012.
Non vi e’, invece, alcuna norma che consenta di estendere tale regime – anzi il testo della legge depone proprio per il contrario – per i beni confiscati in epoca precedente all’entrata in vigore della presente legge, in relazione ai quali il provvedimento ablativo sia divenuto definitivo posteriormente all’entrata in vigore della legge (nel caso di specie, il provvedimento di confisca e’ stato disposto in data 9/2/2012).
Peraltro, il testo del comma 194, con l’espressione ” all’esito dei procedimenti di prevenzione”, non avvalora affatto una tale opzione ermeneutica, non essendovi elementi per attribuire all’inciso “esito” il significato di “definitivita’” del provvedimento di confisca.
Ne’ puo’ rilevare che una tale interpretazione era stata originariamente sostenuta dal Tribunale di Taranto nel provvedimento che ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione del credito presentata in data 28/6/2013 dalla ricorrente, dal momento, che in considerazione del chiaro tenore testuale della legge citata, tale provvedimento avrebbe dovuto allora essere tempestivamente impugnato
dall’istituto di credito.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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