Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 febbraio 2018, n. 7709. Gli imprenditori rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti o dei preposti

segue pagina antecedente
[…]

Quanto poi al vizio del travisamento della prova dichiarativa, invocato dalla difesa, si ha quando abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformita’ tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto: non sussiste invece detto vizio laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Cass. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774, Del Gaudio e altri).

3. Tutti i motivi con i quali si deduce il travisamento della prova sono manifestamente infondati.

3.1. Quanto al primo motivo, va osservato che nella motivazione della sentenza il giudice ha attribuito rilievo soprattutto alle dichiarazioni rese (OMISSIS) e (OMISSIS) e ha rappresentato che entrambi, in modo concorde e coerente, hanno riferito che “… in epoca compatibile con il rinvenimento dei rifiuti (aprile 2015), (OMISSIS) aveva chiesto al manutentore (OMISSIS), al termine dei lavori di ristrutturazione di alcune camere dell’albergo, di svuotare un furgone dalla moquette e dalle macerie che si trovavano sul cassone e di gettare tali rifiuti nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati. Alla richiesta, udita anche dalla (OMISSIS), seguiva un rifiuto del (OMISSIS), consapevole che tale pratica era vietata. (OMISSIS) replicava allora di non avere i soldi per smaltire correttamente i rifiuti”.

Dalla lettura del passo della motivazione, non fedelmente riportato nel ricorso, emerge allora che il dato temporale – aprile 2015 – si riferisce al colloquio tra il ricorrente ed il manutentore (OMISSIS) e non al ritrovamento dei rifiuti, indicato comunque precisamente nella sentenza, pochi righi prima, nel 22 febbraio 2016, sia con riferimento alla deposizione del teste (OMISSIS) che alla data del verbale di sequestro. Nessun travisamento della prova e’ stato quindi commesso quanto alla data del ritrovamento dei rifiuti, tenuto conto della complessiva motivazione della sentenza.

3.2. Del tutto irrilevante e’ poi la questione sollevata dalla difesa se sia stato trovato un frammento o la scatola intera perche’ nella sentenza non e’ mai indicato che lo sversamento di rifiuti sia avvenuto in estate e non in epoca prossima al ritrovamento.

3.3. Nessun travisamento e’ poi avvenuto quanto alla deposizione del teste (OMISSIS) perche’ e’ lo stesso ricorrente che riporta in nota le dichiarazioni rese dal teste nelle indagini preliminari e confermate in dibattimento; dichiarazioni che hanno un contenuto analogo a quello riportato nella sentenza.

3.4. Quanto alle dichiarazioni di (OMISSIS), deve rilevarsi che la questione, per come dedotta, non rientra nell’ambito del vizio del travisamento della prova perche’ riguarda non il significante, ma il significato, cioe’ il valore probatorio delle affermazioni della teste. Cio’ emerge proprio dal ricorso che riporta le frasi della teste sull’aver assistito ad una discussione avente ad oggetto i rifiuti.

4. Contrariamente poi a quanto afferma la difesa sia nel primo che nel secondo motivo, nella motivazione sono indicate due fonti di prova in base alle quali il giudice ha ritenuto provato che tutti i rifiuti rinvenuti e sottoposti a sequestro siano stati prodotti durante i lavori di ristrutturazione dell’albergo.

Le due prove indicate dal giudice sono il rinvenimento di un frammento del cartone con l’intestazione dell’hotel e la deposizione della teste (OMISSIS) che ha riconosciuto i rifiuti come quelli prodotti durante la ristrutturazione.

Dunque, vi e’ anche una ulteriore fonte di prova, la teste (OMISSIS), non menzionata dalla difesa, che supera anche le incertezze nell’attribuzione delle piastrelle indicate dalla difesa e riferite al teste di p.g., nel motivo 2.

Pertanto, la mancata valutazione del passaggio della testimonianza del teste (OMISSIS) non e’ rilevante, avendo il giudice individuato un’altra fonte di prova, la deposizione della (OMISSIS), sul punto neanche esplicitamente contestata dalla difesa.

5. Alcuna rilevanza ha poi l’omessa valutazione, ritenuta dalla difesa, dei documenti che dimostrerebbero che i lavori sono stati completati da tale (OMISSIS), il quale poi, incaricato dello sversamento in discarica dei rifiuti, avrebbe carpito la buona fede dell’ (OMISSIS).

Va rilevato infatti che tale ricostruzione alternativa non determinerebbe l’assenza di responsabilita’ per la contravvenzione contestata in quanto gli imprenditori rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti o dei preposti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (cfr. Cass. Sez. 3, n. 40530 del 11/06/2014, Rv. 261383, Mangone e altro).

6. Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ si chiede alla Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio sulla attendibilita’ della testimone laddove la valutazione della credibilita’ del teste rappresenta una questione di fatto che, come tale, non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni.

Contraddizioni manifeste che non si rinvengono perche’ il passaggio della motivazione riporta in realta’ un obbligo, di legge per gli imprenditori quanto allo smaltimento dei rifiuti.

7. Il quarto motivo, indicato al punto 3 del ricorso, nel quale la difesa afferma l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, da pagina 12, e’ del tutto inammissibile perche’ e’ tutto formulato solo con deduzioni di fatto prive di ogni riferimento alla motivazione della sentenza; dunque, e’ anche assente il requisito della specificita’ estrinseca.

8. Il quinto motivo sulla quantificazione della pena e’ inammissibile.

8.1. Il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e’ soggetto da un lato all’obbligo di motivazione e dall’altro all’uso di precisi parametri di riferimento (articolo 133 c.p.), di natura sia oggettiva, perche’ ancorati alla gravita’ del reato, che soggettiva, relativi alla capacita’ a delinquere del reo. Per le pene pecuniarie, ulteriori parametri di valutazione sono stabiliti nell’articolo 133 bis c.p.. Cio’ affinche’ si giunga ad una pena, in ragione del parametro costituzionale, fortemente individualizzata in rapporto con le caratteristiche personali dei soggetti destinatari (C. cost. n. 50 del 1980) e all’obiettivo della rieducazione del condannato (C. cost. n. 183 del 2011).

L’obbligo di motivazione e’ previsto dall’articolo 132 c.p. ed impone al giudice di indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale.

Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione il giudice di merito che enunci, anche sinteticamente, la valutazione di uno (o piu’) dei criteri indicati nell’articolo 133 c.p.; non e’ necessaria un’analitica esposizione dei criteri adottati, pur non potendosi far ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla entita’ del fatto e alla personalita’ dell’imputato (Cass., Sez. 6, 18/11/1999 – 9/03/2000, n. 2925).

Pero’, il dovere per il giudice di una specifica motivazione e’ stato ancorato allo scostamento dal minimo edittale. E’ stato ritenuto che l’uso del potere discrezionale del giudice, nella graduazione della pena, e’ insindacabile nei casi in cui la pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia applicata in misura media e, ancor piu’, se prossima al minimo, essendo sufficiente in tali casi richiamare criteri di adeguatezza, congruita’, non eccessivita’, di equita’ e simili.

Cio’ dimostra che il giudice ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 rv. 265283, Scaramozzino: In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p.).

Di recente, la sentenza della sez. 3 della Corte di Cassazione n. 38251 del 2016 (Rv. 267949, Rignanese e altro) ha affermato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo e’ desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena.

8.2. Orbene, nel caso in esame, il giudice si e’ tenuto ben al di sotto della media edittale ed ha correttamente motivato la determinazione della pena, oltre che per la natura non pericolosa dei rifiuti, per la massa di rifiuti, di dimensioni non eccessive.

Ha dunque adoperato il criterio della gravita’ del reato per la determinazione della pena.

La difesa in realta’ pone una censura inammissibile perche’ mira ad una nuova valutazione della congruita’ della pena: inammissibile perche’ nel giudizio di cassazione puo’ valutarsi solo se la determinazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142).

9. E’ invece fondato il quinto motivo sulla mancanza di motivazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena.

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, quando l’imputato, nel processo di primo grado, ne faccia richiesta in sede di conclusioni (come risulta sia effettivamente accaduto nel caso di specie, nel quale il difensore ha chiesto l’applicazione dei benefici di legge), il giudice ha comunque il dovere di spiegare le ragioni per le quali ritiene di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. Cass. Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa, Rv. 253057), a meno che il beneficio non sia concedibile per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto (Cass. Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583; Cass. Sez. 6, n. 20383 del 21/04/2009, Bomboi, Rv. 243841, con richiamo, in motivazione, ad ulteriori precedenti).

Nel caso in esame il Tribunale ha omesso di pronunciarsi del tutto sulla richiesta dell’imputato e poiche’ non risultano, ne’ dalla lettura della sentenza, ne’ dal certificato penale, fatti astrattamente ostativi alla concessione del beneficio, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla omessa valutazione della richiesta della sua concessione con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio sul punto.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilita’ o meno all’imputato del beneficio richiesto.

Ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., comma 2 va dichiarata irrevocabile la sentenza impugnata quanto all’affermazione di responsabilita’ del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Aosta.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile la sentenza impugnata quanto all’affermazione di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., comma 2.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *