Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 28 febbraio 2018, n. 9070. Non si può confiscare il mezzo di trasporto usato per commetter il reato nel caso di prescrizione: la misura scatta solo con la condanna con il patteggiamento.

Non si può confiscare il mezzo di trasporto usato per commetter il reato nel caso di prescrizione: la misura scatta solo con la condanna con il patteggiamento.

Sentenza 28 febbraio 2018, n. 9070
Data udienza 4 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.R.L.;
nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso l’ordinanza del 21/03/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO MATTEO SOCCI.
Lette le conclusioni del PG, Dr. Casella Giuseppina: “Rigetto del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania (sezione riesame) con provvedimento del 21 marzo 2017 ha rigettato l’appello della (OMISSIS) s.r.l. verso la decisione della Corte di appello di Catania del 20 gennaio 2017, che aveva rigettato l’istanza di dissequestro dell’autocarro Fiat Iveco Magirus, Tg. (OMISSIS).
2. La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 259 e 260, e articolo 7, CEDU e 42, Costituzione; intervenuta estinzione del reato per prescrizione, insussistenza, quindi, dei presupposti per la confisca.
Il tribunale del riesame ha errato nel ritenere sussistenti presupposti per il mantenimento della confisca, pur in presenza della declaratoria del reato per prescrizione con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1293/2016, 4 Sezione.
Il Tribunale ha convenuto, con il ricorrente, relativamente all’applicazione della confisca esclusivamente per il reato di cui al capo G, dell’imputazione (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260) e non per gli altri reati. Il reato di cui al capo G dell’imputazione e’ stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Illegittimamente invece ha ritenuto che la confisca, nonostante la prescrizione, dovesse essere mantenuta, in quanto “Il veicolo in sequestro e’ un’autocisterna strutturalmente adibita ad espurgo e la confisca deve ritenersi sia stata disposta ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260, in quanto all’evidenza si tratta di cosa che e’ servita a commettere il reato. Si tratta di un’ipotesi di confisca obbligatoria, non per equivalente, avente natura di misura di sicurezza (e non gia’ di sanzione)… con finalita’ preventiva nel senso che la stessa va disposta quando la disponibilita’ della cosa puo’ indurre il reo a commettere nuovi ed ulteriori reati (come e’ assolutamente da ritenere nel caso di specie in cui il veicolo e’ appositamente modificato per effettuare servizi di espurgo e l’appellante – soggetto non estraneo al reato – e’ una societa’ attiva nel settore dei servizi ecologici”.
La confisca obbligatoria e’ stata introdotta per la fattispecie del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260, solo con la modifica introdotta con la L. n. 68 del 2015; norma non in vigore, quindi, al momento della commissione del reato ((OMISSIS)) ne’ alla data della sentenza di appello (19/01/2015).
Inoltre la confisca e’ pur sempre una sanzione penale (carattere sanzionatorio), e quindi puo’ essere disposta solo con una decisione di condanna (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 259), come gia’ determinato dalla Corte di Cassazione con la decisione n. 23081/2008, 3 Sezione.
La decisione impugnata e’ in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto. La confisca della cosa che e’ servita a commettere il reato, e la confisca del prezzo del reato, disciplinata dall’articolo 240 c.p., comma 2, sono giuridicamente diverse, e quindi il richiamo alla giurisprudenza (da parte dei provvedimenti in oggetto, della Corte di appello e del Tribunale del riesame) delle S.U. 31617/2015 risulta inconferente.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato, e l’ordinanza impugnata deve annullarsi senza rinvio, con la restituzione di quanto in sequestro, autocarro Fiat Iveco Magirus, Tg. (OMISSIS).
Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, puo’ disporre, a norma dell’articolo 240 c.p., comma 2, n. 1, la confisca del prezzo e, ai sensi dell’articolo 322 ter c.p., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilita’ dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 – dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 26443401).
