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4. Il motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della motivazione di diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
Rileva il Collegio che il giudice dell’impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell’assenza di elementi positivi per concederle, richiamando anche i precedenti penali, seppur risalenti, l’intensita’ del dolo, la reiterazione delle condotte.
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello si e’ attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato.
Come questa Corte ha piu’ volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilita’ di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entita’ del reato e della capacita’ a delinquere dello stesso, sicche’ il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Il riconoscimento o meno di tale circostanza e’ un giudizio di fatto che compete alla discrezionalita’ del giudice, sottratto al controllo di legittimita’, in presenza di congrua motivazione.
Peraltro, nel menzionato giudizio, il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato e alle modalita’ di esecuzione del reato puo’ essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).
5. Sulla scorta di tali principi, si appalesano prive di base solida le doglianze mosse dal ricorrente laddove la Corte territoriale, in risposta ai motivi d’appello, ha evidenziato l’insussistenza di elementi di segno positivo suscettibili di giustificare la reclamata mitigazione sanzionatoria, ed ha positivamente evidenziato gli elementi di segno negativo costituiti dalla reiterazione delle condotte, l’intensita’ del dolo e l’irrilevanza della dedotta crisi di liquidita’ nonche’ l’irrilevanza dell’intervenuto fallimento che non vale ad incidere sulla valutazione del dolo, oltre ai precedenti penali pur risalenti, argomentazioni che non possono ritenersi ictu oculi illogiche e che non sono, pertanto, scrutinabili in questa Sede.
6. Infine, non puo’ essere dichiarata la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso inammissibile.
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