Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 ottobre 2017, n. 47589. Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi li abbia commessi con il foglio rosa

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3. Il ricorso e’ fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio limitatamente all’applicazione della sospensione della patente di guida che deve escludersi.
Con la decisione della Cassazione, sezione 4, n. 35384 del 2013 e’ stata annullata la precedente sentenza di patteggiamento per la mancata applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida, relativamente al reato di cui all’articolo 186 bis C.d.S., comma 1, lettera A, (tasso di alcol 1,97 g/l). Nella decisione della Cassazione non si rappresenta il solo possesso del foglio rosa al momento della commissione del reato (circostanza, in fatto, che e’ risultata solo con la sentenza oggi impugnata del Tribunale).
Il Tribunale di Cosenza applicava la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 4, rilevando come “la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida (che si riferisce a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, Cass. sez. F. n. 32806/11), non può essere applicata solo in ipotesi di inesistenza della patente o di altro titolo abilitativo alla guida, giacche’ mai conseguita (non potendo in tale caso esplicare la sua peculiare finalita’ special preventiva), ipotesi questa non ricorrente nel caso in esame nel quale il (OMISSIS), gia’ titolare di foglio rosa al momento dei fatti, ha successivamente conseguito regolare patente di guida”.
In fatto, quindi, e’ accertato che al momento dei fatti il ricorrente non aveva la patente ma solo il foglio rosa.
Il Tribunale applica la sospensione della patente di guida perche’ la stessa e’ stata successivamente conseguita.
Orbene “Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne’, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso” (Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002 – dep. 29/03/2002, Fugger, Rv. 22103901; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 4, n. 36580 del 18/09/2006 – dep. 04/11/2006, Fiolo, Rv. 23537201 e Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013 – dep. 06/05/2013, Cotogna, Rv. 25508101).
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (in dottrina queste sanzioni sono state definite come sanzioni di “una natura intermedia tra le sanzioni penali e le sanzioni amministrative”, per le quali si e’ proposta la denominazione di “sanzioni penali amministrative”, in contrapposto alle classiche sanzioni penali criminali) può intervenire solo se il reato e’ stato commesso da chi era in possesso della patente, al momento della commissione del fatto. Il foglio rosa non può ritenersi equivalente alla patente (abilitazione alla guida patente – conseguita solo successivamente al fatto reato).
Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita, o a chi li abbia commessi con il foglio rosa (nella specie la patente e’ stata successivamente conseguita)”.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sospensione della patente di guida che esclude.

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