Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 dicembre 2017, n. 56441. Per il compenso liquidato all’amministratore giudiziario di beni sequestrati

Per il compenso liquidato all’amministratore giudiziario di beni sequestrati l’individuazione della tabella pertinente va eseguita, ove l’incarico si sia svolto diacronicamente sotto la vigenza di tabelle diverse succedutesi nel tempo, attraverso la utilizzazione della tabella applicabile al momento in cui l’incarico si è esaurito o si è, comunque, concluso.

Sentenza 19 dicembre 2017, n. 56441
Data udienza 23 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 3/16 della Corte di appello di Reggio Calabria del 23 ottobre 2015;
letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa FILIPPI Paola, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio dopo che questa Corte di cassazione, con sentenza, n. 21550 del 20 15, aveva annullato la precedente ordinanza del (Ndr: testo originale non comprensibile) con la quale era stato rigettato da parte della medesima Corte territoriale il reclamo presentato da (OMISSIS); nella qualita’ di amministratore giudiziario di un compendio di beni sequestrati nell’ambito del procedimento di prevenzione n. 15/08 RGMP, avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato il compenso per le prestazioni da lui svolte nella predetta veste, ha, con ordinanza del 23 ottobre 2015, solo parzialmente accolto il reclamo presentato dal (OMISSIS), elevando, pertanto, il valore del compenso a lui spettante, portandolo da Euro 1.080,00, ad Euro 3.620,00, rigettando, tuttavia, il reclamo nel resto.
Nel provvedere nel senso dianzi riassunto la Corte reggina, dopo una amplissima ricostruzione delle vicende presupposte e delle loro precedenti fasi processuali, ha rilevato che – pur dovendosi applicare ai fini della determinazione dei compensi spettanti al (OMISSIS), in ottemperanza alla ricordata sentenza n. 21550 del 2015, non le informali tabelle in uso presso l’ufficio giudiziario liquidatore ma, essendo l’interessato soggetto che svolge un’attivita’ inquadrata nell’esercizio di una professione in relazione alla quale sono previste delle tariffe professionali fissate con atto di carattere normativo, gli importi dei compensi indicati da dette tariffe – per la concreta quantificazione di siffatti importi si sarebbe dovuto, tuttavia, fare riferimento alle tabelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1997 e non a quelle disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 169 del 2010, come indicato dal ricorrente, in quanto il parametro di riferimento deve intendersi commisurato agli importi elencati nelle tabelle vigenti al momento della esecuzione delle operazioni connesse allo svolgimento delle mansioni di amministratore giudiziario e non a quelle vigenti al momento della cessazione dell’incarico.
Avverso detta ordinanza ha interposto nuovamente ricorso per cassazione il (OMISSIS), affidandolo ad un solo articolato motivo nel quale ha lamentato, in sintesi, il fatto che la Corte di appello abbia ritenuto di dovere liquidare i compensi a lui spettanti applicando le tabelle professionali relative al momento in cui l’incarico e’ stato conferito e non quelle riferite al momento in cui esso e’ cessato.
Con memoria depositata in data 9 marzo 2017 si e’ costituito di fronte a questa Corte di cassazione il Ministero della Economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata.

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