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Si tratta di una circostanza rilevante perche’ l’imputato e’ stato condannato per tutto il materiale rinvenuto mentre non tutto proviene dall’albergo del ricorrente; inoltre, se l’ (OMISSIS) avesse realmente effettuato lo scarico non avrebbe riconosciuto in buona fede la moquette e la scatola e neppure dato indicazioni su colui che avrebbe dovuto provvedere allo smaltimento del materiale se gli avesse ordinato uno smaltimento illegale.
La difesa quindi ha osservato che il giudice non ha dato alcun rilievo al fatto che l’ (OMISSIS) ha querelato il (OMISSIS) e la (OMISSIS) per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari tanto che li ha ritenuti attendibili.
In ogni caso, secondo la difesa, non e’ emersa la prova della penale responsabilita’ dell’imputato perche’ nessuno ha visto chi ha effettuato lo scarico (se il ricorrente, terzi da lui incaricati o altro), e per il contenuto delle dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), gia’ prima riportate.
3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di contraddittorieta’ della motivazione rispetto alla valutazione di falsita’ delle dichiarazioni della teste (OMISSIS), moglie del ricorrente, perche’ in contrasto con le prove acquisite in dibattimento.
La difesa ha rilevato che le dichiarazioni della teste (OMISSIS) sono documentalmente riscontrate quanto ai manutentori ( (OMISSIS) nel 2014 e (OMISSIS) detto (OMISSIS) nel 2015; cfr. i documenti prodotti dalla difesa), che si occupavano anche dello smaltimento (sul punto cfr. la deposizione della teste (OMISSIS), quanto ai conferimenti in discarica da parte di (OMISSIS)), sui materiali tolti nel corso dei lavori. La difesa ha rilevato che la frase ritenuta falsa e’ in realta’ un giudizio espresso dalla teste che riteneva che i piatti doccia potessero essere smaltiti in discarica e pertanto non puo’ ritenersi falso.
La difesa (pagine 11 e 12 del ricorso) ha quindi effettuato la sua ricostruzione del fatto, ritenendo l’ultimo manutentore ( (OMISSIS)) l’autore dello sversamento dei rifiuti.
4. Con il quarto motivo di ricorso (punto 3, pagine 12-15) la difesa ha affermato l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, del dolo o della colpa, non essendo emerso che il ricorrente sia l’autore materiale dello sversamento, o abbia incaricato terzi di effettuarlo ne’ che lo sversamento sia avvenuto per un suo difetto di vigilanza, avendo il ricorrente creduto in buona fede a (OMISSIS) quanto allo sversamento in discarica da quest’ultimo effettuato.
5. Con il quinto motivo la difesa ha dedotto l’errore del giudice nella determinazione della pena e nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Rileva la difesa di aver chiesto il minimo della pena ed i benefici di legge; invece l’imputato e’ stato condannato all’ammenda di Euro 9.000 senza sospensione condizionale della pena, cio’ nonostante il ricorrente, gia’ prima del dibattimento, avesse provveduto allo smaltimento del materiale rinvenuto, come emerge dai documenti allegati al ricorso. Essendo l’imputato incensurato, trattandosi di rifiuti non pericolosi, avendo l’imputato smaltito i rifiuti, poteva essere irrogato il minimo della pena o applicata la sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, con il quale la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge, e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 581 c.p.p. perche’ non e’ stato indicato in cosa sia consistita la violazione di legge e neanche quali siano le norme violate.
2. La difesa ha qualificato travisamento del fatto il vizio in cui e’ incorso il giudice: il travisamento del fatto non e’ pero’ in alcun modo deducibile nel giudizio di legittimita’, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv. 253099).
In realta’, facendo riferimento alla mancata valutazione di prove o alla errata indicazione in motivazione delle prove acquisite, la difesa ha inteso dedurre il vizio del cd. travisamento della prova che, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), puo’ essere invocato quale vizio della motivazione sotto i profili della contraddittorieta’ o illogicita’ manifesta.
Il c.d. travisamento della prova si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (quest’ultimo e’ indicato anche quale fenomeno della prova omessa, rilevante e decisiva, cioe’ del vizio di omessa pronuncia rispetto a un significativo dato processuale o probatorio).
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 3, n. 3141 del 10/12/2013, Rv. 259310, D.V.), anche a seguito della modifica dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione rimane circoscritto al controllo di sola legittimita’; la possibilita’, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorieta’ o la manifesta illogicita’ della motivazione anche da altri atti del processo non le conferisce il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, bensi’ quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova omessa o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata.
Anche di fronte alla previsione di un ampliamento dell’area entro la quale il controllo sulla motivazione deve operare, non e’ mutata la natura del sindacato di legittimita’ che e’ limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non puo’ comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile; per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del giudice del merito.
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