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Il provvedimento, emesso in totale dispregio dell’indicazione della Corte di Cassazione, sarebbe allora non solo illogico ma addirittura abnorme, avendo del tutto omesso la verifica della condotta colposa o meno del ricorrente, e avendo ritenuto sufficiente la gravita’ indiziaria ab origine considerata, del tutto ignorando quanto successo dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare.
In particolare la Corte d’Appello avrebbe ribadito il ruolo primario delle dichiarazioni della persona offesa ai fini dell’emissione del provvedimento cautelare, dichiarazioni tuttavia ritenute inidonee a fondare un giudizio di responsabilita’ penale nei confronti del ricorrente, in quanto assolutamente e pacificamente inattendibili (dalla sentenza di assoluzione).
Nel provvedimento impugnato neppure si sarebbe tenuto conto del fatto che le testimonianze e i tabulati telefonici riferibili al (OMISSIS) lo avessero collocato nella propria abitazione al momento del verificarsi del fatto di reato (alibi).
Quanto specificamente ai rapporti tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata all’evidenza degli stessi, senza tuttavia metterli in correlazione col fatto concreto, e senza motivare in ordine alle circostanze per cui i suddetti rapporti non trovassero una giustificazione in un alveo affettivo o amicale, ma si traducessero in una manifestazione collusiva all’intento criminale.
Evidenzia sul punto il ricorrente come la sua frequentazione con l’ (OMISSIS) non sia mai stata celata al Giudice procedente, avendo egli stesso, incensurato ed ignoto alle forze di polizia, fondato la propria difesa proprio sul fatto che il suo intervento sul luogo dove l’ (OMISSIS) avrebbe tenuto bloccato (OMISSIS) fosse motivata dai pregressi rapporti di amicizia con l’ (OMISSIS), allo scopo, peraltro, di far desistere quest’ultimo dal proprio intento criminoso.
Ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Dr. Giuseppe Corasanti, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con memoria ha chiesto l’inammissibilita’ o, in subordine, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso e’ fondato, e l’ordinanza deve annullarsi con rinvio alla Corte di appello di Firenze, per nuovo giudizio.
Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, puo’ essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purche’ il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneita’ ad essere interpretate come indizi di complicita’, in rapporto al tipo e alla qualita’ dei collegamenti con tali persone, cosi’ da essere poste quanto meno in una relazione di concausalita’ con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397).
La stessa sentenza della Corte di Cassazione del 9 settembre 2015, rinviando la causa al Giudice dell’Appello, aveva chiesto di motivare in ordine agli elementi specifici che consentissero di collegare la condotta del ricorrente ai reati di lesioni e sequestro di persona contestatigli.
La Corte d’Appello di Firenze, invece, si e’ limitata a ribadire l’idoneita’ degli indizi a giustificare l’emissione dell’ordinanza cautelare, effettuando una mera elencazione degli elementi posti alla base della stessa, ed omettendo di procedere all’analisi demandata dalla Suprema Corte; che consisteva, in particolare, nello specificare in che misura, e in che termini, il (OMISSIS) avrebbe dato causa alla detenzione per sua grave colpa.
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