Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 febbraio 2018, n. 6737. Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento ritenute non è sufficiente la presenza di liquidità

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3.2.3 Non e’ il caso, peraltro, di approfondire giuridicamente al riguardo di entrambi i profili.
Quel che qui rileva infatti e’, indubbiamente, l’elemento soggettivo, poiche’, come si e’ visto, il ricorso raggiunge l’acme delle sue argomentazioni nell’affermare (e a cio’ implicitamente sottende anche la denuncia di un profilo di illegittimita’ costituzionale qualora non sia accolto quanto viene addotto) che il dolo non puo’ sussistere in quanto, altrimenti, “non potrebbe che configurarsi un contrasto con la carta costituzionale laddove dovesse ritenersi la punibilita’ del soggetto imprenditore che omette il versamento delle ritenute fiscali, a causa di una crisi finanziaria e per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti, pure tutelati dalla Costituzione, con particolare riferimento al diritto al lavoro e ala conseguente retribuzione”. Questione che – come gia’ sopra si e’ constatato – la corte territoriale non affronta a proposito dell’analogo motivo d’appello, effettuando anzi, con una sorta di scorciatoia logica, una sua trasformazione: se l’imputata, quale legale rappresentante della societa’ loro datrice di lavoro, aveva pagato gli stipendi ai lavoratori (si ricordi che l’argomento difensivo era stato addotto come pagamento di “mezzi di sostentamento necessari” ai dipendenti e alle loro famiglie, ma, dopo averlo riportato, la corte territoriale lo ha modificato, affermando che l’imputata aveva ammesso di aver pagato gli stipendi “al fine di assicurare la continuita’ aziendale”: in motivazione, pagina 8), si deve escludere “che la stessa si sia trovata in una situazione di assoluta impossibilita’ di adempiere al debito d’imposta”. Se cosi’ fosse stato, la questione allora si sarebbe incentrata sulla forza maggiore, che veniva cosi’ fattualmente esclusa dalla corte territoriale; ma la difesa veicolata nel motivo d’appello riguardava l’elemento psicologico, come d’altronde la stessa corte poco prima aveva esposto (“motivo con il quale si afferma la mancanza di dolo da parte della (OMISSIS)”: motivazione, pagina 8).
Non puo’ non ricordarsi che per integrare il reato in questione e’ sufficiente il dolo generico (S.U. 28 marzo 2013 n.37425, ric. Favellato, cit., in motivazione; Cass. sez. 3, 26 maggio 2010 n. 25875, ric. Olivieri); quest’ultimo, tuttavia, proprio in quanto dolo non puo’ essere scisso dalla consapevolezza della illiceita’ della condotta che viene investita dalla volonta’. Nella motivazione, la recente Cass. sez. 3, 24 giugno 2014-25 febbraio 2015 n. 8352, ric. Schirosi, citata, ha ben focalizzato questo profilo, oltrepassando la restrittivita’ di Cass. sez. 3, 26 maggio 2010 n. 25875, ric. Olivieri, appena citata – per cui il dolo sarebbe stato integrato dalla mera consapevolezza della condotta omissiva – tramite l’osservazione che nel reato de quo il dolo “e’ integrato dalla condotta omissiva attuata nella consapevolezza della sua illiceita’, non richiedendo la norma anche un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato”.
La piena consapevolezza della illiceita’ della condotta che si pone in essere non puo’, in effetti, mancare nei dolo in un reato come quello in esame, fattispecie propria di chi assume ex lege la funzione di sostituto d’imposta, funzione di assoluto rilievo nel sistema fiscale: e non a caso la sentenza Schirosi rafforza tale constatazione, a ben guardare, laddove poi osserva che “la scelta di non pagare prova il dolo”: il che significa che il dolo non viene integrato dall’omesso pagamento di per se’, ma da una scelta consapevole, appunto, della illiceita’ della condotta rappresentata dall’omesso pagamento.
La corte territoriale, invece, non ha considerato tale profilo, attestandosi su una “porzione” al negativo dell’elemento oggettivo del reato – la carenza di forza maggiore impeditiva della condotta – ovvero sulla prova, che ha reputato raggiunta nelle modalita’ sopra evidenziate, che sussisteva la liquidita’ per effettuare il versamento.
Avrebbe, invece, dovuto accertare in modo completo la fattispecie criminosa, ovvero anche in relazione all’elemento soggettivo, non potendo a priori escludere che la convinzione che i dipendenti necessitassero l’immediata corresponsione (non di somme di denaro di per se’, bensi’) di “mezzi di sostentamento necessari” per loro e per le loro famiglie, se realmente fosse stata propria della imputata e se realmente l’avesse indotta a pagarli a costo di omettere il versamento delle ritenute, fosse stata nel caso concreto compatibile con il dolo del reato in questione, ovvero con una contestuale consapevolezza di illiceita’.
In conclusione, il motivo deve essere accolto in quanto la corte territoriale non ha correttamente applicato il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis in relazione al necessario completo accertamento della fattispecie criminosa come disegnata dalla suddetta norma; pertanto deve essere annullata la sentenza con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, altra sezione, per nuovo esame.

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