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3.2.1. – L’ambito applicativo della depenalizzazione attuata dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016, e’ individuato dalla Legge di delegazione n. 67 del 2014, in base a due diversi criteri di selezione: il primo, di carattere formale, legato al tipo di trattamento sanzionatorio; il secondo, di carattere sostanziale, dipendente dal riconoscimento che determinati comportamenti puntualmente individuati, pur mantenendo il carattere illecito, non sono piu’, tuttavia, ritenuti meritevoli di pena, potendo essere sanzionati in via amministrativa. Il primo criterio, applicabile nel caso di specie, e’ previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge delega, fa riferimento a “tutti i reati per i quali e’ prevista la sola pena della multa o dell’ammenda” e costituisce una clausola generale di depenalizzazione cd. “cieca” – gia’ in passato utilizzata dal legislatore – al fine di individuare i reati meno gravi, dal momento che il loro trattamento sanzionatorio non prevede pene restrittive della liberta’ personale, quali l’arresto o la reclusione. Ed e’ evidente che il legislatore delegante ha inteso riferirsi alla pena principale, che esprime il nucleo essenziale del disvalore del fatto, e non anche alle eventuali pene accessorie, le quali potrebbero essere previste anche per fattispecie punite con la sola pena pecuniaria, perche’ lo scopo della riforma e’ quello di deflazionare il piu’ possibile il sistema penale, sostanziale e processuale. Il legislatore delegato ha ritenuto di non comminare sanzioni accessorie per gli illeciti risultanti dalla clausola generale di depenalizzazione c.d. “cieca”, solo per la difficolta’ di formulare, sia sul piano redazionale che di compatibilita’ con i limiti derivanti dalla delega, una disposizione altrettanto generale di conversione delle (eventuali) originarie pene accessorie, e non perche’ le fattispecie con pena accessoria fossero da ritenere escluse dalla depenalizzazione. L’articolo 4, comma 1, del decreto prevede, invece, le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attivita’ da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi, nel caso di reiterazione specifica di uno dei seguenti illeciti depenalizzati: articolo 668 c.p.; L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 171 quater; Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 28, comma 2. Al comma 2, e’ previsto che, allo stesso modo, provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 24, a decidere su una delle violazioni indicate nel comma 1. Il quadro e’ completato dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 8, comma 3, Secondo cui “Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto (…) non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”. Le sanzioni accessorie sono, dunque, espressamente prese in considerazione solo per alcune delle fattispecie oggetto di depenalizzazione nominativa; depenalizzazione in relazione alla quale esse non hanno comunque efficacia preclusiva.
3.2.2. – Non puo’ essere condivisa, dunque, l’affermazione del Tribunale secondo cui la previsione della sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio della professione esclude il reato previsto dal Decreto Legislativo n. 219 del 2006, articolo 147, comma 3, dall’ambito della depenalizzazione operata dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016, perche’ la depenalizzazione c.d. “cieca”, che coinvolge tale disposizione, opera sul semplice presupposto che la pena principale abbia carattere pecuniario, restando del tutto irrilevante la pena accessoria.
4. – Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti all’autorita’ competente all’eventuale irrogazione di sanzioni ammnistrative, ai sensi del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 7, comma 1, e articolo 9, comma 1. Tale autorita’ deve essere individuata in quella competente “ad irrogare le altre sanzioni amministrative gia’ previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse”, ovvero nell’AIFA (Agenzia italiana del farmaco), secondo quanto disposto in tal senso dal Decreto Legislativo n. 17 del 2014, articolo 2, comma 7.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il fatto contestato non e’ previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti all’AIFA.

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