Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 febbraio 2018, n. 6742. La nomina dell’amministratore giudiziario e presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attivita’ aziendale

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2. Va osservato che in tema di responsabilita’ dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 53, prevede la misura cautelare del sequestro preventivo in funzione di confisca sia nella forma diretta avente ad oggetto il prezzo o il profitto del reato (Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19, comma 1) sia nella forma per equivalente (Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19, comma 2), fattispecie, quest’ultima che ricorre nel caso in esame.
Il comma 1 bis del predetto articolo 53 (inserito con la L. n. 125 del 2013 di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013) regola specificamente il caso in cui il sequestro eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dall’articolo 19, comma 2 abbia ad oggetto “societa’, aziende, ovvero beni, ivi compresi titoli, nonche’ quote azionarie o liquidita’ anche in deposito”, e prevede che siffatta ipotesi “il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita’ e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all’autorita’ giudiziaria”.
La ratio di tale disposizione e’ evidentemente quella di evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l’ordinaria attivita’ aziendale pregiudicandone la continuita’ e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario e’ quella di vigilare sull’utilizzo e sulla gestione dell’azienda e di riferirne all’autorita’ giudiziaria.
La nomina dell’amministratore giudiziario e’, dunque, presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attivita’ aziendale e nel caso in cui venga omessa la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice che procede, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 47.
3. Correttamente, quindi, l’ordinanza impugnata ha rigettato l’appello rilevando l’inesistenza di un amministratore giudiziario, mai nominato nel corso del procedimento penale; peraltro, la questione proposta al giudice procedente con l’originaria istanza del 14.3.2017 non veniva riproposta nei motivi dell’appello cautelare (con il quale si chiedeva solo l’autorizzazione all’utilizzo di tutti i beni, gli strumenti e la liquidita’ aziendali appartenenti all’impresa prima dell’adozione del provvedimento di sequestro) e, quindi, non poteva ritenersi devoluta al Collegio cautelare, il quale, del pari correttamente, alcun provvedimento assumeva in merito.
4. Consegue, pertanto, il rigetto dei ricorsi e, in base al disposto dell’articolo 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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