Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 1 marzo 2018, n. 9361. Il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, si configura  come reato di pericolo presunto

Il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, si configura come reato di pericolo presunto, occorrendo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilita’, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare. Essendo invero l’interesse tutelato dal legislatore quello della pubblica quiete, la quale implica di per se’ l’assenza di disturbo per la pluralita’ dei consociati, e’ necessario che i rumori abbiano una tale diffusivita’ che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettivita’, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entita’ del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilita’ media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica.
In ordine all’accertamento della fattispecie criminosa, che non e’ necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilita’ sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo cio’ nondimeno accertare la diffusa capacita’ offensiva del rumore in relazione al caso concreto.

Sentenza 1 marzo 2018, n. 9361
Data udienza 23 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 2.11.2015 del Tribunale di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. TOCCI Stefano, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 2.11.2015 il Tribunale di Genova, nel ritenere (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 659 c.p., per avere mediante rumori, urla e schiamazzi durante l’orario notturno all’interno di un edificio condominiale disturbato il riposo dei condomini, lo ha condannato alla pena di 100,00 di ammenda.

Avverso la suddetta pronuncia l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore ricorso in Cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di manifesta illogicita’ della motivazione e di violazione della legge penale riferito all’articolo 659 c.p., il mancato esame del livello di tollerabilita’ dei rumori prodotti dall’imputato, ovverosia l’idoneita’ ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non emerso da alcuna delle deposizioni raccolte e percio’ sul punto integralmente travisate e cio’ nondimeno configurante elemento costitutivo della contravvenzione ascrittagli, avente natura di reato di pericolo concreto. Sostiene al riguardo il ricorrente che del tutto carente e’ la dimostrazione e l’analisi dei dati fattuali integranti la fattispecie criminosa, quali l’ubicazione della fonte sonora con particolare riferimento al fatto se la stessa si trovi in luogo isolato o invece densamente abitato, l’esistenza di eventuali rumori di fondo volti ad elidere o ad amplificare la risonanza delle emissioni sonore contestate, la costanza e l’intensita’ delle medesime.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, si configura secondo l’univoca interpretazione di questa Corte come reato di pericolo presunto, occorrendo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilita’, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (cfr. Sez. 1, n. 7748, 28 febbraio 2012; Sez. 1, n. 44905, 2 dicembre 2011, Sez. 1, n. 246, 7 gennaio 2008; Sez. 1, n. 40393, 14 ottobre 2004; Sez. 3, n. 27366, 6 luglio 2001; Sez. 1, n. 1284, 13 febbraio 1997; Sez. 1, n. 12418, 17 dicembre 1994). Essendo invero l’interesse tutelato dal legislatore quello della pubblica quiete, la quale implica di per se’ l’assenza di disturbo per la pluralita’ dei consociati, e’ necessario che i rumori abbiano una tale diffusivita’ che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettivita’, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entita’ del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilita’ media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica (Sez. 3, n. 3678 del 01/12/2005 – dep. 31/01/2006, Giusti, Rv. 23329001).

E’ stato affermato, in ordine all’accertamento della fattispecie criminosa, che non e’ necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilita’ sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, (Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 – dep. 25/05/2011, Torna, Rv. 25041701), occorrendo cio’ nondimeno accertare la diffusa capacita’ offensiva del rumore in relazione al caso concreto.

Nella specie, l’accertamento della propagazione effettiva delle urla dell’imputato, che si trovava all’interno di un edificio condominiale, accompagnate da rumori riconducibili a rottura di vetri o di oggetti, si fonda sulla dichiarazione resa dall’appuntato (OMISSIS) che li aveva sentiti sin dalla strada dove si trovava a camminare e che, percio’, aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Correttamente, pertanto il Tribunale genovese ha ritenuto la sussistenza del reato, desumendo dalla diffusivita’ del rumore, percepibile al di fuori dell’edificio da cui proveniva, la sua la capacita’ di propagarsi all’interno dell’intero stabile condominiale, arrecando cosi’ potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell’immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimita’ del luogo in cui il prevenuto stava dando sfogo ai suoi impeti iracondi. L’idoneita’ offensiva della condotta posta in essere dal (OMISSIS) e’ peraltro evidenziata, oltre che dall’intensita’ delle emissioni sonore, altresi’ dal contesto temporale del fatto, verificatosi in pieno orario notturno, con conseguente inequivoco disturbo al riposo delle persone in conformita’ alla fattispecie tipica delineata dall’articolo 659 c.p..

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato, con le statuizioni consequenziali in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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