Non basta affermare l’amenità del luogo e l’irradiazione solare per far scattare il danno al proprietario dell’appartamento sottostante, quale parte civile, per il sottotetto abusivo
Sentenza 15 febbraio 2018, n. 7278
Data udienza 9 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enri – Rel. Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/6/2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Mengoni Enrico;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Dott. Tocci Stefano, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/6/2014, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 2/10/2009 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) ed (OMISSIS), per esser i reati loro ascritti estinti per prescrizione; confermava le statuizioni civili.
2. Propone ricorso per cassazione l’ (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e difetto di motivazione in punto di responsabilita’. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna senza considerare gli argomenti difensivi ed i testi a discarico (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano riferito dell’effettiva preesistenza del locale poi indicato nella progettazione che si assume falsa. Ancora, la sentenza non avrebbe valutato che, attraverso la prima delle due pratiche edilizie in esame – a contenuto del tutto veritiero – non sarebbe stato ottenuto alcun provvedimento dall’autorita’ comunale (la concessione in sanatoria sarebbe stata rilasciata nell’ambito della seconda procedura), si’ da non potersi configurare il delitto contestato nei termini del falso per induzione. L’avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, inoltre, impedirebbe di configurare il reato di cui all’articolo 483 c.p., attestando – i grafici – una situazione reale;
– violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alle statuizioni civili, che sarebbero state confermate pur difettando qualsivoglia prova di un danno patito dalle parti civili costituite; al riguardo, peraltro, non potrebbe esser condiviso l’assunto – di cui alla sentenza – in forza del quale sarebbe sufficiente un danno potenziale, del quale, peraltro, l’istruttoria non avrebbe fornito alcuna conferma.
Si chiede, pertanto, l’annullamento della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Con riguardo alla prima doglianza, che di fatto invoca l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2 (attesa la gia’ dichiarata prescrizione di tutti i reati), osserva il Collegio che la stessa avrebbe potuto esser pronunciata soltanto in presenza di una chiara evidenza assolutoria, immediatamente ricavabile dagli atti utilizzati dal Collegio; cio’, in adesione al consolidato principio secondo cui la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilita’ per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attivita’ ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorieta’ o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (tra le molte, Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24/9/2013, Giuffrida, Rv. 258441). Con ancor maggior incisivita’, questa Corte – peraltro nel suo supremo Consesso – ha quindi affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2 soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
4. Cio’ premesso in termini generali, ritiene la Corte che il Collegio di Napoli abbia fatto buon governo di questi principi, redigendo al riguardo una motivazione del tutto adeguata; in particolare, ed anche richiamando sul punto la pronuncia di primo grado, ha ribadito la responsabilita’ del ricorrente con argomento oltremodo congruo, fondato su concreti elementi dibattimentali e privo di qualsivoglia illogicita’ manifesta. Come tale, dunque, non censurabile.
segue pagina successiva in calce all’articolo
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