Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 20 ottobre 2017, n. 48341. La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza nei confronti dell’imputato

La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza nei confronti dell’imputato, richiamando anche eventuali precedenti penali, seppur risalenti, l’intensità del dolo, la reiterazione delle condotte. Le circostanze attenaunti generiche hanno infatti lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato sulla base dfi situazioni che incidano effettivamente sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità delinquenziale dell’incolpato: il riconoscimento o meno di tali circostanze richiede un giudizio di fatto che compete alla discrezionalità del giudice e che è sottratto al controllo di legittimità in presenza di congrua motivazione.

Sentenza 20 ottobre 2017, n. 48341
Data udienza 18 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/12/2016 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 dicembre 2016, la Corte d’appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato (OMISSIS), quale legale rappresentante di (OMISSIS), in ordine al reato di cui all’articolo 81 c.p., comma 2 e Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per il periodo dicembre 2006, gennaio-dicembre 2007, gennaio 2008, giugno-ottobre 2008, dicembre 2008 e gennaio-aprile 2009, previa dichiarazione di non doversi procedere per le omissioni fino a febbraio 2009, per essere i reati estinti per prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta, per le residue omissione di marzo 2009 e aprile 2009, in giorni 20 di reclusione e Euro 80,00 di multa.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’articolo 62-bis e 133 c.p. per avere la Corte d’appello negato il riconoscimento delle menzionate attenuanti limitandosi ad enunciare l’assenza di elementi positivi per riconoscerle, senza procedere alla valutazione oggettiva e soggettiva del fatto e le condizioni personali dell’imputato tali da giustificare una diminuzione della pena, avendo unicamente rilevato la presenza di precedenti penali senza valutare che il dissesto e il fallimento non era situazione da valutare per la concedibilita’ delle predette circostanze.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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