Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 dicembre 2017, n. 56441. Per il compenso liquidato all’amministratore giudiziario di beni sequestrati

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Si e’, infatti, rilevato che, la prestazione professionale ha carattere unitario e deve, ai fini della liquidazione degli onorari, essere unitariamente considerata, ma il carattere unitario deve essere rapportato ai singoli gradi attraverso i quali si e’ svolto il giudizio ed alle singole cause, con la conseguenza che, in caso di successione di tariffe, l’onorario, deve essere liquidato in base alla tariffa vigente al momento della pronuncia che conclude ciascun grado del giudizio, perche e’ in quel momento che si esaurisce la corrispondente prestazione difensiva ed il diritto al compenso diventa esigibile (Corte di cassazione, S3zioni unite civili, 3 ottobre 1964, n. 2493).
Infatti, come e’ stato, d’altra parte, ancora di recente ulteriormente ribadito, il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata, di cio’ non si e’ mai in passato dubitato, quando si e’ trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacche’ sempre in siffatti casi si e’ sempre fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si e’ esaurita (Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 12 ottobre 2012, n. 17406, oltre agli ulteriori richiami giurisprudenziali ivi evocati).
Ritenuto che tali principi, in ragione della evidente analogia di materia, possano essere tranquillamente applicati anche al caso in esame, atteso che anche nella ipotesi di gestione di un bene da parte dell’amministratore giudiziario e’ corretto fare riferimento ad una attivita’ di carattere professionale che deve essere considerata non atomisticamente ma in senso complessivo, non diversamente da quella svolta in sede di difesa in giudizio da parte dell’avvocato (categoria professionale i cui appartenenti, non a caso, ben possono essere investiti della qualifica di amministratore giudiziario e dei relativi compiti), osserva la Corte che anche in questo caso, premessa la gia’ acquisita necessita’ di riferirsi per la determinazione dei compensi alle tariffe vigenti per la categoria professionale interessata, deve concludersi nel senso che la individuazione della tabella pertinente vada eseguita, ove l’incarico si sia svolto diacronicamente sotto la vigenza di tabelle diverse succedutesi nel tempo, attraverso la utilizzazione della tabella applicabile al momento in cui l’incarico si e’ esaurito o si e’, comunque, concluso.
E’, peraltro evidente che nella determinazione dei compensi il giudice liquidatore avra’ la possibilita’ di esercitare la propria discrezionalita’, nei limiti delle forcelle di valore previste dalla tabella professionale di riferimento, valutando – onde meglio calibrare, fra un minimo ed un massimo astrattamente previsti, l’importo del compenso in questione, e giusta la previsione del ricordato L. n. 575 del 1965, articolo 2-octies (ove, come nel presente caso, non sia applicabile alle fattispecie, ratione temporis, quanto previsto dal Decreto Ministeriale 7 ottobre 2015, n. 177, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di modalita’ di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell’Albo di cui al Decreto Legislativo 4 febbraio 2010, n. 14”, emanato in attuazione, appunto, della previsione contenuta nel citato Decreto Legislativo n. 14 del 2010, articolo 8, a sua volta istitutivo dell’Albo degli amministratori giudiziari) – oltre al valore commerciale dei beni patrimoniali amministrati, anche la qualita’ e la complessita’ dell’opera prestata dall’amministratore, la sollecitudine dimostrata dal medesimo ed i risultati da lui ottenuti nella gestione dei beni oggetto del suo incarico, potendo in tal modo modulare l’importo dell’effettivo compenso alla reale materialita’ della opera di volta in volta prestata dal professionista.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, la ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti debbono essere nuovamente trasmessi alla Corte di appello di Reggio Calabria, che, in diversa composizione personale, provvedera’ nuovamente, in attuazione dei principi dianzi esposti, alla liquidazione dei compensi spettanti al ricorrente per la attivita’ da lui svolta in qualita’ di amministratore giudiziario nell’ambito del procedimento di prevenzione n. 15/08 RGMP aperto di fronte al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria.

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