La confisca del prezzo e del profitto del reato puo’ essere disposta anche – nelle ipotesi delineate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione – quando il reato e’ dichiarato estinto per prescrizione.
Cosa diversa e’ la confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato (non del prezzo e del profitto del reato). Ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 1, “Nel caso di condanna, il giudice puo’ ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”.
Invece ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 2 “E’ sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato…”.
Per il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260, comma 4 bis, (comma introdotto con la L. n. 68 del 2015, articolo 1, comma 3):
“E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato…”.
Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260, comma 4 bis, in relazione alla sua natura di norma che disciplina un aspetto sanzionatorio, non puo’ trovare applicazione ai casi precedenti (articolo 2 c.p., e articolo 7, CEDU, vedi Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Grande camera, 17/09/2009, caso Scoppola, nr. Ricorso 10249/03). E comunque la stessa non disciplina espressamente l’ipotesi della prescrizione.
3. 1. La natura della confisca e’ stata gia’ ampiamente analizzata da questa Corte di Cassazione relativamente alla fattispecie prevista nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 259, comma 2, che prevede: “Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui all’articolo 256 e articolo 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.
Non puo’ inoltre essere disposta la confisca dell’area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), ne’ a norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, ne’ a norma dell’articolo 240 c.p., comma 2, (Sez. 3, n. 37548 del 27/06/2013 – dep. 13/09/2013, Rattenuti, Rv. 25768701; vedi anche per la confisca ex L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, Sez. 5, n. 25475 del 24/02/2015 – dep. 17/06/2015, Prestanicola e altri, Rv. 26390401).
La Corte, in questo caso, ha affermato chiaramente che la confisca in oggetto (equiparabile alla confisca del mezzo di trasporto, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260, vedi Sez. 3, n. 4746 del 12/12/2007 – dep. 30/01/2008, Rocco, Rv. 23878401) ha natura sanzionatoria e quindi la stessa non puo’ trovare applicazione nelle ipotesi di prescrizione, ma solo con la condanna: “Si e’ anche rilevata la natura obiettivamente sanzionatoria della misura di sicurezza in esame, definita una forma di “rappresaglia legale” nei confronti dell’autore del reato, finalizzata a colpirlo nei suoi beni (sent. 24659/2009, cit.)… Non e’ pertanto corretta la conclusione cui perviene la Corte del merito la quale, richiamando alcuni casi in cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legislatore ha ritenuto applicabile la misura di sicurezza patrimoniale pur in presenza della prescrizione del reato (contrabbando e lottizzazione abusiva) ha ritenuto di confermare la statuizione del primo giudice sul punto sulla base del mero accertamento della sussistenza del fatto. Dunque la declaratoria di improcedibilita’ per intervenuta prescrizione del reato precludeva in ogni caso l’applicabilita’ della misura di sicurezza, che deve pertanto essere revocata”.
4. Puo’, quindi, esprimersi il seguente principio di diritto: “La confisca del mezzo di trasporto, utilizzato per la commissione del reato di traffico illecito di rifiuti (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260), non puo’ trovare applicazione nelle ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, ma solo nelle ipotesi di condanna o di decisione ex articolo 444 c.p.p., come espressamente previsto nell’articolo 240 c.p., comma 1, (e anche dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 259, comma 2); inoltre la disposizione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260, comma 4 bis, introdotta con la L. n. 68 del 2015 non puo’ avere effetto retroattivo, ex articolo 2 c.p. e articolo 7 CEDU”.
5. L’istanza della difesa di trattazione del procedimento nelle forme dell’articolo 127 c.p.p. e’ stata rigettata, come da provvedimento a verbale, in quanto la fissazione del procedimento e’ antecedente al 3/08/2017, e quindi, in conformita’ alle linee guida del Primo presidente della Suprema Corte di Cassazione, il procedimento prosegue con le forme previste dall’articolo 611 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed ordina la restituzione di quanto in sequestro (autocarro Fiat Iveco Magirus tg (OMISSIS)) all’avente diritto, mandando alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *